CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dell'appello lette le conclusioni dell'Avv.Quarticelli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per i reati di tentata rapina di una autovettura e di resistenza ai danni dei pubblici ufficiali intervenuti per interrompere il tentativo. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con unico motivo, qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., incentrato sulla nullità degli atti successivi alla udienza del 24 marzo 2020, inclusa quindi la sentenza di primo e di secondo grado, ex art. 178 lett. c e 179 cod. proc. pen. in relazione all'art.83 commi 13 e 14 d.l. 18/2020 per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale rinviata ex lege durante il periodo di pandemia. Illogica motivazione sui punto. usu.), Qn-r, 91.2M-51— In primo grado la prima udienza si è svolta Ccatizzt33 difensore d'ufficio, avendo il difensore di fiducia, non presente, avanzato istanza di rinvio che non era stata accolta. L'udienza successiva, venuta a cadere in epoca pandemica (24 marzo 2020) è stata rinviata a data da determinarsi con provvedimento ritualmente comunicato al difensore di fiducia. Il decreto di fissazione della successiva udienza fu notificato al difensore d'ufficio, non a quello di fiducia, mai ritualmente informato. Da ciò consegue la nullità assoluta, non sanata. Con memoria inviata elettronicamente per l'udienza il difensore ha replicato alle conclusioni presentate dal Procuratore Generale, che aveva chiesto il rigetto dell'appello in quanto nel ricorso non sembra assumersi espressamente che il difensore d'ufficio fosse stato nominato ai sensi dell'art.97 comma 4 cod. proc. pen. né lamentarsi specificamente la erroneità della nomina ai sensi del comma 1 dell'art.97 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Le sentenze di primo e di secondo grado vanno annullate a causa della nullità di ordine generale dovuta alla mancata comunicazione al difensore di fiducia dell'imputato della data dell'udienza di discussione di primo grado. 2. Va innanzitutto ricordato che con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Da tale preliminare indagine, condotta nei termini strettamente necessari alla soluzione della questione proposta, risulta quanto segue: - alla prima udienza (22 gennaio 2020) il difensore di fiducia dell'imputato (nominato il precedente 8 gennaio 2020) era assente; veniva nominato difensore d'ufficio ex art.97 comma 4 cod. proc. pen.; il processo è stato in ogni caso rinviato a124 marzo 2020 per la necessità di rinnovare la citazione; - l'udienza del 24 marzo 2020 non venne tenuta a causa della pandemia ed il difensore di fiducia ricevette il 17 marzo 2020 comunicazione a mezzo PEC con cui veniva informato che le udienze dibattimentali del 24 marzo 2020 erano rinviate a data da destinarsi (in attuazione dell'art. 1 comma 1 del d.l. 8 marzo 2020 n.11); - nessuna ulteriore comunicazione è stata effettuata al difensore di fiducia. 3. Sulla base di tali risultanze, è palese la mancata comunicazione della data di udienza al difensore dell'imputato e la violazione del diritto dello stesso e del difensore alla partecipazione all'udienza, con conseguente nullità di carattere generale ex art. 179 cod. proc. pen.. Della omessa formalità non vi sono equipollenti (quali la comunicazione all'imputato del verbale d'udienza 22 dicembre 2020 -di un dibattimento che aveva già avuto luogo; ovvero la richiesta di copie da parte del difensore -peraltro declinata dalla cancelleria del tribunale) né si può addurre a giustificazione la notifica del decreto che fissava l'udienza di prosecuzione al difensore d'ufficio, posto che la precedente comunicazione che differiva a data da destinarsi l'udienza del 24 marzo 2020 era stata correttamente comunicata al difensore di fiducia. 4. Dalla incorsa nullità deriva l'annullamento della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado (essendo stato il vizio ritualmente eccepito in quella sede) con regressione del procedimento e trasmissione del procedimento al tribunale di Larino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, e dispone la trasmissione degli atti al-Tribunale di Larino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 9 magg