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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2021

Cassazione n. 27903/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]el procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento con rinvio. lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni e nota spese; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16 novembre 2020 la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 250 euro di ammenda per il reato dell'art. 660 cod. pen. commesso in Palermo il 10 marzo 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Palermo, che propone i seguenti motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen, perché la pronuncia di non doversi procedere era preclusa dalla inammissibilità dell'appello, inammissibilità conseguente alla inappellabilità della pronuncia di condanna di primo grado, in cui era stata inflitta soltanto la pena pecuniaria dell'ammenda.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione, nella parte in cui la sentenza di secondo grado ha revocato, senza motivazione, e come mera conseguenza della pronuncia di non doversi procedere, le statuizioni civili pronunciate dal giudice di primo grado.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, e l'annullamento con rinvio.

Il difensore della parte civile ha chiesto l'accoglimento del ricorso Il difensore dell'imputato ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'appello ha emesso la sentenza impugnata nelle forme della sentenza predibattimentale di proscioglimento di cui all'art. 469 cod. proc. pen.; l'impugnazione pervenuta è stata, infatti, sottoposta per il parere al Procuratore generale ed, una volta pervenuto il parere, la decisione è stata pronunciata all'esito di camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.

La procedura utilizzata non è stata corretta (cfr. sul punto Sez.

U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01: Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio), ma in ogni caso da essa conseguiva, al fine di far decorrere il termine per l'impugnazione, l'obbligo di comunicazione dell'esito alle parti.

La sentenza è stata, in effetti, comunicata al Procuratore generale il 9 febbraio 2021; il ricorso è stato depositato il 26 febbraio 2021.

Il termine di impugnazione, però, scadeva il 24 febbraio 2021, perché, trattandosi di provvedimento emesso in camera di consiglio, era applicabile il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., per una fattispecie esattamente in termini, Sez. 6, Sentenza n. 36374 del 04/04/2014, Aurigemma, Rv. 260615 - 01: il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento.

Fattispecie relativa a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dalla Corte d'appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti).

Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione del difensore dell'imputato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]el procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento con rinvio. lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni e nota spese; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 novembre 2020 la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 250 euro di ammenda per il reato dell'art. 660 cod. pen. commesso in Palermo il 10 marzo 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Palermo, che propone i seguenti motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen, perché la pronuncia di non doversi procedere era preclusa dalla inammissibilità dell'appello, inammissibilità conseguente alla inappellabilità della pronuncia di condanna di primo grado, in cui era stata inflitta soltanto la pena pecuniaria dell'ammenda. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione, nella parte in cui la sentenza di secondo grado ha revocato, senza motivazione, e come mera conseguenza della pronuncia di non doversi procedere, le statuizioni civili pronunciate dal giudice di primo grado. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, e l'annullamento con rinvio. Il difensore della parte civile ha chiesto l'accoglimento del ricorso Il difensore dell'imputato ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha emesso la sentenza impugnata nelle forme della sentenza predibattimentale di proscioglimento di cui all'art. 469 cod. proc. pen.; l'impugnazione pervenuta è stata, infatti, sottoposta per il parere al Procuratore generale ed, una volta pervenuto il parere, la decisione è stata pronunciata all'esito di camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. La procedura utilizzata non è stata corretta (cfr. sul punto Sez. U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01: Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio), ma in ogni caso da essa conseguiva, al fine di far decorrere il termine per l'impugnazione, l'obbligo di comunicazione dell'esito alle parti. La sentenza è stata, in effetti, comunicata al Procuratore generale il 9 febbraio 2021; il ricorso è stato depositato il 26 febbraio 2021. Il termine di impugnazione, però, scadeva il 24 febbraio 2021, perché, trattandosi di provvedimento emesso in camera di consiglio, era applicabile il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., per una fattispecie esattamente in termini, Sez. 6, Sentenza n. 36374 del 04/04/2014, Aurigemma, Rv. 260615 - 01: il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento. Fattispecie relativa a sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dalla Corte d'appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti). Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione del difensore dell'imputato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico