CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 415/2022 in data 04/11/2022 del Tribunale di Milano, dodicesima sezione penale, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rilevato che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; preso atto che il procedimento viene, pertanto, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del dl. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., I) con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 04/11/2022, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen., avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Milano in data 10/10/2022 avente ad oggetto diversi beni, tra cui la somma di euro 671.835,00, l'autovettura Volkswagen T.Roc tg. [OSCURATO:TARGA], orologi, gioielli, indumenti firmati, borse, cosmetici, bottiglie di vino, 1 pen-drive, 1 assegno bancario, 1 carta banco- posta, documentazione varia in lingua cinese, 1 I-pad, carte d'identità, patenti, permessi di soggiorno, passaporto, tessera sanitaria e telefoni cellulari. 1.1. Il pubblico ministero, nel provvedimento di perquisizione di tre unità immobiliari (site in Milano, rispettivamente in via Bramante 12, in via Messina 17 e in via Giusti 9) riconducibili all'indagata e consequenziale sequestro, dava conto del fatto che l'indagine nei confronti della Wang aveva tratto origine dall'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da una serie di annotazioni della Guardia di Finanza da cui era emerso come la Wang, nel mettere a disposizione alcune aziende cinesi da lei gestite, avesse coadiuvato il Cai in modo continuativo, dal 2018 al 2022, nelle attività di riciclaggio poste in essere da quest'ultimo e concretizzate nella costituzione e gestione di 46 soggetti economici, intestati fittiziamente a soggetti di nazionalità cinese: tali società e ditte individuali erano utilizzate per ricevere sui propri conti correnti le risorse drenate illecitamente dai conti correnti delle altre società clienti, giustificando tale trasferimento con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti fornite ai clienti per il completamento dell'annotazione nella causale del proprio bonifico in uscita verso le società "cartiere" e per l'annotazione nella propria contabilità. [OSCURATO:PERSONA] trasferiva tali flussi di denaro in Cina mediante bonifici internazionali per renderli disponibili ai propri clienti in Cina e, in casi particolari, il denaro veniva restituito in contanti ai clienti attraverso compensazioni con un parallelo circuito di economia nera. Sui conti correnti delle società della Wang erano stati trasferiti dal Cai somme per oltre 48 milioni di euro che l'indagata aveva provveduto a trasferire, secondo le indicazioni fornite dal Cai, sui conti correnti cinesi dei clienti di quest'ultimo. 1.2. La difesa aveva chiesto l'annullamento del sequestro in relazione alla suindicata somma di denaro nonché di tutti quei beni non menzionati nel provvedimento del pubblico ministero ed il cui sequestro era stato effettuato d'iniziativa della polizia giudiziaria.2. Avverso la predetta ordinanza di inammissibilità, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato formale motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 325 e 250 e ss. cod. proc. pen. per carenza dei requisiti ai fini dell'applicazione del sequestro probatorio nonché vizio di motivazione in termini di carenza grafica di motivazione nell'ordinanza impugnata. Si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui omette di dare conto degli accertamenti da svolgere sul denaro sequestrato considerato che, al momento dell'ablazione, le banconote erano state contate e fotografate e, quindi, debitamente documentate; analogamente, le modalità di confezionamento delle singole mazzette, non implicano l'apposizione di un vincolo sul denaro, visto che l'analisi sulle fascette ben si sarebbe potuta svolgere trattenendo dei campioni dalle medesime. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si è in presenza di un sequestro funzionale a verificare, attraverso le modalità di confezionamento ed il taglio delle banconote, la destinazione e provenienza delle stesse, al fine di delineare meglio il ruolo dell'indagata. Il Tribunale ha ritenuto che il rinvenimento del denaro, occultato e raccolto in mazzi di pari valore con fascette, sembrasse confermare, l'ipotesi investigativa, secondo quanto emerso nelle conversazioni intercettate tra i protagonisti della vicenda. 2.1. Deve ricordarsi che questa Suprema Corte (v. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548) ha affermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Si è ritenuto che il dato normativo dell'art. 253 cod. proc. pen. (del tutto sottovalutato nelle impostazioni giurisprudenziali che esentavano il provvedimento di sequestro del corpo del reato da un onere motivazionale) indica che il decreto di sequestro deve essere "motivato". Tale connotato, la cui necessità si collega alla previsione generale di cui all'art. 125, comma 1, cod. proc. pen., è espresso in termini assoluti nell'incipit della disposizione e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione. Si è altresì sottolineato che manca una regolamentazione autonoma, all'interno del codice di rito (contemplante le sole generali figure del sequestro preventivo, del sequestro probatorio e del sequestro conservativo) del sequestro del corpo del reato, con conseguente impossibilità di trattamenti differenziati. Ponendosi sul solco tracciato dalla precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004 (ric. P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua), il massimo Consesso, nella sentenza del 2018, ha poi sottolineato che la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione EDU richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). 2.2. Come evidenziato dalla Procura generale, nella fattispecie, il Tribunale, preso atto dell'integrazione operata dal pubblico ministero nel corso dell'udienza, ha compiutamente indicato le finalità probatorie sottese al vincolo imposto sulle somme di denaro, legate al denaro stesso nella sua materialità per le particolari caratteristiche di confezionamento e taglio delle banconote, dando altresì conto della riscontrata efficacia sul piano investigativo del disposto sequestro, tale da consentire di acquisire elementi di conferma di quanto ipotizzato in sede di indagini. 2.3. A fronte di tali elementi, e delle considerazioni espresse sul punto dal Tribunale, il sequestro appare legittimamente disposto, essendo state compiutamente indicate, e di fatto riconosciute, le finalità probatorie del sequestro, ritenuto dal pubblico ministero necessario, nella misura indicata, per l'accertamento dei fatti. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e de