CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 25247/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3482/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 3249/2018 depositata il 06/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si apprende dagli atti, lAgenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] di Bari effettuava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , esercente lattività di ambulante di generi alimentari a posteggio fisso, verifica fiscale intesa a valorizzare le giacenze di magazzino presenti al momento dellaccesso e conclusosi con la redazione del PVC notificato al contribuente in data 22 giugno 2022. 1.1. I verificatori, in particolare, constatata la mancata esibizione delle distinte inventariali, ricostruivano il valore del magazzino al 31 dicembre 2014 sottraendo al costo sostenuto per lacquisto della merce fisicamente presente al momento dellaccesso, come inventariata, il costo dei beni acquistati nei primi mesi del 2015, come evincibile dalle fatture attive. Il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2014, così ottenuto, risultava pari ad euro 187.634,00, valore nettamente inferiore rispetto al valore delle rimanenze finali dichiarate dal contribuente al 31 dicembre 2014, pari ad euro 328.617,00. Sul presupposto che tale divaricazione tra i valori, contabile e materialmente riscontrato, fosse frutto della cessione di merce a nero, i verificatori procedevano ad imputare tale differenza, ai fini dellaccertamento dei redditi non dichiarati, ai due periodi di imposta pregressi, il 2014 ed il 2013, in proporzione al valore degli acquisti contabilizzati nei medesimi anni. 1.2. LUfficio, sulla scorta dei rilievi formalizzati nel PVC, emetteva, per lanno 2013, avviso di accertamento con il quale rettificava in euro 350.989,00 il reddito di imposta, a fronte di quello dichiarato di euro 4.091,00, applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico del 125%.Quindi, in sede di contraddittorio finalizzato alla definizione dellaccertamento in adesione, lUfficio addiveniva alle osservazioni del contribuente, proponendo la riduzione del la percentuale di ricarico al 50%. 1.3. T uttavia, il contribuente non aderiva a tale proposta e impugnava lavviso di accertamento avanti alla CTP di Bari, eccependo lillegittima ed errata quantificazione dei ricavi, nonché lillegittima applicazione delle sanzioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] di prossimità, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva la percentuale di ricarico al 50%, come da proposta dellUfficio in sede di adesione. 3. Quindi, il contribuente proponeva appello, che veniva accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla CTR della Puglia, sulla considerazione che la ricostruzione operata fosse una mera congettura dellUfficio, atteso che non vi era stata una verifica delle rimanenze reali al 31.12.2013, e dunque difettando gli indizi gravi, precisi e concordanti richiesti dallart. 39 DPR , comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre lAmministrazione finanziaria con unico motivo e resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il Pubblico ministero, nella persona della Sostitut a procurat rice generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lunico motivo di ricorso, lAmministrazione finanziaria lamenta, in relazione allart. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 1 e 4 del DPR n. 441 /1997 , dellart. 39 del DPR n. 600/1973 e dell art. 2697 c.c. , deducendo la violazione della disciplina in materia di presunzioni relative allaccertamento induttivo. 2. Ilmotivo è fondato. 2.1. Lart. 4, comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997 prevede che: «Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze dellescritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodod'imposta oggetto del controllo.» 2.2. Secondo questa Corte, in tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, alla luce dellart. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997 le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dallo stesso contribuente costituiscono presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, qualora tali differenze si siano verificate in tale periodo e, quindi, anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno in corso al momento dellaverifica ma che siano comunque stati oggetto di controllo ( Cass., 10/08/2017, n. 19957 , da ultimo richiamata da Cass. 13/04/2025, n. 9632 ). 2.3. Ancora, va richiamato lorientamento di questa Corte ( Cass.20/04/2022, n. 12492 ) secondo il quale, in tema di accertamento ai fini IVA, le differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture obbligatorie di magazzino ele consistenze delle rimanenze registrate sono suscettibili di rilevare anche per i periodi precedenti di imposta, se le differenze permangono anche in tali annualità. Rileva, quindi, che il significato del sintagma «periodo dimposta oggetto del controllo» (larticolo 4, comma 2, d.P.R. 441 del 1997) deve essere attribuito, considerandoil metodo utilizzato dallufficio di «spalmatura» dei maggiori ricavi accertati nel triennio anteriore al periodo dimposta oggetto di controllo, nel quale era avvenuto laccesso. 3. Nel caso di specie, come risulta da pag. 2 del ricorso, lavviso di accertamento si fondava sulla determinazione di maggiori ricavi per lanno di imposta 2013, a seguito delle incongruenze rilevate in base allapplicazione degli studi di settore e delle verifiche realizzate a seguito di un controllo effettuato nel 201 5 sulle giacenze di magazzino relative alle annualità dal 2013 al 2015. 4. La sentenza impugnata non è, quindi, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dal momento che ha sovrapposto, impropriamente,il periodo dimposta oggetto di controllo con lanno dimposta in cuiè avvenuto laccesso da parte dellamministrazione finanziaria. Lapresunzione delle differenze quantitative inventariali opera, tuttavia, con riferimento al periodo dimposta oggetto di controllo, che può ben essere precedente a quello in cui viene verificato laccesso e la verifica da parte dellamministrazione finanziaria. 5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M