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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22015/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con sentenza emessa in data 25 gennaio 2021 la Corte di Appello di Trieste ha confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza del giudice di prime cure, e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere formato, o consentito ad altri di formare, una falsa patente di guida italiana, esibita agli operanti di P.G. di N.O.R.M.

Carabinieri di Udine. [OSCURATO:PERSONA] del secondo grado, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha escluso la grossolanità del falso ai sensi dell'art.49 c.p., in quanto la falsità della patente non era visibile ictu ocu/i, ma è stata verificata solo a seguito di approfonditi accertamenti mediante controlli incrociati con la banca dati e la sottoposizione del documento agli apposti accertamenti.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre motivi di ricorso: - con il primo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 477, 482 e 49 c.p. e il vizio di motivazione per mancata e/o erronea valutazione dell'ipotesi del c.d. falso grossolano; - con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.; - con il terzo motivo, denuncia la violazione di legge per non aver la sentenza impugnata valutato e riconosciuto la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p..

Considerato che: - il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto - avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal giudice di appello (Cass. Sez. 5 n. 3711/2011; Cass. Sez. 6 n. 18015/2015; Cass. Sez. 2 n. 5687/2012; Cass. Sez. 5 n. 27310/2019) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perchè identiche censure non erano state proposte con i motivi di appello ed anche perché solo genericamente argomentati.

Rilevato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con sentenza emessa in data 25 gennaio 2021 la Corte di Appello di Trieste ha confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza del giudice di prime cure, e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere formato, o consentito ad altri di formare, una falsa patente di guida italiana, esibita agli operanti di P.G. di N.O.R.M. Carabinieri di Udine. [OSCURATO:PERSONA] del secondo grado, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha escluso la grossolanità del falso ai sensi dell'art.49 c.p., in quanto la falsità della patente non era visibile ictu ocu/i, ma è stata verificata solo a seguito di approfonditi accertamenti mediante controlli incrociati con la banca dati e la sottoposizione del documento agli apposti accertamenti. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre motivi di ricorso: - con il primo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 477, 482 e 49 c.p. e il vizio di motivazione per mancata e/o erronea valutazione dell'ipotesi del c.d. falso grossolano; - con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.; - con il terzo motivo, denuncia la violazione di legge per non aver la sentenza impugnata valutato e riconosciuto la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p.. Considerato che: - il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto - avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal giudice di appello (Cass. Sez. 5 n. 3711/2011; Cass. Sez. 6 n. 18015/2015; Cass. Sez. 2 n. 5687/2012; Cass. Sez. 5 n. 27310/2019) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perchè identiche censure non erano state proposte con i motivi di appello ed anche perché solo genericamente argomentati. Rilevato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris