CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 37715/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza pronunciata in data 08/07/2025 dalla Corte di Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente (con ricorso sottoscritto con firma autenticata) avverso la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di Catania. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato. Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato • difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]