Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12107/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

resentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardi, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2470/2019depositata il 16/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] dellaBerardenga, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che, tra il 1999 e il 2005, quest’ultimoaveva gestito il patrimonio mobiliare della de cuius con l’apertura di contiNumero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026e di sei gestioni patrimoniali presso [OSCURATO:PERSONA], alimentate conprovvista dell’attrice; che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato plurimi smobilizziparziali delle gestioni, ordinando bonifici verso i suoi conti personali perl’importo complessivo di euro 461.259,14, e che, in data 10 giugno 2005,aveva trasferito la somma di euro 50.000,00 dal conto correntecointestato n. 244882 verso il conto della figlia [OSCURATO:PERSONA],appropriandosi di complessivi euro 511.259,14.Le somme erano state sottoposte a sequestro preventivo penale; ilprocedimento era stato poi interrotto per incapacità dell’indagato esuccessivamente dichiarato estinto per decesso di [OSCURATO:PERSONA], matenendo fermo il sequestro delle somme.Hanno chiesto la condanna del convenuto e di [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione delle somme indebitamente prelevate, oltre al risarcimentodei danni morali ed esistenziali.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che le elargizioni erano state eseguite inadempimento di obbligazioni naturali o sulla base di un rapporto dimandato oneroso; [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la propria carenza dilegittimazione passiva.Il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda, ritenendo che il convenutoavesse ricevuto le somme a titolo di donazione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Alessandro LaGreca, eredi di [OSCURATO:PERSONA] della Berardenga, hanno impugnato lasentenza, rinunciando alla sola domanda risarcitoria e alla domanda direstituzione di euro 50.000,00 verso [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2470/2019, ha confermatola prima decisione, ad eccezione della regolazione delle spese di lite, cheha rideterminato per il primo grado, con parziale compensazione e concondanna alla ripetizione delle maggiori somme versate.Numero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il giudice distrettuale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] dellaBerardenga, attraverso la cointestazione dei conti, aveva intesoperfezionare una donazione indiretta delle somme e che l’intento diliberalità emergeva dal testamento pubblico del 1° febbraio 2002 nellaparte in cui la testatrice aveva riconosciuto la titolarità del 50 per centodei depositi in capo a [OSCURATO:PERSONA], devolvendogli per testamento larestante metà, evidenziando infine che la de cuius era consapevole delleoperazioni di smobilizzo delle gestioni patrimoniali e del trasferimento deifondi.Ha ritenuto superflua l’acquisizione del fascicolo penale ai sensi dell’art.210 c.p.c., rilevando che gli attori avrebbero potuto autonomamenterichiedere la documentazione; ha, infine, escluso che il Tribunale avesseaccertato d’ufficio il perfezionamento di una donazione indiretta maiallegata da alcuna delle parti, essendosi semplicemente limitato aqualificare la fattispecie, senza violare l’art. 112 c.p.c..Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], Marzia SergardiBiringucci e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a quattromotivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Per ragioni di ordine logico deve essere anteposto l’esame del quarto edel quinto motivo di ricorso.Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo cheil giudice di merito avrebbe d’ufficio rilevato l’esistenza di una donazioneindiretta e, perciò, deciso la causa sulla base di fatti non allegati e diun’eccezione mai proposta, poiché il convenuto aveva sostenuto di averricevuto le somme a titolo di adempimento di un’obbligazione naturale oquale mandatario a titolo oneroso.Il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 101, 115, 132, n. 4,c.p.c., sostenendo che l’accertamento di una donazione indiretta, oltre cheincompatibile con le allegazioni difensive del convenuto, era questioneNumero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026rilevata a sorpresa e che il giudice avrebbe dovuto sottoporre alcontraddittorio delle parti.1.1.

I due motivi sono infondati.La sussistenza di una donazione indiretta era rilevabile d’ufficio ed è statadesunta dalla cointestazione del conto e dal contenuto del testamento,risultanze processuali ritualmente acquisite.Il vizio di ultra o extra petizione ricorre se il giudice pronuncia oltre i limitidelle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioniestranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo allaparte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, manon qualora renda la pronuncia richiesta in base ad una autonomaqualificazione giuridica dei fatti allegati, ad argomentazioni giuridichediverse e ad una diversa valutazione delle prove, essendo libero di rilevared’ufficio le eccezioni non riservate alle parti sulla base di circostanzetempestivamente allegate e provate (Cass.

SU 10531/2013), diindividuare l'esatta natura dell'azione, di porre alla base della pronunciaconsiderazioni di diritto diverse, di rilevare, indipendentemente dallainiziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzanol'efficacia costitutiva o estintiva di una pretesa della parte, attenendo ciòall'esatta applicazione della legge (Cass. 12750/2003; Cass. 9887/1998).Non sono ostativi la diversità oggettiva o soggettiva delle diverse eccezionio domande, né il fatto che i presupposti delle eccezioni proposte noncoincidano con quelle sollevati dal convenuto (Cass. 11017/2005).Quanto al difetto di contraddittorio sulla sussistenza della donazione, laCorte osserva che già il Tribunale aveva ritenuto sussistente unadonazione; la questione era stata devoluta in appello con i motivi digravame e il giudice di secondo grado, nel confermare il perfezionamentodi una liberalità indiretta, non doveva nuovamente sottoporre la questioneal contraddittorio delle parti, già in condizione di replicare alle tesicondivise dal primo giudice.Numero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/20262.

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 132, 360, nn. 3,4 e 5 c.p.c.; artt. 769 e 809 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, peraver il giudice distrettuale ravvisato la sussistenza dell’animus donandinella consapevolezza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] della Berardenga deiprelievi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] e per aver ritenuto che il convenutoavesse dirottato sui suoi conti le somme provenienti dai soli conti correntianziché dalla liquidazione delle gestioni patrimoniali, senza considerareche l’unico conto in essere alla data del testamento del 2002, poirevocato, era stato acceso nel 2005, tre anni dopo la redazione deltestamento, e non si riferiva alle liquidità impiegate nelle gestionipatrimoniali di cui si era ugualmente appropriato il convenuto.Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 769, 809, 1362 e 2735c.c.; art. 360, n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice distrettuale abbiaritenuto che il testamento di [OSCURATO:PERSONA] della Berardenga redattonel 2002 e poi revocato, provasse l’animus donandi, trascurando, inoltre,che nella scheda testamentaria era menzionato solo un conto corrente,non le gestioni patrimoniali.Deducono i ricorrenti che dall’interrogatorio formale dell’attrice eranoemerse le effettive motivazioni e le circostanze che avevano condotto allaredazione delle disposizioni di ultima volontà, censurando la sentenza pernon aver accertato con il dovuto rigore la sussistenza dell’elementosoggettivo della donazione in base ad una valutazione globale dellerisultanze processuali.Assumono che dalla denuncia querela contro [OSCURATO:PERSONA] era emersoche la de cuius non aveva alcun intenzione di effettuare una donazione infavore di quest’ultimo, ma solo di cointestare i conti per agevolare lagestione delle sue sostanze.

Anche il contenuto del testamento del 2002doveva esser valutato in relazione alle restanti circostanze, valorizzando laprovenienza delle somme dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026Berardenga e la loro destinazione cui era funzionale la stessacointestazione.Evidenziano ancora i ricorrenti che i prelevamenti indebiti erano siaanteriori che successivi al testamento del 2002 e che esistevano plurimielementi contrari alla natura donativa della cointestazione, ossia laprovenienza delle somme, la consapevolezza in capo alla titolaredell’appartenenza esclusiva delle somme, i risultati delle indagini penali, ilriconoscimento di un rapporto di mandato da parte dello stesso convenutoe l’assenza di qualsivoglia riferimento alle gestioni patrimoniali dalla cuiliquidazione il Viviani aveva tratto vantaggio.I ricorrenti sostengono, infine, che le operazioni che la Corte ha ricondottoalle donazioni indirette sarebbero al più qualificabili come donazionidirette, nulle per vizio di forma.2.1.

I due motivi sono meritevoli di accoglimento.La Corte di merito ha ravvisato l’animus donandi nella disposizionetestamentaria che conteneva il lascito del 50 per cento delle sommedepositate sui conti cointestanti e con cui la testatrice aveva dichiaratoche la restante metà già apparteneva a [OSCURATO:PERSONA], oltre che nelcomportamento complessivo della disponente da cui ha desunto chequest’ultima fosse consapevole dei vari spostamenti delle liquidità.La domanda di restituzione aveva ad oggetto tutte le somme giacenti suiconti di [OSCURATO:PERSONA] della Berardenga e quelle impiegate nelle seigestioni patrimoniali che il Viviani aveva poi dirottato sui conti personali.

Iprelievi indebiti erano sia antecedenti, che successivi al testamento del2002.[OSCURATO:PERSONA] osserva che non era, anzitutto, lecito ritenere oggetto didonazione tutti i prelievi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] senza accertare qualiconti fossero in essere alla data del testamento, a quali di essi si riferissela testatrice, incluse le sei gestioni patrimoniali, e quale fosse l’entità dellegiacenze.Numero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma didenaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile comedonazione indiretta, non soggetta alla forma solenne, qualora dettasomma appartenga ad uno solo dei cointestatari, e se, mediante ilcontratto di deposito bancario, la disponente intenda arricchire l'altrocointestatario, occorrendo la prova dell’animus donandi, ossia chel’operazione non abbia altro scopo che quello di liberalità (Cass.26983/2008; Cass. 468/2010; Cass. 26991/ 2013; Cass. 6784/2012).Non essendosi in presenza di una donazione tipica, l'intenzione di donarepoteva emergere solo in via indiretta dall’esame di tutte le circostanze delcaso, tempestivamente dedotte e provate in giudizio (Cass. 9379/2020).Poiché, infatti, la cointestazione può sottendere operazioni di varia natura,per stabilire se essa integri una donazione indiretta occorre un rigorosoriscontro dell’elemento soggettivo che caratterizza le disposizioni a titolodi liberalità.Ciò posto, la dichiarazione, successiva alla cointestazione, circal’appartenenza del 50 per cento delle somme in capo al convenuto eraelemento a contenuto meramente ricognitivo, che nulla illustrava riguardoal titolo ed alle ragioni della dichiarata appartenenza di parte delle sommein capo al resistente.Non era decisiva la mera consapevolezza del trasferimento dei fondi o ladichiarazione contenuta nel testamento, non potendosi non collocare taleconsapevolezza nel complessivo contesto dei rapporti tra le parti,caratterizzati da una relazione durata nel tempo in cui – come hariconosciuto il giudice distrettuale e come risultava dal testamento –[OSCURATO:PERSONA] era semplice fiduciario della disponente, deputato allagestione del patrimonio, qualifica che collide con quella di beneficiario diuna donazione.

E, difatti, neppure il convenuto aveva dedotto l’esistenzadi una donazione, avendo sostenuto che i versamenti erano irripetibiliNumero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026perché effettuati in adempimento di un’obbligazione naturale o qualecorrispettivo di un mandato oneroso finalizzato alla gestione patrimoniale.La sussistenza di una donazione indiretta appare contraddetta anche dalcomportamento successivo della titolare che, avvedutasi degli atticompiuti dal gestore, aveva revocato il testamento e presentato unadenuncia per fatti di appropriazione proprio nei confronti del Viviani.La consapevolezza dei trasferimenti non poteva dimostrare da sola e con ilnecessario rigore, l’intento di liberalità, posto il ruolo di gestore delleliquidità e degli stessi investimenti rivestito dal convenuto.2.2.

Allo stesso modo, la Corte rileva che l’animus donandi non potevaessere desunto dal lascito testamentario delle somme giacenti sui conti.Esso costituiva una disposizione mortis causa, destinata a operare almomento della morte e restava liberamente revocabile, non potendo alcontempo valere anche come manifestazione di una volontà donativa,destinata ad operare con effetti immediati e non più revocabile, né potevaconvertirsi in donazione una volta revocato il testamento.In definitiva, l’intento di liberalità appare desunto da mere operazioni ditrasferimento dei fondi o da dichiarazioni della disponente meramentericognitive circa l’appartenenza delle liquidità, dovendo invece emergereda elementi, anche indiretti, univocamente espressivi di un intento dellapretesa donante, concretizzatosi mediante atti dispositivi, di arricchire ilbeneficiario con un corrispondente impoverimento della titolare dei fondi.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 210 c.p.c. lamentandoche la Corte di merito abbia respinto, senza motivare, la richiesta diacquisizione degli atti delle indagini penali, occorrendo considerare che ilG.U.P. e il P.M., nonostante l’archiviazione per morte dell’indagato,avevano mantenuto il sequestro delle somme, poiché provento di reato.Il motivo è infondato.L’istanza di esibizione è stata respinta per il carattere sussidiario delmezzo, che può utilizzarsi solo per acquisire elementi che la parte non è inNumero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026condizione di procurarsi autonomamente, avendo la sentenza evidenziatoche non vi era prova che i ricorrenti avessero vanamente richiesto ilrilascio di copie all’ufficio procedente.La Corte ha ravvisato un ostacolo in rito per l’emissione dell’ordine diacquisizione, in conformità con il principio secondo cui tale ordine,subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118,119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorioresiduale, che non può essere utilizzato per supplire al mancatoassolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressionedi una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento delgiudice di merito (Cass. 31251/2021; Cass. 22196/2010).4.

In conclusione, sono accolti i primi due motivi di ricorso, con rigettodelle restanti censure.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la qualeriesaminerà il merito dell’appello alla luce delle indicazioni contenute nellapresente decisione.Al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corted’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lombardi, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2470/2019depositata il 16/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] dellaBerardenga, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che, tra il 1999 e il 2005, quest’ultimoaveva gestito il patrimonio mobiliare della de cuius con l’apertura di contiNumero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026e di sei gestioni patrimoniali presso [OSCURATO:PERSONA], alimentate conprovvista dell’attrice; che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato plurimi smobilizziparziali delle gestioni, ordinando bonifici verso i suoi conti personali perl’importo complessivo di euro 461.259,14, e che, in data 10 giugno 2005,aveva trasferito la somma di euro 50.000,00 dal conto correntecointestato n. 244882 verso il conto della figlia [OSCURATO:PERSONA],appropriandosi di complessivi euro 511.259,14.Le somme erano state sottoposte a sequestro preventivo penale; ilprocedimento era stato poi interrotto per incapacità dell’indagato esuccessivamente dichiarato estinto per decesso di [OSCURATO:PERSONA], matenendo fermo il sequestro delle somme.Hanno chiesto la condanna del convenuto e di [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione delle somme indebitamente prelevate, oltre al risarcimentodei danni morali ed esistenziali.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che le elargizioni erano state eseguite inadempimento di obbligazioni naturali o sulla base di un rapporto dimandato oneroso; [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la propria carenza dilegittimazione passiva.Il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda, ritenendo che il convenutoavesse ricevuto le somme a titolo di donazione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Alessandro LaGreca, eredi di [OSCURATO:PERSONA] della Berardenga, hanno impugnato lasentenza, rinunciando alla sola domanda risarcitoria e alla domanda direstituzione di euro 50.000,00 verso [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2470/2019, ha confermatola prima decisione, ad eccezione della regolazione delle spese di lite, cheha rideterminato per il primo grado, con parziale compensazione e concondanna alla ripetizione delle maggiori somme versate.Numero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il giudice distrettuale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] dellaBerardenga, attraverso la cointestazione dei conti, aveva intesoperfezionare una donazione indiretta delle somme e che l’intento diliberalità emergeva dal testamento pubblico del 1° febbraio 2002 nellaparte in cui la testatrice aveva riconosciuto la titolarità del 50 per centodei depositi in capo a [OSCURATO:PERSONA], devolvendogli per testamento larestante metà, evidenziando infine che la de cuius era consapevole delleoperazioni di smobilizzo delle gestioni patrimoniali e del trasferimento deifondi.Ha ritenuto superflua l’acquisizione del fascicolo penale ai sensi dell’art.210 c.p.c., rilevando che gli attori avrebbero potuto autonomamenterichiedere la documentazione; ha, infine, escluso che il Tribunale avesseaccertato d’ufficio il perfezionamento di una donazione indiretta maiallegata da alcuna delle parti, essendosi semplicemente limitato aqualificare la fattispecie, senza violare l’art. 112 c.p.c..Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], Marzia SergardiBiringucci e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a quattromotivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per ragioni di ordine logico deve essere anteposto l’esame del quarto edel quinto motivo di ricorso.Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo cheil giudice di merito avrebbe d’ufficio rilevato l’esistenza di una donazioneindiretta e, perciò, deciso la causa sulla base di fatti non allegati e diun’eccezione mai proposta, poiché il convenuto aveva sostenuto di averricevuto le somme a titolo di adempimento di un’obbligazione naturale oquale mandatario a titolo oneroso.Il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 101, 115, 132, n. 4,c.p.c., sostenendo che l’accertamento di una donazione indiretta, oltre cheincompatibile con le allegazioni difensive del convenuto, era questioneNumero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026rilevata a sorpresa e che il giudice avrebbe dovuto sottoporre alcontraddittorio delle parti.1.1. I due motivi sono infondati.La sussistenza di una donazione indiretta era rilevabile d’ufficio ed è statadesunta dalla cointestazione del conto e dal contenuto del testamento,risultanze processuali ritualmente acquisite.Il vizio di ultra o extra petizione ricorre se il giudice pronuncia oltre i limitidelle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioniestranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo allaparte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, manon qualora renda la pronuncia richiesta in base ad una autonomaqualificazione giuridica dei fatti allegati, ad argomentazioni giuridichediverse e ad una diversa valutazione delle prove, essendo libero di rilevared’ufficio le eccezioni non riservate alle parti sulla base di circostanzetempestivamente allegate e provate (Cass. SU 10531/2013), diindividuare l'esatta natura dell'azione, di porre alla base della pronunciaconsiderazioni di diritto diverse, di rilevare, indipendentemente dallainiziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzanol'efficacia costitutiva o estintiva di una pretesa della parte, attenendo ciòall'esatta applicazione della legge (Cass. 12750/2003; Cass. 9887/1998).Non sono ostativi la diversità oggettiva o soggettiva delle diverse eccezionio domande, né il fatto che i presupposti delle eccezioni proposte noncoincidano con quelle sollevati dal convenuto (Cass. 11017/2005).Quanto al difetto di contraddittorio sulla sussistenza della donazione, laCorte osserva che già il Tribunale aveva ritenuto sussistente unadonazione; la questione era stata devoluta in appello con i motivi digravame e il giudice di secondo grado, nel confermare il perfezionamentodi una liberalità indiretta, non doveva nuovamente sottoporre la questioneal contraddittorio delle parti, già in condizione di replicare alle tesicondivise dal primo giudice.Numero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/20262. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 132, 360, nn. 3,4 e 5 c.p.c.; artt. 769 e 809 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, peraver il giudice distrettuale ravvisato la sussistenza dell’animus donandinella consapevolezza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] della Berardenga deiprelievi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] e per aver ritenuto che il convenutoavesse dirottato sui suoi conti le somme provenienti dai soli conti correntianziché dalla liquidazione delle gestioni patrimoniali, senza considerareche l’unico conto in essere alla data del testamento del 2002, poirevocato, era stato acceso nel 2005, tre anni dopo la redazione deltestamento, e non si riferiva alle liquidità impiegate nelle gestionipatrimoniali di cui si era ugualmente appropriato il convenuto.Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 769, 809, 1362 e 2735c.c.; art. 360, n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice distrettuale abbiaritenuto che il testamento di [OSCURATO:PERSONA] della Berardenga redattonel 2002 e poi revocato, provasse l’animus donandi, trascurando, inoltre,che nella scheda testamentaria era menzionato solo un conto corrente,non le gestioni patrimoniali.Deducono i ricorrenti che dall’interrogatorio formale dell’attrice eranoemerse le effettive motivazioni e le circostanze che avevano condotto allaredazione delle disposizioni di ultima volontà, censurando la sentenza pernon aver accertato con il dovuto rigore la sussistenza dell’elementosoggettivo della donazione in base ad una valutazione globale dellerisultanze processuali.Assumono che dalla denuncia querela contro [OSCURATO:PERSONA] era emersoche la de cuius non aveva alcun intenzione di effettuare una donazione infavore di quest’ultimo, ma solo di cointestare i conti per agevolare lagestione delle sue sostanze. Anche il contenuto del testamento del 2002doveva esser valutato in relazione alle restanti circostanze, valorizzando laprovenienza delle somme dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026Berardenga e la loro destinazione cui era funzionale la stessacointestazione.Evidenziano ancora i ricorrenti che i prelevamenti indebiti erano siaanteriori che successivi al testamento del 2002 e che esistevano plurimielementi contrari alla natura donativa della cointestazione, ossia laprovenienza delle somme, la consapevolezza in capo alla titolaredell’appartenenza esclusiva delle somme, i risultati delle indagini penali, ilriconoscimento di un rapporto di mandato da parte dello stesso convenutoe l’assenza di qualsivoglia riferimento alle gestioni patrimoniali dalla cuiliquidazione il Viviani aveva tratto vantaggio.I ricorrenti sostengono, infine, che le operazioni che la Corte ha ricondottoalle donazioni indirette sarebbero al più qualificabili come donazionidirette, nulle per vizio di forma.2.1. I due motivi sono meritevoli di accoglimento.La Corte di merito ha ravvisato l’animus donandi nella disposizionetestamentaria che conteneva il lascito del 50 per cento delle sommedepositate sui conti cointestanti e con cui la testatrice aveva dichiaratoche la restante metà già apparteneva a [OSCURATO:PERSONA], oltre che nelcomportamento complessivo della disponente da cui ha desunto chequest’ultima fosse consapevole dei vari spostamenti delle liquidità.La domanda di restituzione aveva ad oggetto tutte le somme giacenti suiconti di [OSCURATO:PERSONA] della Berardenga e quelle impiegate nelle seigestioni patrimoniali che il Viviani aveva poi dirottato sui conti personali. Iprelievi indebiti erano sia antecedenti, che successivi al testamento del2002.[OSCURATO:PERSONA] osserva che non era, anzitutto, lecito ritenere oggetto didonazione tutti i prelievi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] senza accertare qualiconti fossero in essere alla data del testamento, a quali di essi si riferissela testatrice, incluse le sei gestioni patrimoniali, e quale fosse l’entità dellegiacenze.Numero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma didenaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile comedonazione indiretta, non soggetta alla forma solenne, qualora dettasomma appartenga ad uno solo dei cointestatari, e se, mediante ilcontratto di deposito bancario, la disponente intenda arricchire l'altrocointestatario, occorrendo la prova dell’animus donandi, ossia chel’operazione non abbia altro scopo che quello di liberalità (Cass.26983/2008; Cass. 468/2010; Cass. 26991/ 2013; Cass. 6784/2012).Non essendosi in presenza di una donazione tipica, l'intenzione di donarepoteva emergere solo in via indiretta dall’esame di tutte le circostanze delcaso, tempestivamente dedotte e provate in giudizio (Cass. 9379/2020).Poiché, infatti, la cointestazione può sottendere operazioni di varia natura,per stabilire se essa integri una donazione indiretta occorre un rigorosoriscontro dell’elemento soggettivo che caratterizza le disposizioni a titolodi liberalità.Ciò posto, la dichiarazione, successiva alla cointestazione, circal’appartenenza del 50 per cento delle somme in capo al convenuto eraelemento a contenuto meramente ricognitivo, che nulla illustrava riguardoal titolo ed alle ragioni della dichiarata appartenenza di parte delle sommein capo al resistente.Non era decisiva la mera consapevolezza del trasferimento dei fondi o ladichiarazione contenuta nel testamento, non potendosi non collocare taleconsapevolezza nel complessivo contesto dei rapporti tra le parti,caratterizzati da una relazione durata nel tempo in cui – come hariconosciuto il giudice distrettuale e come risultava dal testamento –[OSCURATO:PERSONA] era semplice fiduciario della disponente, deputato allagestione del patrimonio, qualifica che collide con quella di beneficiario diuna donazione. E, difatti, neppure il convenuto aveva dedotto l’esistenzadi una donazione, avendo sostenuto che i versamenti erano irripetibiliNumero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026perché effettuati in adempimento di un’obbligazione naturale o qualecorrispettivo di un mandato oneroso finalizzato alla gestione patrimoniale.La sussistenza di una donazione indiretta appare contraddetta anche dalcomportamento successivo della titolare che, avvedutasi degli atticompiuti dal gestore, aveva revocato il testamento e presentato unadenuncia per fatti di appropriazione proprio nei confronti del Viviani.La consapevolezza dei trasferimenti non poteva dimostrare da sola e con ilnecessario rigore, l’intento di liberalità, posto il ruolo di gestore delleliquidità e degli stessi investimenti rivestito dal convenuto.2.2. Allo stesso modo, la Corte rileva che l’animus donandi non potevaessere desunto dal lascito testamentario delle somme giacenti sui conti.Esso costituiva una disposizione mortis causa, destinata a operare almomento della morte e restava liberamente revocabile, non potendo alcontempo valere anche come manifestazione di una volontà donativa,destinata ad operare con effetti immediati e non più revocabile, né potevaconvertirsi in donazione una volta revocato il testamento.In definitiva, l’intento di liberalità appare desunto da mere operazioni ditrasferimento dei fondi o da dichiarazioni della disponente meramentericognitive circa l’appartenenza delle liquidità, dovendo invece emergereda elementi, anche indiretti, univocamente espressivi di un intento dellapretesa donante, concretizzatosi mediante atti dispositivi, di arricchire ilbeneficiario con un corrispondente impoverimento della titolare dei fondi.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 210 c.p.c. lamentandoche la Corte di merito abbia respinto, senza motivare, la richiesta diacquisizione degli atti delle indagini penali, occorrendo considerare che ilG.U.P. e il P.M., nonostante l’archiviazione per morte dell’indagato,avevano mantenuto il sequestro delle somme, poiché provento di reato.Il motivo è infondato.L’istanza di esibizione è stata respinta per il carattere sussidiario delmezzo, che può utilizzarsi solo per acquisire elementi che la parte non è inNumero registro generale 3179/2020Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 12107/2026Data pubblicazione 30/04/2026condizione di procurarsi autonomamente, avendo la sentenza evidenziatoche non vi era prova che i ricorrenti avessero vanamente richiesto ilrilascio di copie all’ufficio procedente.La Corte ha ravvisato un ostacolo in rito per l’emissione dell’ordine diacquisizione, in conformità con il principio secondo cui tale ordine,subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118,119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorioresiduale, che non può essere utilizzato per supplire al mancatoassolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressionedi una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento delgiudice di merito (Cass. 31251/2021; Cass. 22196/2010).4. In conclusione, sono accolti i primi due motivi di ricorso, con rigettodelle restanti censure.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la qualeriesaminerà il merito dell’appello alla luce delle indicazioni contenute nellapresente decisione.Al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corted’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12107/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris