Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00030/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1981/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti avverso la sentenza n. 5320/2019 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 6-11-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: distanze legali R.G.1981/2020 C.C. 28-11-2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di accertare che il locale seminterrato di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], utilizzato per la verniciatura di autovetture nell’esercizio dell’attività di carrozziere, nel fabbricato di proprietà dei convenuti a Pompei via [OSCURATO:PERSONA] n.60, era stato costruito successivamente al 1982 e in violazione delle disposizioni comunali sulla distanza tra edifici e rispetto al confine, con conseguente condanna alla demolizione o all’arretramento.

Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto della domanda e in via riconvenzionale formularono domanda con la quale a loro volta lamentaronoil mancato rispetto delle distanze.

Con sentenza n. 1199depositata il 14-9-2009 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò le domand e , propose ro appello principale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e proposero appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con sentenza n. 5320 pubblicata il 6-11-2019 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannò gli appellanti ad arretrare il loro capannone in lamiera a dieci metri dal fabbricato degli appellanti incidentali, oltre che alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi e al pagamento delle spese di c.t.u.

La sentenza ha considerato che il consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado aveva accertato che il locale dei consorti Bianchi adibito a carrozzeria per tutta la sua lunghezza era in aderenza al muro di confine tra le proprietà Bianchi e Germanoe a m. 5,01 dal fabbricato di proprietà Germano; aveva accertato, sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici e della documentazione, che il fabbricato era stato realizzato in assenza di concessione edilizia nel 1986 e ricadeva in zona omogenea E1-Agricola.

Il consulente d’ufficio aveva altresì accertato che il capannone dei Germano era struttura in acciaio chiusa per tre lati e aperta sul lato prospiciente alla proprietà Bianchi, distante dal confine per m.5 per una prima zona e per m.6 per una seconda zona, eretto nel 1993 e perciò successivamente al fabbricato dei consorti Bianchi, ricadente nella stessa zona E1-Agricola.

Il consulente aveva accertato che lo strumento urbanistico da applicare era il P.R.G. approvato nel 1980, che agli artt. 30 e 31 stabiliva per le zone a uso agricolo una distanza di m.4 dal confine e di m.8 tra gli edifici; tuttavia l’art.11-bis N.T.A. al P.R.G. prevedeva che era possibile costruire sul confine e in aderenza a edifici di aliena proprietà esistenti sul confine.

La sentenza ha altresì considerato che il contrasto tra i diversi certificati di destinazione urbanistica riguardanti le disposizioni applicabili alla zona era stata risolta dal consulente d’ufficio, espressamente incaricato di ciò dal primo giudice, acquisendo documentazione dalla quale risultava che l’art. 11-bis non aveva natura residuale ma si trattava di norma di carattere generale; ha dichiarato che le conclusioni erano corrette, come si desumeva sia dal tenore letterale della norma, sia dalle conclusioni di apposita commissione istituita presso il comune di Pompei per l’esame del P.R.G., sia dalla delibera del consiglio comunale n. 27 del 18-7-1996.

Quindi la sentenza ha dichiarato che si applicava alla fattispecie il principio della prevenzione posto dall’art. 873 co. civ., per cui il confinante che costruiva per primo condizionava la scelta del vicino che voleva a sua volta costruire; ha aggiunto che, in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 873 cod. civ., costituiva costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzava una determinata volumetria; inoltre, poiché entrambi i fabbricati presentavano finestre fronteggianti, si applicava la distanza di m.10prevista dall’art. 9 d.m. 1448/1968 e il confinante Germano, che aveva costruito dopo il confinante Bianchi, doveva essere condannato all’arretramento della sua costruzione a dieci metri dalla costruzione della controparte. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione,sulla base di unico motivo rubricato “ erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’illegittimità della sentenza appellata per la mancata rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 c.p.c. ed erronea applicazione della normativa inerente le costruzioni oggetto del procedimento”; hanno lamentato che la Corte d’appello abbia rigettato la loro richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e abbia accolto le deduzioni del c.t.u. ritenendo applicabile l’art. 11-bis N.T.A., la cui applicazione invece era stata esclusa dal certificato di destinazione urbanistica del 27-4-2005, il quale assolveva la funzione di individuare le disposizioni applicabili ed era stato ignorato sia dal giudice di primo grado che da quello di appello. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

In data 21-11-2023 sono stati depositati l’atto di rituale rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, notificata alla controparte e le prove della notifica dell’accettazionedella rinuncia. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.

Poiché i controricorrenti ha nno aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1981/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti avverso la sentenza n. 5320/2019 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 6-11-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: distanze legali R.G.1981/2020 C.C. 28-11-2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di accertare che il locale seminterrato di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], utilizzato per la verniciatura di autovetture nell’esercizio dell’attività di carrozziere, nel fabbricato di proprietà dei convenuti a Pompei via [OSCURATO:PERSONA] n.60, era stato costruito successivamente al 1982 e in violazione delle disposizioni comunali sulla distanza tra edifici e rispetto al confine, con conseguente condanna alla demolizione o all’arretramento. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto della domanda e in via riconvenzionale formularono domanda con la quale a loro volta lamentaronoil mancato rispetto delle distanze. Con sentenza n. 1199depositata il 14-9-2009 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò le domand e , propose ro appello principale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e proposero appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con sentenza n. 5320 pubblicata il 6-11-2019 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannò gli appellanti ad arretrare il loro capannone in lamiera a dieci metri dal fabbricato degli appellanti incidentali, oltre che alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi e al pagamento delle spese di c.t.u. La sentenza ha considerato che il consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado aveva accertato che il locale dei consorti Bianchi adibito a carrozzeria per tutta la sua lunghezza era in aderenza al muro di confine tra le proprietà Bianchi e Germanoe a m. 5,01 dal fabbricato di proprietà Germano; aveva accertato, sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici e della documentazione, che il fabbricato era stato realizzato in assenza di concessione edilizia nel 1986 e ricadeva in zona omogenea E1-Agricola. Il consulente d’ufficio aveva altresì accertato che il capannone dei Germano era struttura in acciaio chiusa per tre lati e aperta sul lato prospiciente alla proprietà Bianchi, distante dal confine per m.5 per una prima zona e per m.6 per una seconda zona, eretto nel 1993 e perciò successivamente al fabbricato dei consorti Bianchi, ricadente nella stessa zona E1-Agricola. Il consulente aveva accertato che lo strumento urbanistico da applicare era il P.R.G. approvato nel 1980, che agli artt. 30 e 31 stabiliva per le zone a uso agricolo una distanza di m.4 dal confine e di m.8 tra gli edifici; tuttavia l’art.11-bis N.T.A. al P.R.G. prevedeva che era possibile costruire sul confine e in aderenza a edifici di aliena proprietà esistenti sul confine. La sentenza ha altresì considerato che il contrasto tra i diversi certificati di destinazione urbanistica riguardanti le disposizioni applicabili alla zona era stata risolta dal consulente d’ufficio, espressamente incaricato di ciò dal primo giudice, acquisendo documentazione dalla quale risultava che l’art. 11-bis non aveva natura residuale ma si trattava di norma di carattere generale; ha dichiarato che le conclusioni erano corrette, come si desumeva sia dal tenore letterale della norma, sia dalle conclusioni di apposita commissione istituita presso il comune di Pompei per l’esame del P.R.G., sia dalla delibera del consiglio comunale n. 27 del 18-7-1996. Quindi la sentenza ha dichiarato che si applicava alla fattispecie il principio della prevenzione posto dall’art. 873 co. civ., per cui il confinante che costruiva per primo condizionava la scelta del vicino che voleva a sua volta costruire; ha aggiunto che, in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 873 cod. civ., costituiva costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzava una determinata volumetria; inoltre, poiché entrambi i fabbricati presentavano finestre fronteggianti, si applicava la distanza di m.10prevista dall’art. 9 d.m. 1448/1968 e il confinante Germano, che aveva costruito dopo il confinante Bianchi, doveva essere condannato all’arretramento della sua costruzione a dieci metri dalla costruzione della controparte. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione,sulla base di unico motivo rubricato “ erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’illegittimità della sentenza appellata per la mancata rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 c.p.c. ed erronea applicazione della normativa inerente le costruzioni oggetto del procedimento”; hanno lamentato che la Corte d’appello abbia rigettato la loro richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e abbia accolto le deduzioni del c.t.u. ritenendo applicabile l’art. 11-bis N.T.A., la cui applicazione invece era stata esclusa dal certificato di destinazione urbanistica del 27-4-2005, il quale assolveva la funzione di individuare le disposizioni applicabili ed era stato ignorato sia dal giudice di primo grado che da quello di appello. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. In data 21-11-2023 sono stati depositati l’atto di rituale rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, notificata alla controparte e le prove della notifica dell’accettazionedella rinuncia. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione. Poiché i controricorrenti ha nno aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione
Sentenza Cassazione n. 00030/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris