CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15439-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (AV), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6998/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il Comune di Vallata (AV) ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania - Salerno che ha confermato la pronuncia della CTP di Avellino, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di IMU su bene concesso in leasing immobiliare e non più riacquistato per fallimento del locatario; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che il contribuente ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza l'istituto di credito contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che con l'unico motivo di doglianza di si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione art. 109 d.lgs. n. 23/2011 per aver la CTR ritenuto che, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, il soggetto passivo IMU sia l'utilizzatore e fintanto che egli non provveda alla effettiva riconsegna del bene alla società di leasing; che, seppure questa Corte con alcuni arresti isolati, anche recenti (cfr. Cass. V n. 19166/2019), abbia ritenuto che il locatario dell'immobile in locazione finanziaria risponde dell'IMU fino alla riconsegna del bene in leasing per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria e ciò a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto e sino alla sua Ric. 2020 n. 15439 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- riconsegna effettiva, l'orientamento prevalente e cui occorre dare continuità è quello espresso dalla Sezione V con la sentenza n. 29973/2019 e la più recente n. 9624/2021. Ivi, in particolare, è stato riconosciuto come, in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, il soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torni ad essere il locatore ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario. E ciò in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane finché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente. Aderendo a tale interpretazione, questa Corte ha ritenuto che è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario i 3 finanziario e non la disponibilità materiale del bene, orientamento, che ij peraltro è anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei I rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto. La ritardata riconsegna è fatto idoneo a produrre l'obbligazione risarcitoria inter partes, e all'interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante, ma non può interferire nel rapporto tra e l'ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge; Ric. 2020 n. 15439 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- che, nella fattispecie, la CTR ha fatto malgoverno dei suddetti principi avendo ritenuto che il discrimen per l'identificazione del soggetto passivo IMU fosse riconducibile alla mera detenzione del bene; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania — Salerno, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del pre