CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 37907/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o. Con richiesta in data 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, premesso: - di essere stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno con sentenza in data 26 maggio 1999 della Corte di assise di appello di Palermo, divenuta irrevocabile in data 22 settembre 2000; - di aver, in quel giudizio, chiesto di essere ammesso al rito abbreviato con memoria di motivi aggiunti depositata avanti la Corte di cassazione; chiedeva che la pena inflitta fosse rideterminata in anni trenta di reclusione, a norma della più favorevole normativa in vigore al momento della irrevocabilità della condanna; l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta sul rilievo che la parte non era stata ammessa al rito abbreviato, e quindi non poteva beneficiare della diminuzione di pena relativa; rilevato che il ricorrente ha denunciato, con più motivi, violazione di legge in relazione al diniego dell'ammissione del Valenti al rito abbreviato; ritenuto che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi in quanto: - [OSCURATO:PERSONA] non è stata applicata la normativa introdotta con decreto legge n. 341/2000, successivo alla irrevocabilità della condanna; - Valenti aveva chiesto l'applicazione della più favorevole normativa introdotta con legge 5 giugno 2000, ma la richiesta era stata respinta essendo il giudizio già pendente avanti la Corte di cassazione; - Tale decisione era fondata sulla norma transitoria di cui alla stessa legge 5 giugno 2000 ( Sez. 1, n. 8089 del 13/06/2000, Incognito, Rv. 216620; Sez. 3, n. 10894 del 14/07/2000, Giannicola, Rv. 217591; Sez. 1, n. 8571 del 28/06/2000, Auricchio, Rv. 216552; Sez. 1, n. 8967 del 07/07/2000, Crisafulli, Rv. 216597); - manifestamente infondata è la questione di illegittimità costituzionale della menzionata norma transitoria ( Sez. 1, n. 8857 del 13/06/2000 [OSCURATO:PERSONA]. 216902; Corte costituzionale ordinanza n. 235/2013); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso