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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 25858/2023

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re - Rel.

ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 32621/2018proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliat o in Roma , presso la sede dell’Avvocatura dello Stato dalla quale è rappres. e difeso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA], in pe rsona del legale rappres. p.t., in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo -costituito con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. - elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è r appres. e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura sp eciale in atti ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 5226/2018, d ella Corte d’appello di Roma , pubblicata il 26/7/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21.7.18, la Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]., avverso il lodo arbitrale pronunciato tra le stesse pareti il 21.9.2011.

Lo stesso Ministero ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente evidenziato che la difesa dell’[OSCURATO:SOCIETA]., con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ha richiesto la trattazione congiunta del ricorso in esame con quello di cui aln. 35187/1 8, relativo a causa pendente tra le stesse parti innanzi a questa Cortein ordine a diversa sentenza d’appello-la cui udienza non è stata ancora fissata- avente ad oggetto parimenti una impugnativa di lodo arbitrale.

Rilevato che l’altro ricorso ha per oggetto i medesimi quattro motivi del ricorso oggetto di causa, sussistono evidenti ragioni d’opportunità per la trattazione congiunta dei due ricorsi.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dei ricorsi di cui ai nn. 32621/18 e 35187/18, tra l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - Rel. ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 32621/2018proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliat o in Roma , presso la sede dell’Avvocatura dello Stato dalla quale è rappres. e difeso; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA], in pe rsona del legale rappres. p.t., in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo -costituito con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. - elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è r appres. e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura sp eciale in atti ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 5226/2018, d ella Corte d’appello di Roma , pubblicata il 26/7/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21.7.18, la Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]., avverso il lodo arbitrale pronunciato tra le stesse pareti il 21.9.2011. Lo stesso Ministero ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente evidenziato che la difesa dell’[OSCURATO:SOCIETA]., con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ha richiesto la trattazione congiunta del ricorso in esame con quello di cui aln. 35187/1 8, relativo a causa pendente tra le stesse parti innanzi a questa Cortein ordine a diversa sentenza d’appello-la cui udienza non è stata ancora fissata- avente ad oggetto parimenti una impugnativa di lodo arbitrale. Rilevato che l’altro ricorso ha per oggetto i medesimi quattro motivi del ricorso oggetto di causa, sussistono evidenti ragioni d’opportunità per la trattazione congiunta dei due ricorsi. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dei ricorsi di cui ai nn. 32621/18 e 35187/18, tra l