CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35785/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di appello, che contestano, rispettivamente, l'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo, seppure enunciato come "travisamento di prova decisiva", si risolve in una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all'apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell'interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo. Infatti alla corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L'oggetto dello scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un'inammissibile e rinnovata valutazione dell'intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.