CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] registro generale 30733/2020Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11363/2026Data pubblicazione 27/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiLucio [OSCURATO:PERSONA] accertamento– amministratore difatto – cooperativain liquidazioneMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereViscido di NoceraGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePierpaolo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. ACCron. R.G.N.30733/2020Luigi D’[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso 30733/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]) eletti-vamente domiciliato presso lo studio legale del difensore sito inRoma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30733/2020Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11363/2026Data pubblicazione 27/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrente -proposto avverso la sentenza n.1478/3/2020 della COMM.TRIB.REG.del LAZIO, depositata il 5/6/2020;Udita la relazione della causa svolta in data 15/1/2026 dal ConsiglierePIERPAOLO GORI.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.1478/3/2020 depositata il 5/6/2020 rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria pro-vinciale di Roma n. 10730/38/2018 di inammissibilità del ricorso intro-duttivo del contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento perII.DD., IVA e sanzioni relativamente alla annualità 2010, emesso neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione di cui Gian-senti era ritenuto l’amministratore di fatto.2. Le riprese traevano origine da p.v.c. del 12.7.2016 emesso nei con-fronti della cooperativa in cui, tra l’altro, l’Amministrazione raccoglievadichiarazioni di informatori idonee a ritenerne Giansanti l’amministra-tore di fatto, parte di un sistema criminoso volto alla gestione, ammi-nistrazione costituzione ed estinzione di diverse cooperative al solo finedi evadere le imposte.3. Si legge in sentenza che l’atto impositivo veniva impugnato da Gian-santi, tra l’altro, per violazione del procedimento notificatorio in quantola notifica sarebbe stata inviata ad un indirizzo che nulla aveva a chefare con la sua residenza e, comunque, per l’estraneità all’amministra-zione della cooperativa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30733/2020Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11363/2026Data pubblicazione 27/04/2026Il giudice di primo grado riteneva che il ricorrente non avesse legitti-mazione ad agire in quanto non vi era la «coincidenza formale tra chiagisce e chi risulta, in base alla stessa allegazione di parte, il titolaredella posizione giuridica» e dichiarava inammissibile il ricorso.La decisione veniva appellata da Giansanti e confermata dal giudice disecondo grado, il quale riteneva che l’appellante avesse agito in nomeproprio chiedendo l’annullamento di un atto che riguardava un altrosoggetto giuridico, la cooperativa e che non era stato notificato al ri-corrente. Riteneva inoltre che non risultava nei suoi confronti alcunelemento da cui potersi desumere la sua qualifica quale amministratoredi fatto.4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione Gian-santi, affidato a sei motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente, in relazione all’art.360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., prospetta la violazione o falsa applica-zione dell’art. 100 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata,sussistendo la sua legittimazione ad agire.2. Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] rammenta che la titolarità della posizione soggettiva, attivao passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domandaed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla eprovarla (Cass. Sez. U. n.2951 del 2016, conformi, tra le tante, Cass.n.22525 del 2018, Cass. n.10435 del 2025).Inoltre, la Corte ha già affermato in tema di contenzioso tributario inmateria societaria (Cass. n. 26702 del 2022) che l'amministratore difatto non è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento rivoltoalla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclu-sivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti daNumero registro generale 30733/2020Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11363/2026Data pubblicazione 27/04/2026documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese, e tenutoconto che, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, la rappre-sentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai finitributari, a coloro che ne hanno l'amministrazione di fatto solo ove nonsia determinabile secondo la legge civile.È stato anche affermato (cfr. Cass. n. 23705 del 2025) che la personafisica, amministratore di cooperativa cessato dalla carica, alla qualesia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pre-tesa tributaria, neppure in via solidale o sanzionatoria, nei suoi con-fronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di unasocietà, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine dinegare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragionedei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.3. Il ricorrente nel corpo del motivo riproduce porzioni dell’avviso diaccertamento n. TK503R306633/2016 il quale, dall’intestazione, ri-sulta indirizzato, tra l’altro, «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM) [OSCURATO:DATA_NASCITA] con residenza a Ciampino (RM) in via AndreaCangitano 10». Inoltre, l’avviso, reca espressamente, quale destina-tario, oltre al liquidatore della [OSCURATO:PERSONA], per quanto quiinteressa «[OSCURATO:PERSONA] (…) nella qualità di amministra-tore di fatto della Cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] Soc. Coop in liquidazione» (v.p. 5 ricorso).4. L’atto individua il ricorrente quale destinatario, ma, dalle limitateporzioni dell’avviso riprodotte e in assenza di allegazione dell’integraleavviso di accertamento o indicazione di dove poterlo reperire, il ricorsonon dimostra la titolarità del diritto fatto valere in giudizio da Gian-santi, ossia che il recupero delle imposte IRES, IVA e IRAP non colpisceesclusivamente la cooperativa, in persona del liquidatore, bensì anchelui personalmente, ad es. a titolo di autore materiale della violazione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30733/2020Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11363/2026Data pubblicazione 27/04/2026di corresponsabile solidale della Cooperativa nel periodo di imposta, oa titolo sanzionatorio.5. Il fatto che l’avviso rechi l’indicazione anche di Giansanti quale de-stinatario e la sua qualità di amministratore di fatto non significa chela pretesa impositiva si sia necessariamente concretizzata nei suoiconfronti, come confermato dal fatto che l’avviso non è stato a luinotificato, personalmente o nella qualità di amministratore di fatto. Lacircostanza è pacifica, confermata dalla controricorrente ed è stataanche accertata dai due gradi di giudizio di merito senza che l’Agenziaabbia proposto appello incidentale né ricorso per cassazione inciden-tale. È dunque acquisito che l’atto non è stato concretamente indiriz-zato a Giansanti.6. Tra l’altro, non solo il giudice accerta che l’impugnazione dell’atto èstata fatta da lui in proprio, né l'amministratore di fatto di una societàdi persone è legittimato a ricevere la notificazione dell'avviso di accer-tamento emesso nei confronti della società (Cass. n.4823/2023), maanche che non vi è prova che sia stato amministratore di fatto e chel’avviso non è stato a lui notificato e lui non impugna tali profili. Ancheper tale ragione il mezzo è inammissibile.7. L’inammissibilità del primo motivo determina quale conseguenzalogica l’inammissibilità dei restanti motivi per carenza di interesse at-tuale ex art.100 cod. proc. civ. alla loro decisione poiché il ricorrente,come accertato nei due gradi di giudizio di merito, non ha dimostratoil presupposto logico della sua ulteriore prospettazione, ossia la sualegittimazione processuale ad impugnare l’avviso di accertamento n.TK503R306633/2016 notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] in li-quidazione (secondo motivo: violazione o falsa applicazione al dell'ar-ticolo 5 comma 3 del d. lgs. n. 546/1992 in relazione art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. con riferimento al passaggio argomentativo inNumero registro generale 30733/2020Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11363/2026Data pubblicazione 27/04/2026cui la sentenza precisa che si tratta di accertamento da richiedere alGiudice ordinario ed, in particolare, al Tribunale dell’impresa; terzomotivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d. P.R. n.600/1973 e dell’art. 17, comma primo bis, del d.lgs. n.165/2001 inrelazione art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. sulla sottoscrizionedell’avviso; quarto motivo: violazione o falsa applicazione del d.lgs. n.300/1999 in relazione art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. sullacompetenza delle attività ispettive; quinto motivo: violazione o falsaapplicazione dell’art.7 d.l. n. 269/2003 in relazione art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla solidarietà sulle sanzioni;sesto motivo: violazione o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. inrelazione art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quanto all’oneredella prova).8. Il ricorso è conclusivamente inammissibile e le spese di lite, liqui-date come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente allarifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidatein euro 8.200 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026Il PresidenteLucio Luciotti