CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 19969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' TERESIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (21 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale nella parte in cui si osservava che non vi fosse alcuna necessità di allontanare dall'ospedale il ricorrente, il ricorso risulta versato in fatto e reiterativo di censure adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha fornito completa risposta allorché ha rilevato che l'accompagnamento in caserma fosse atto afferente l'ufficio, teso ad evitare che il ricorrente continuasse a creare problemi presso il nosocomio, ove era stato richiesto l'intervento, mentre la condotta violenta era stata esercitata per impedire e all'atto della corretta identificazione attraverso l'esame dei documenti (non assimilabile alla sola richiesta di generalità in precedenza effettuata presso la struttura sanitaria), condotta in detti termini contestata e pertanto adeguatamente apprezzata ai fini del regolare esercizio del diritto di difesa; ritenuto che reiterativo e manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso che censura le qualificate lesioni personali aggravate in luogo delle percosse, in considerazione dell'apprezzata certificazione medica che riporta un "trauma distrattivo con edema al polso sinistro, graffi ad avambraccio e mani", dati clinici che integrano, secondo giurisprudenza pacifica, le contestate lesioni ed escludono che le conseguenze dell'azione fossero limitate a mere algie a cui si fa cenno nel ricorso; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente