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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2024

Cassazione n. 44820/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catanzaro, decidendo a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione che aveva annullato con sentenza del 13 aprile 2024 una precedente ordinanza del 22 giugno 2023, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto del g.i.p. di Catanzaro del 30 maggio 2023 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della ditta individuale del ricorrente con relativo compendio aziendale e disponibilità finanziarie, nonché un fabbricato sito nel Comune di Casali del Monaco nella titolarità del ricorrente, beni tutti ritenuti riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente.

2. Circoscritto l'ambito della decisione al profilo del periculum in mora, il provvedimento conclude per l'infondatezza dell'eccezione difensiva alla luce del rischio che i beni possano essere utilizzati o alienati in attesa della conclusione del procedimento.

Nell'ordinanza si richiama pg. 22 del provvedimento genetico ove il g.i.p. evidenzia il contegno degli indagati nel corso delle indagini ed il rischio connesso alla coeva esecuzione della misura cautelare quali potenziale causa scatenante di condotte dispersive.

Alla luce di tali considerazioni -si legge a pagina 3 del provvedimento impugnato- risulta altamente fondato il pericolo di distrazione, avuto riguardo alla natura dei beni ablati e agli ulteriori elementi acquisiti nel corso delle indagini, avendo il sequestro ad oggetto una ditta individuale con relativo compendio aziendale composto da beni strumentali e disponibilità finanziarie, oltre a un fabbricato, tutti i beni di facile dispersione.

Detto pericolo trova conferma in quanto è emerso dalle intercettazioni, ovvero 14P/timore del padre dell'indagato, ritenuto l'effettivo titolare dell'azienda, che anche il figlio potesse essere sottoposto alla sorveglianza speciale.

3. Il ricorso adduce un unico motivo fondato sull'art.606 lett. b) c.p.p., in relazione agli art. 321 co.2, 324 co.7 e 309 co.9 c.p.p..

Si contesta in particolare che l'ordinanza del Tribunale possa aver integrato, in relazione al tema del periculum in mora, il provvedimento genetico, radicalmente carente sul punto, particolarmente in relazione alla figura di [OSCURATO:PERSONA] che nella parte motiva non viene mai menzionato.

La mancanza di precisione nell'indicazione degli elementi, al di là dell'utilizzo di frasi stereotipate, sarebbe sintomatica della carenza originaria che l'ordinanza non avrebbe potuto integrare dovendo soltanto motivare ex novo in violazione dei principi dettati dall'art.309 co.9 c.p.p..

Anche superando tale aspetto preliminare, in ogni caso, sarebbe carente la motivazione in ordine al pericolo per cui, in assenza del vincolo reale, i beni costituenti l'azienda gestita da [OSCURATO:PERSONA] possano essere utilizzati o alienati, sfuggendo le ragioni per le quali sarebbe impossibile praticare una futura ablazione (pg.6).

Quanto al contenuto dell'intercettazione menzionata nell'ordinanza, il suo significato sarebbe stato travisato, giacché nel corso della telefonata il padre del ricorrente non si riferiva a lui (Angelo) ma all'altro figlio Riccardo, all'epoca denunciato per il danneggiamento causato dalle capre da questi allevate al campo di patate del vicino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo in parte non consentito ed in parte manifestamente infondato.Va innanzitutto chiarito che il perimetro dell'odierno giudizio non può essere indebitamente esteso fino a comprendere la questione introdotta in via preliminare in questa sede, della nullità dell'atto genetico per mancanza radicale di motivazione sul periculum.

Occorre a tal proposito ricordare che la sentenza rescindente aveva così capitolato i motivi di ricorso proposti dalla difesa dell'imputato: "2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al presupposto del fumus commissi delicti sotto il profilo della verifica della corretta qualificazione del reato.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al presupposto del c.d. periculum in mora, per l'errato assunto secondo cui il terzo interessato non sarebbe legittimato a denunciare l'assenza dei requisiti del sequestro, avendo solo la facoltà di provare la lecita provenienza dei beni.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla affermata interposizione fittizia o fiduciaria dell'intestazione della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA]".

Da tale riassunto, mai contestato dalla difesa, risulta pertanto evidente che la questione attinente alla nullità dell'ordinanza genetica per assenza di motivazione sul periculum in mora costituisca un profilo non affrontato dalla sentenza rescindente poiché non dedotto in precedenza e che si pone ora in violazione della catena devolutiva, in spregio dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen.

Se ne deve concludere che la questione della nullità per assenza di motivazione sul periculum non sia consentita, esulando altresì dall'ambito del giudizio di rinvio, come giustamente evidenziato dalla decisione impugnata, che si è correttamente attenuta in via esclusiva a quanto prescrittole dalla Corte al punto 6 della decisione, vale a dire alla 'disamina del pericolo in mora alla stregua dei principi già affermati nella nota sentenza delle Sez.

U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 28184' (ultima pagina della sentenza rescindente).

2. La seconda parte del motivo è manifestamente infondata, poiché il Tribunale ha compiutamente assolto all'onere motivazionale richiestole, evidenziando i profili di rischio insiti nella libera disponibilità di un compendio aziendale che, almeno in parte, è costituito da beni strumentali e risorse finanziarie di facilissima cessione o occultamento.

Con argomento non manifestamente illogico e, anzi, plausibile e convincente, si è dedotta la sussistenza del periculum dalla stessa fittizietà dell'intestazione aziendale da padre a figlio, quale indice di intenzionale dissimulazione del reale titolare degli illeciti profitti da traffico di stupefacenti, e preludio di ulteriori condotte dirette a mantenere il controllo di tali risorse.2.1 Va ricordato che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in questa sede, contro ordinanze impositive di misure cautelari reali il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salva la carenza radicale di motivazione, idonea ad integrare gli estremi della violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) solo quando, tuttavia, l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), condizione non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino.

Per tali ragioni, il provvedimento impugnato è immune dalle critiche avanzate.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de so il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere rel tore [OSCURATO:PERSONA] co Flo i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catanzaro, decidendo a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione che aveva annullato con sentenza del 13 aprile 2024 una precedente ordinanza del 22 giugno 2023, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto del g.i.p. di Catanzaro del 30 maggio 2023 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della ditta individuale del ricorrente con relativo compendio aziendale e disponibilità finanziarie, nonché un fabbricato sito nel Comune di Casali del Monaco nella titolarità del ricorrente, beni tutti ritenuti riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente. 2. Circoscritto l'ambito della decisione al profilo del periculum in mora, il provvedimento conclude per l'infondatezza dell'eccezione difensiva alla luce del rischio che i beni possano essere utilizzati o alienati in attesa della conclusione del procedimento. Nell'ordinanza si richiama pg. 22 del provvedimento genetico ove il g.i.p. evidenzia il contegno degli indagati nel corso delle indagini ed il rischio connesso alla coeva esecuzione della misura cautelare quali potenziale causa scatenante di condotte dispersive. Alla luce di tali considerazioni -si legge a pagina 3 del provvedimento impugnato- risulta altamente fondato il pericolo di distrazione, avuto riguardo alla natura dei beni ablati e agli ulteriori elementi acquisiti nel corso delle indagini, avendo il sequestro ad oggetto una ditta individuale con relativo compendio aziendale composto da beni strumentali e disponibilità finanziarie, oltre a un fabbricato, tutti i beni di facile dispersione. Detto pericolo trova conferma in quanto è emerso dalle intercettazioni, ovvero 14P/timore del padre dell'indagato, ritenuto l'effettivo titolare dell'azienda, che anche il figlio potesse essere sottoposto alla sorveglianza speciale. 3. Il ricorso adduce un unico motivo fondato sull'art.606 lett. b) c.p.p., in relazione agli art. 321 co.2, 324 co.7 e 309 co.9 c.p.p.. Si contesta in particolare che l'ordinanza del Tribunale possa aver integrato, in relazione al tema del periculum in mora, il provvedimento genetico, radicalmente carente sul punto, particolarmente in relazione alla figura di [OSCURATO:PERSONA] che nella parte motiva non viene mai menzionato. La mancanza di precisione nell'indicazione degli elementi, al di là dell'utilizzo di frasi stereotipate, sarebbe sintomatica della carenza originaria che l'ordinanza non avrebbe potuto integrare dovendo soltanto motivare ex novo in violazione dei principi dettati dall'art.309 co.9 c.p.p.. Anche superando tale aspetto preliminare, in ogni caso, sarebbe carente la motivazione in ordine al pericolo per cui, in assenza del vincolo reale, i beni costituenti l'azienda gestita da [OSCURATO:PERSONA] possano essere utilizzati o alienati, sfuggendo le ragioni per le quali sarebbe impossibile praticare una futura ablazione (pg.6). Quanto al contenuto dell'intercettazione menzionata nell'ordinanza, il suo significato sarebbe stato travisato, giacché nel corso della telefonata il padre del ricorrente non si riferiva a lui (Angelo) ma all'altro figlio Riccardo, all'epoca denunciato per il danneggiamento causato dalle capre da questi allevate al campo di patate del vicino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo in parte non consentito ed in parte manifestamente infondato.Va innanzitutto chiarito che il perimetro dell'odierno giudizio non può essere indebitamente esteso fino a comprendere la questione introdotta in via preliminare in questa sede, della nullità dell'atto genetico per mancanza radicale di motivazione sul periculum. Occorre a tal proposito ricordare che la sentenza rescindente aveva così capitolato i motivi di ricorso proposti dalla difesa dell'imputato: "2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al presupposto del fumus commissi delicti sotto il profilo della verifica della corretta qualificazione del reato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al presupposto del c.d. periculum in mora, per l'errato assunto secondo cui il terzo interessato non sarebbe legittimato a denunciare l'assenza dei requisiti del sequestro, avendo solo la facoltà di provare la lecita provenienza dei beni. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla affermata interposizione fittizia o fiduciaria dell'intestazione della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA]". Da tale riassunto, mai contestato dalla difesa, risulta pertanto evidente che la questione attinente alla nullità dell'ordinanza genetica per assenza di motivazione sul periculum in mora costituisca un profilo non affrontato dalla sentenza rescindente poiché non dedotto in precedenza e che si pone ora in violazione della catena devolutiva, in spregio dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen. Se ne deve concludere che la questione della nullità per assenza di motivazione sul periculum non sia consentita, esulando altresì dall'ambito del giudizio di rinvio, come giustamente evidenziato dalla decisione impugnata, che si è correttamente attenuta in via esclusiva a quanto prescrittole dalla Corte al punto 6 della decisione, vale a dire alla 'disamina del pericolo in mora alla stregua dei principi già affermati nella nota sentenza delle Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 28184' (ultima pagina della sentenza rescindente). 2. La seconda parte del motivo è manifestamente infondata, poiché il Tribunale ha compiutamente assolto all'onere motivazionale richiestole, evidenziando i profili di rischio insiti nella libera disponibilità di un compendio aziendale che, almeno in parte, è costituito da beni strumentali e risorse finanziarie di facilissima cessione o occultamento. Con argomento non manifestamente illogico e, anzi, plausibile e convincente, si è dedotta la sussistenza del periculum dalla stessa fittizietà dell'intestazione aziendale da padre a figlio, quale indice di intenzionale dissimulazione del reale titolare degli illeciti profitti da traffico di stupefacenti, e preludio di ulteriori condotte dirette a mantenere il controllo di tali risorse.2.1 Va ricordato che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in questa sede, contro ordinanze impositive di misure cautelari reali il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salva la carenza radicale di motivazione, idonea ad integrare gli estremi della violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) solo quando, tuttavia, l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), condizione non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. Per tali ragioni, il provvedimento impugnato è immune dalle critiche avanzate. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de so il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere rel tore [OSCURATO:PERSONA] co Flo i
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