CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27269/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Marcello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale è stata rideterminata la pena individuata dal Tribunale cittadino che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 589 bis cod. pen. e 368 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione]; che, in particolare, difetta il confronto con le argomentazioni esposte dal giudice con riferimento alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (gravissima condotta colposa desunta dalla velocità di guida in un tratto di strada non illuminato e l'assenza di segni di frenata dimostrativi di eventuali manovre di emergenza) del tutto coerenti con il dettato normativo (art. 218 codice strada); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La sidente [OSCURATO:PERSONA] i4rranti .1.) E I