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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 13697/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli le ha condannate per il reato di cui all'art.291 bis D.P.. 43/1973, per aver trasportato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità, rappresentando di trovarsi all'interno dell'automobile quale mera passeggera e non avendo fornito alcun contributo alla realizzazione del reato; con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I primi due motivi di ricorso proposti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato la responsabilità anche della Patruno, in quanto le scatole contenenti il tabacco erano risposte sul sedile posteriore dell'auto condotta da Sedicina, quindi erano collocate in modo visibile anche al passeggero sebbene ricoperte da un telo.

Inoltre, il giudice a quo ha ritenuto irrilevante e non logica la tesi difensiva secondo la quale la Sedicina si era fatta accompagnare appositamente dall'amica allo scopo di distogliere l'attenzione in caso di eventuali controlli della polizia, posto che tali controlli vengono effettuati anche su auto che trasportano passeggeri, e ha evidenziato che la Patruno non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla sua presenza all'interno dell'auto.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, comune a entrambe le ricorrenti, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo di tabacco esterno lavorato, pari a kg. 54,60013 t •-jn-1 s: ) Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso IASY) senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli le ha condannate per il reato di cui all'art.291 bis D.P.. 43/1973, per aver trasportato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità, rappresentando di trovarsi all'interno dell'automobile quale mera passeggera e non avendo fornito alcun contributo alla realizzazione del reato; con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I primi due motivi di ricorso proposti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato la responsabilità anche della Patruno, in quanto le scatole contenenti il tabacco erano risposte sul sedile posteriore dell'auto condotta da Sedicina, quindi erano collocate in modo visibile anche al passeggero sebbene ricoperte da un telo. Inoltre, il giudice a quo ha ritenuto irrilevante e non logica la tesi difensiva secondo la quale la Sedicina si era fatta accompagnare appositamente dall'amica allo scopo di distogliere l'attenzione in caso di eventuali controlli della polizia, posto che tali controlli vengono effettuati anche su auto che trasportano passeggeri, e ha evidenziato che la Patruno non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla sua presenza all'interno dell'auto. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, comune a entrambe le ricorrenti, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo di tabacco esterno lavorato, pari a kg. 54,60013 t •-jn-1 s: ) Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso IASY) senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere