CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 05748/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20086/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, via Po 25b; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 7; -controricorrente- nonché Regione Lazio; -intimata- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 1641/2018, pubblicata il 27 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Roma l’AUSL Roma A (oggi ASL Roma 1) assieme alla Regione Lazio, chiedendo fosse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire la retribuzione dirigenziale nella misura prevista dal CCNL di categoria, previa disapplicazione del decreto del Commissario ad acta U00017 del 27 gennaio 2012e degli atti connessi e consequenziali, e, quindi, in misura pari all’importo complessivo annuo lordo di € 53.300,00, con condanna di controparte al suo pagamento e al versamento della differenza tra quanto mensilmente percepito a titolo di retribuzione di posizione e ciò che avrebbe avuto diritto a ricevere mensilmente, per un totale lordo di € 2.865,32 moltiplicato per i singoli ratei scaduti. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1641/2018, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1641/2018, ha accolto l’appello in ordine alla domanda relativa alla retribuzione di posizione. L’Azienda sanitaria locale Roma 1 (da ora solo Azienda) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo l’Azienda lamenta la violazione dell’art. 9, comma 16, della legge n. 122 del 2010 e dell’art. 1, commi 73 e 76 della legge Regione Lazio n. 14 del 2008 in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte territoriale, essa avrebbe ricondotto la fattispecie sottoposta a gravame nell’alveo della normativa relativa ai piani di rientro del disavanzo pubblico. In particolare, rileva che l’art. 1, comma 73, della legge Regione Lazio n. 14 del 2008 avrebbe previsto che, ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione del costo del personale delle aziende sanitarie locali, queste ultime, prima di procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso o di avvisi per l’assunzione, avrebbero dovuto acquisire esplicito parere positivo motivato con decreto del Commissario ad actacon riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario. La doglianza è infondata. Innanzitutto, si osserva che la C orte territoriale ha tenuto conto della normativa richiamata da parte ricorrente e, in particolare, dell’art. 1, commi 73 e 76 della legge Regione Lazio n. 14 del 2008, che imponevano, a pena di nullità, di acquisire un “esplicito parere positivo motivato” del Commissario ad acta prima di procedere ad assunzioni come quelle della controricorrente. Peraltro, ha accertato che detto “esplicito parere positivo motivato” era stato rilasciato. Ne deriva che la normativa in esame (da applicare ratione temporis, ancorché i suindicati commi 73 e 76 dell’art. 1 cit. siano stati abrogati dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 ) era stata perfettamente rispettata e che il contratto in esame era valido. Sostiene l’Azienda che non solo il contratto di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere autorizzato con le descritte modalità, ma , altresì , che il compenso spettante alla lavoratrice avrebbe dovuto essere quantificato nella misura indicata nel decreto citato. Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, che nessuna disposizione della legge Regione Lazio n. 14 del 2008(o di altra legge statale) prevede che il contenuto del contratto concluso in seguito all’emissione del menzionato parere positivo sia determinato dal medesimo decreto in deroga alla contrattazione collettiva di settore. La stessa Azienda non ha saputo indicare una prescrizione specifica che ciò imponga. D’altronde, se la legge Regione Lazio n. 14 del 2008avesse contenuto un simile precetto, esso avrebbe chiaramente violato i «principi fondamentali stabiliti dall’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che individua la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile». La legge statale, in particolare, riserva alla contrattazione collettiva la regolamentazione dei rapporti di pubblico impiego con riguardo al trattamento economico e alla classificazione del personale, allo scopo di garantire la necessaria uniformità della relativa disciplina sul territorio nazionale, e fissa così un tipico limite di diritto privato, destinato a imporsi anche alle autonomie speciali. [OSCURATO:PERSONA] ha costantemente affermato (da ultimo con sentenza n. 153 del 2021) che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia (artt. 2, commi 2 e 3, e 45 d.lgs. n. 165 del 2001). Le medesime considerazioni si impongono anche per il personale delle Regioni. La disciplina del trattamento economico e giuridico, purecon riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza della Corte costituzionale n. 273 del 2020, punto 5.2.1. del Considerato in diritto). È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla contrattazione collettiva nazionale , fonte imprescindibile di disciplina (sentenze n. 20 del 2021, punto 3.2.1. del Considerato in diritto, e n. 199 del2020, punto 9.2. del Considerato in diritto). Inoltre, si sottolinea che l’Azienda non ha riportato il contenuto del decreto al quale ha fatto riferimento, così impedendo a questo Collegio ogni valutazione in ordine al suo contenuto.Deve rilevarsi, pertanto, che la disciplina legislativa e la contrattazione collettiva non possonoessere derogate da lla normativa speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo considerarsi illegittimo l’atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto con il dipendente è fondato su un contratto e, dunque, si svolge su un piano di parità , con la conseguenza che i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata(per un’applicazione di tale principio cfr. Cass., Sez. L , n. 11566del 3 maggio 2021) . 2)Con il secondo motivo l’Azienda sostiene la violazione o falsa applicazione dell’art. 117, comma 3, Cost., dell’art. 120 Cost., dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell’art. 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009 e dell’art. 1, commi 73 e 76, della legge Regione Lazio n. 14 del 2008 perché la Corte territoriale avrebbe errato a non considerare che la disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari sarebbe stata riconducibile ad un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ossia all’art. 117, comma 3, Cost. (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica) e 120 Cost. (potere sostitutivo straordinario del Governo). In particolare, i decreti del Commissario ad acta avrebbero avuto valore normativo, pur se non legislativo. La doglianza è infondata per le ragioni già esposte in ordine al primo motivo. Si ribadisce, comunque, che la Corte d’appello di Roma non ha messo in dubbio la legittimità e la precettività della legislazione in termini di piani di rientro di cui sopra, ma ha semplicemente rilevato che essa non conteneva (né poteva contenere) deroghe alla normativa statale in materia di pubblico impiego contrattualizzato e alla correlata contrattazione collettiva. Pertanto, un decreto del detto Commissario che siffatta normativa e detta contrattazione avesse violato non avrebbe potuto prevalere sudi esse.3) Con il terzo motivo l’Azienda si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 15 septiesdel d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 2077 c.c. e degli artt.1322, 1325 e 1362-1371 c.c. in relazione agli artt. 35, 40 e 63 del CCNL dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999 dell’8 giugno 2000 e degli artt. 50, 54 e 55 del CCNL dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN del 5 dicembre 1996. Sisostiene che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, i dirigenti che, come la controricorrente, erano stati assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992, avrebbero avuto diritto al solo trattamento economico fondamentale, come si sarebbe potuto ricavare dall’art. 63, punto 5, CCNL 8 giugno 2000. Inoltre, si afferma che l’art. 15 septies, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 non avrebbe comporta to l’integrale applicazione della contrattazione collettiva richiamata, ma avrebbe postosolo un parametro per valutare l’adeguatezza del complessivo trattamento economico. La doglianza è infondata. Infatti, la contrattazione collettiva menzionata nel ricorso non autorizza a ritenere che i dirigenti ex art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 non avessero assolutamente diritto alla componente della retribuzione di posizione collegata alla graduazione delle funzioni. Infine, si osserva che il riferimento alla contrattazione collettiva contenuto nel citato art. 15 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 non si limita ad indicare un ‹‹parametro per valutare l’adeguatezza del complessivo trattamento economico››, ma richiama detta contrattazione nella sua interezza. 4)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91c.p.c.e sono liquidate come in dispositivoattesa la reciproca soccombenza. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -pone le spese di lite a carico della parte ricorrente, che liquida in complessivi €5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri