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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 27928/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 ottobre 2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 9 gennaio 2023 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto ed C 4.000 di ammenda avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e la inadeguatezza della pena inflitta; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha escluso, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla dimensione ed alla consistenza dell'opera abusiva realizzata tale da escludere la particolare lievità del fatto; che, essendo stata contenuta la pena inflitta ben aldi sotto del "medio edittale" non vi era l'obbligo di una specifica motivazione, avendo, per altro, la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità della condotta posta in essere; che il ricorso deviperciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 ottobre 2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 9 gennaio 2023 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto ed C 4.000 di ammenda avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e la inadeguatezza della pena inflitta; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha escluso, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla dimensione ed alla consistenza dell'opera abusiva realizzata tale da escludere la particolare lievità del fatto; che, essendo stata contenuta la pena inflitta ben aldi sotto del "medio edittale" non vi era l'obbligo di una specifica motivazione, avendo, per altro, la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità della condotta posta in essere; che il ricorso deviperciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Pr
Sentenza Cassazione n. 27928/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris