CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP di Roma aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal fatto loro ascritto che aveva ritenuto non punibile per particolare tenuità avendolo riqualificato in termini di tentato furto e violenza privata piuttosto che, come contestato, come tentata rapina aggravata dall'essere stato commesso da più persone riunite; aveva invece riconosciuto gli imputati responsabili delle lesioni patite dalla persona offesa e, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante della recidiva infraquinquennale contestata al Corrao, li aveva condannati alla pena di mesi 8 di reclusione ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale; 2. la Corte di Appello di Roma, giudicando sugli appelli degli imputati, ha riqualificato il fatto in termini di tentata rapina impropria e, esclusa - per la pena edittale prevista per detto reato - la applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., tenuto altresì conto del mancato appello del P M, ha ao confermato quella inflitta dal giudice di primo grado quand'anche inferiore al minimo edittale per il reato che è stato ritenuto; 3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunziando violazione di legge per avere la Corte di Appello riqualificato "in malam partem" i reati per i quali era stata ritenuta la causa di non punibilità senza tuttavia procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale: rileva che il Corrao, in esito al giudizio di primo grado, era stato assolto dai fatti di tentato furto e violenza privata come ritenuti dal primo giudice rispetto alla originaria contestazione; segnala che la decisione della Corte di Appello è certamente pregiudizievole per l'imputato atteso che costui, a fronte di un proscioglimento, risulta condannato per fatti più gravi e potenzialmente rilevanti in sede esecutiva; segnala che, perciò, la Corte, per riqualificare il fatto, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma: rileva che la Corte ha violato il diritto di difesa ed al contraddittorio avendo riqualificato il fatto da delitto tentato a consumato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per rispondere del delitto di tentata rapina impropria aggravata dall'essere stata commessa da più persone riunite ed in danno di persona, nell'occasione, aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in giorni 5. Il Tribunale aveva ritenuto che il fatto, come ricostruito all'esito della istruttoria dibattimentale, dovesse essere in realtà ricondotto nelle diverse e distinte fattispecie del delitto di tentato furto e di violenza privata oltre che, naturalmente, di lesioni personali; aveva quindi considerato che il tentato furto e la violazione privata potessero tuttavia essere dichiarati non punibili perché "di particolare tenuità" ex art. 131bis cod. pen. e, di conseguenza, aveva assolto gli imputati con la relativa formula terminativa; aveva invece condannato il Corrao e la Arié alla pena di mesi 8 di reclusione per il delitto di lesioni personali in danno della persona offesa. Entrambi gli imputati avevano impugnato la sentenza sollecitando una assoluzione "piena" (cfr., sulla ammissibilità dell'impugnazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 36687 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277666 - 01, in cui la Corte ha reputato ammissibile l'impugnazione dell'imputato avverso la ao sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo in ogni caso l'interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale). La Corte di Appello, a sua volta, ha confermato la ricostruzione della vicenda e la responsabilità degli imputati ma ha nel contempo evidenziato l'errore in cui era a suo avviso incorso il primo giudice nel non ravvisare, nella condotta da costoro tenuta, gli estremi del delitto di rapina impropria. E, tuttavia, mancando l'appello del PM, ha chiarito che la pena non poteva essere "adeguata" alla corretta qualificazione del fatto che, nel contempo, impediva di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. non consentita per i limiti edittali previsti per la rapina (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata). 2. E' vero che il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 5083 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278143 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922 - 01; si è anche affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23410 del 01/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279772 - 01, resa in una fattispecie nella quale il giudice di appello aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado riqualificando i fatti da delitti tentati a consumati, tornando alla imputazione originaria, rispetto alla quale, pertanto, ha sottolineato la Corte, l'imputato aveva comunque avuto ampia possibilità di far valere le proprie ragioni). Nel caso di specie la "prevedibilità" della riqualificazione operata con la sentenza impugnata era senz'altro insita nel fatto stesso che la Corte di Appello si è in definitiva limitata a ricondurre la condotta nella ipotesi delittuosa ao originariamente contestata e su cui, in primo grado, la difesa aveva perciò avuto ogni possibilità di difendersi. Se non ché, nel caso di specie, la riqualificazione del fatto operata in tentata rapina ha comportato la esclusione della causa di non punibilità che era stata riconosciuta in primo grado per il tentato furto e la violenza privata tanto che la condanna era intervenuta soltanto per le lesioni. È vero che la Corte ha mantenuto la sola pena inflitta per le lesioni, ma ha fatto presente che per la rapina non poteva essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. per cui, sia pure con pena minima (ed invero illegale) l'imputato, in secondo grado, risulta condannato per rapina laddove, in primo grado, per quel fatto era stato assolto per ed era stato condannato esclusivamente per le lesioni personali. La Corte di Appello non poteva allora procedere in tal senso non tanto per aver violato l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale quanto, più specificamente, per l'assenza di impugnazione da parte del PM, in mancanza della quale il giudice di secondo grado non era in alcun modo autorizzato a trasformare una assoluzione in una condanna (sia pure, come si è chiarito, lasciando immutata la pena). In una fattispecie per qualche verso assimilabile, questa stessa Corte aveva già affermato che il giudice di appello, nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU e del diritto di difesa, non può procedere "ex officio" ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto quando l'originaria contestazione sia già estinta per intervenuta prescrizione, perché la diversa qualificazione giuridica della condotta comporterebbe una conseguenza negativa nei confronti dell'imputato, determinando la reviviscenza dell'imputazione originaria, già estinta per prescrizione (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37795 del 28/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277087 - 02, resa in un caso nel quale la Corte di Appello aveva riqualificato in termini di riciclaggio un fatto ritenuto in primo grado come ricettazione per la quale il termine di prescrizione era già maturato). 3. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio con specifico riferimento alla riqualificazione in tentata rapina del fatto già ritenuto dal giudice di primo grado in termini di tentato furto e violenza privata e, perciò, ritenuto non punibile ai sensi dell'art. 131bis cod. pen. con statuizione di cui va dunque affermata la definitività. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla riqualificazione in tentata rapina del fatto ritenuto dal primo giudice come tentato