CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22146/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per i reati ascritti in ragione della mancanza di prova della registrazione del marchio contraffatto, oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, in tema di ricettazione e commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti, se è pur vero, in via generale, che spetta al giudice l'accertamento incidentale della registrazione del marchio contraffatto, è stato anche precisato che, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso ed incontestata utilizzazione, non si richiede la prova della registrazione, gravando sull'incolpato l'onere di fornire la prova contraria (Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282404; Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277771; Sez. 2, n. 22693 del 13/05/2008, Rossi, Rv. 240414); che, nella specie, la Corte territoriale ha dato corretta applicazione dei suddetti principi in quanto, ritenuta provata la notorietà dei plurimi marchi contraffatti, anche alla luce delle dichiarazioni degli agenti che avevano operato il sequestro dei beni, ha valorizzato negativamente l'inosservanza degli oneri probatori difensivi (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); che, di contro, la difesa insiste genericamente sulla mancanza di prova della registrazione del solo marchio Adidas, sottolineando unicamente le ragioni di diritto relative alla declaratoria nullità del marchio dell'Unione dell'Adidas da parte dell'EUIPO e confermata dal Tribunale UE, senza tuttavia fare alcun riferimento al caso di specie e senza confrontarsi con la complessità delle richiamate argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis