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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02723/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9677 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) congiuntamentee disgiuntamente tra di loro ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrent e – Oggetto:ricorso non depositato- improcedibilità Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3950/2022depositata in data 16 /0 9 /202 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoche: - il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’atto impositivo emesso anche nei propri confronti – in relazione alla quotadi spettanza - , nella qualità di obbligato in solido, dolendosi della pretesa richiesta dall’Ufficio a titolo di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2013 ex art. 1 d . l gs. 504/1998, quantificata in capo alla societàgestore in relazione alla base imponibile di € 231.748,66, dovuta sulla raccolta di scommesse a quota fissa e su eventi sportivi ed una imputabilità all’appellante di una quota dell’ImpostaUnica per l’anno 2013 pari ad € 37.062,76; - secondo la ricostruzione svolta dagli agenti di Polizia Tributaria, la SKS365 [OSCURATO:PERSONA] (di seguito SKS365), con sede legale a [OSCURATO:PERSONA] (oggi con sede a M alta ), già titolare del codice identificativoestero ATU65138512, ed esercente attività connesse con le lotterie e le scommesse, per gli anni oggetto di verifica, aveva posto in essere una stabile organizzazione personale plurima occulta, dotandosi, allo scopo, di una rete radicata nel territorio nazionale costituita da migliaia di Punti di Raccolta (CED/CTD):imprese ubicate sull’intero territorio della Repubblica Italiana che, seppure formalmente costituite come internet point o camuffate da altre attività commerciali, di fatto sono risultate essere agenti/mediatori/intermediari dipendenti della SKS365 che,in nome e per conto di quest’ultima, hanno raccolto le giocate dagliscommettitori (incassando il denaro), rilasciando le ricevute digioco (documenti in grado di impegnare direttamente la casa mandantenon residente) e pagato le vincite; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - l’ADM – Ufficio dei Monopoli per la Campania, territorialmente competentein base al domicilio fiscale del contribuente, notificava quindi l’avviso di accertamento per l’anno 2013 all’obbligato solidale sig. [OSCURATO:PERSONA], individuato come sopra, chiamato in solido per la propria quota parte, atteso che il nominativo del predetto CTD (centro trasmissione dati) risultava inserito negli allegatin. 146 e 147 del PVC della GdF di Bergamo redatto a carico dellaSKS365 GROUP; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio c on la pronunciaqui gravata rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi;resiste con controricorso l’A genzia delle Entrate .

Consideratoche: - il ricorso è improcedibile in ragione dell’omesso deposito dello stesso nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ. perché, benché notificatoalla controparte, non è stato depositato presso la cancelleria diquesta Corte ; -com’è noto, in tali casi l a costituzione dell'intimata Amministrazione finanziaria non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez.

U., n. 4859/1981 e n. 6420/1981); invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanzadi forme in senso stretto e non di termini perentori, per iquali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013; Cass.n.24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n. 41967/2021); - inoltre, occorre rilevare che la parte alla quale sia stato notificato unricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositareil ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilitàdel ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso inquello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recuperodelle spese (Cass. n. 21969/2008; Cass. n. 4917/2020); -va poi premesso che il ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorsonella cancelleria della Corte di Cassazione, è tenuto comunque al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che la controricorrente ha apprestato delle difese ; nel presente caso però sussistonodue ragioni che impediscono la liquidazione delle stesse; - in primo luogo, si è costituita nel presente giudizio l’Agenzia delle Entrate, soggetto giuridicamente diverso dall’Agenzia delle Dogane nei confrontidella quale risulta proposta l’impugnazione di fronte a questa Corte; la stessa, quindi, non è legittimata partecipare al presente giudizio; - secondariamente, difetta comunque la prova della notifica a parte ricorrentedel controricorso in atti; -pertanto, nulla va disposto in ordine alle spese di lite; -in ultimo, stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 - quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della

I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13,se dovuto (Cass. , Sez.

U . , n. 20621 del 2023) ; p.q.m. dichiaraimprocedibile il ricorso .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento a cari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9677 /20 2 3 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) congiuntamentee disgiuntamente tra di loro ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - controricorrent e – Oggetto:ricorso non depositato- improcedibilità Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3950/2022depositata in data 16 /0 9 /202 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: - il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’atto impositivo emesso anche nei propri confronti – in relazione alla quotadi spettanza - , nella qualità di obbligato in solido, dolendosi della pretesa richiesta dall’Ufficio a titolo di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2013 ex art. 1 d . l gs. 504/1998, quantificata in capo alla societàgestore in relazione alla base imponibile di € 231.748,66, dovuta sulla raccolta di scommesse a quota fissa e su eventi sportivi ed una imputabilità all’appellante di una quota dell’ImpostaUnica per l’anno 2013 pari ad € 37.062,76; - secondo la ricostruzione svolta dagli agenti di Polizia Tributaria, la SKS365 [OSCURATO:PERSONA] (di seguito SKS365), con sede legale a [OSCURATO:PERSONA] (oggi con sede a M alta ), già titolare del codice identificativoestero ATU65138512, ed esercente attività connesse con le lotterie e le scommesse, per gli anni oggetto di verifica, aveva posto in essere una stabile organizzazione personale plurima occulta, dotandosi, allo scopo, di una rete radicata nel territorio nazionale costituita da migliaia di Punti di Raccolta (CED/CTD):imprese ubicate sull’intero territorio della Repubblica Italiana che, seppure formalmente costituite come internet point o camuffate da altre attività commerciali, di fatto sono risultate essere agenti/mediatori/intermediari dipendenti della SKS365 che,in nome e per conto di quest’ultima, hanno raccolto le giocate dagliscommettitori (incassando il denaro), rilasciando le ricevute digioco (documenti in grado di impegnare direttamente la casa mandantenon residente) e pagato le vincite; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - l’ADM – Ufficio dei Monopoli per la Campania, territorialmente competentein base al domicilio fiscale del contribuente, notificava quindi l’avviso di accertamento per l’anno 2013 all’obbligato solidale sig. [OSCURATO:PERSONA], individuato come sopra, chiamato in solido per la propria quota parte, atteso che il nominativo del predetto CTD (centro trasmissione dati) risultava inserito negli allegatin. 146 e 147 del PVC della GdF di Bergamo redatto a carico dellaSKS365 GROUP; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio c on la pronunciaqui gravata rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi;resiste con controricorso l’A genzia delle Entrate . Consideratoche: - il ricorso è improcedibile in ragione dell’omesso deposito dello stesso nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ. perché, benché notificatoalla controparte, non è stato depositato presso la cancelleria diquesta Corte ; -com’è noto, in tali casi l a costituzione dell'intimata Amministrazione finanziaria non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859/1981 e n. 6420/1981); invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanzadi forme in senso stretto e non di termini perentori, per iquali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013; Cass.n.24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n. 41967/2021); - inoltre, occorre rilevare che la parte alla quale sia stato notificato unricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositareil ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilitàdel ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso inquello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recuperodelle spese (Cass. n. 21969/2008; Cass. n. 4917/2020); -va poi premesso che il ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorsonella cancelleria della Corte di Cassazione, è tenuto comunque al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che la controricorrente ha apprestato delle difese ; nel presente caso però sussistonodue ragioni che impediscono la liquidazione delle stesse; - in primo luogo, si è costituita nel presente giudizio l’Agenzia delle Entrate, soggetto giuridicamente diverso dall’Agenzia delle Dogane nei confrontidella quale risulta proposta l’impugnazione di fronte a questa Corte; la stessa, quindi, non è legittimata partecipare al presente giudizio; - secondariamente, difetta comunque la prova della notifica a parte ricorrentedel controricorso in atti; -pertanto, nulla va disposto in ordine alle spese di lite; -in ultimo, stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 - quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13,se dovuto (Cass. , Sez. U . , n. 20621 del 2023) ; p.q.m. dichiaraimprocedibile il ricorso . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento a cari
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