CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26962/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., ora denominata [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’[OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via Papiniano n. 29, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26961/2017 Numero sezionale 1756/2022 Numero di raccolta generale 16606/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 contro Comune di Bari, elettivamente domiciliato ex lege presso la cancelleria, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce alla copia del ricorso notificata; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 102, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procure speciali in calce al controricorso; controricorrenti; avverso la sentenza n. 462/2017 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 19.4.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.4.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di un fondo oggetto di occupazione appropriativa, proposero domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione e al risarcimento dei danni nei confronti dell’ente espropriante, Comune di Bari, e dell’impresa capogruppo dell’[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (ATI) incaricata di realizzare le opere pubbliche. Il Tribunale di Bari accolse parzialmente la domanda, condannando entrambi i convenuti in solido al pagamento di € F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26961/2017 Numero sezionale 1756/2022 Numero di raccolta generale 16606/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 46.840, a titolo di risarcimento danni, oltre agli accessori e alle spese. Inoltre, il giudice di primo grado, in accoglimento della relativa domanda del Comune di Bari, condannò l’impresa a tenere indenne l’ente pubblico dal pagamento di quanto dovuto agli attori. [OSCURATO:SOCIETA]. si rivolse quindi alla Corte d’Appello di Bari e chiese la riforma della sentenza di primo grado, per vedere negata la propria responsabilità nei confronti degli attori o, comunque, il proprio obbligo di manleva in favore del Comune. Si dolse, inoltre, della condanna alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori. L’appello venne respinto e contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Sia il Comune di Bari che i consorti Carella hanno replicato con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. (nel frattempo denominata [OSCURATO:SOCIETA].) denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto sussistente una responsabilità solidale del concessionario e dell’amministrazione concedente». In sostanza, parte ricorrente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26961/2017 Numero sezionale 1756/2022 Numero di raccolta generale 16606/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 ribadisce che – alla luce delle pattuizioni contenute nella convenzione tra ente espropriante e ATI del 13.4.1990 – l’attività illecita che provocò il danno agli attori sarebbe da imputare direttamente ed esclusivamente al Comune di Bari, che è anche il soggetto beneficiario dell’acquisto della proprietà del fondo degli attori per effetto della sua definitiva trasformazione in opera pubblica. 1.1. Il motivo è inammissibile. Infatti, come sottolineato sia nella sentenza impugnata che nello stesso ricorso, la questione è già stata affrontata e risolta in altri provvedimenti di questa Corte, pronunciati tra le medesime parti che sono state convenute in giudizio in questo processo. Con la sentenza n. 3455/2015, venne accolto il ricorso del Comune di Bari contro la decisione della Corte d’Appello di quella città che aveva confermato la risoluzione, per inadempimento dell’ente pubblico, della convenzione 13.4.1990, qualificata dai giudici di merito come contratto d’appalto (e riqualificata da questa Corte din termini di concessione di opere pubbliche). Nella motivazione della sentenza sono citati altri due precedenti conformi (Cass. n. 18611/2008 e Cass. n. 19228/2008), scaturiti da contenziosi del tutto identici al presente, con cui questa Corte cassò altrettante sentenze della Corte d’Appello di Bari che avevano negato la responsabilità dell’ATI e dell’impresa capogruppo nei confronti di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26961/2017 Numero sezionale 1756/2022 Numero di raccolta generale 16606/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 altre persone private dei loro diritti di proprietà immobiliare mediante l’esecuzione delle opere pubblice previste dalla medesima convenzione del 13.4.1990. Infine, la stessa vicenda si è ripetuta, con il medesimo esito, nel caso deciso con la sentenza n. 3619/2016 di questa Corte Suprema. Da quest’ultima sentenza è stata tratta la seguente massima ufficiale: «In caso di occupazione appropriativa, l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene stesso, risponde sempre dell’illecito, potendo solo residuare, qualora il medesimo (come delegato, concessionario od appaltatore) abbia solo curato la realizzazione dell’opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest’ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte». 1.1.1. Nel rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Comune di Bari, la questione qui in esame è dunque coperta da giudicato esterno, che è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, qualora derivi da una sentenza della Corte di Cassazione, anche senza la sua produzione in giudizio con la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. ord. n. 16589/2021; Cass. ord. n. 48/2021; Cass. ord. n. 27161/2018; Cass. ord. n. 16847/2018).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26961/2017 Numero sezionale 1756/2022 Numero di raccolta generale 16606/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 1.1.2. Il motivo è altresì inammissibile, anche nei confronti dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché – in presenza di tale costante giurisprudenza conforme, che oltretutto la riguarda direttamente – parte ricorrente non ha offerto alcun nuovo elemento di valutazione che induca a rimetterlo in discussione. 2. Con il secondo motivo si ricorre per «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dell’art. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d’Appello di Bari ritenuto sussistente una forma di garanzia e/o manleva in favore del Comune di Bari». 2.1. Premesso che questo motivo riguarda soltanto il rapporto tra impresa e Comune di Bari – non essendo volto a contestare la responsabilità di entrambi i convenuti nei confronti degli attori – se ne deve dichiarare l’inammissibilità per l’efficacia di giudicato esterno che deve essere attribuita alla citata sentenza n. 3619/2016, che accolse il ricorso del Comune di Bari anche nella parte in cui esso imputava alla Corte territoriale di avergli erroneamente negato il diritto di manleva verso l’impresa sulla base di una interpretazione riduttiva delle relative clausole contenute nella convenzione del 13.4.1990. Si legge, infatti, nella motivazione: «Del pari fondati sono gli ultimi due motivi, fra loro intimamente connessi, ed inerenti alla domanda di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26961/2017 Numero sezionale 1756/2022 Numero di raccolta generale 16606/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 manleva (da intendersi esecitabile anche in ipotesi di corresponsabilità) ritenuta infondata perché non riguarderebbe le ipotesi di responsabilità aquiliana derivanti da fatti illeciti ad essa (concessionaria) non ascrivibili. Orbene prescindendo dal rilievo che tale affermazione sembrerebbe superata nell’ipotesi di accertata corresponsabilità, sulla base delle superiori considerazioni, dell’impresa, non è chi non veda come la corte territoriale abbia operato un’interpretazione riduttiva della clausola contenuta nell’art. 1 della Convenzione che, … laddove richiama “gli oneri derivanti da ogni azione che terzi dovessero promuovere per effetto dei lavori, degli espropri, delle occupazioni e di ogni altro evento collegato alla realizzazione dell’opera” … assume una portata ampia e incompatibile con la distinzione operata nella decisione impugnata». 3. Con il terzo motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale di Bari condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali». 3.1. Anche questo motivo è inammissibile. A parte l’ovvia considerazione che oggetto di esame in questa sede può essere solo la sentenza della Corte d’Appello e non certo quella del Tribunale, rimane assorbente il rilievo che non è censurabile in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26961/2017 Numero sezionale 1756/2022 Numero di raccolta generale 16606/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Cassazione l’esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di compensare o non compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, fermo restando soltanto il divieto di condannare alla rifusione la parte che sia risultata del tutto vittoriosa nel processo (ex multis, Cass. 20457/2011). Nel caso di specie, il Tribunale, di fronte all’accoglimento parziale delle domande degli attori, ha liquidato le spese in rapporto al valore della lite risultante dalla sentenza (questo aspetto non è in contestazione) e la Corte d’Appello ha ritenuto congrua e non meritevole di riforma la condanna dei convenuti alla rifusione integrale di quanto liquidato, non ritenendo sussistere i presupposti anche per una compensazione, totale o parziale. 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente grado del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Bari, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali pari al 15% dei compensi e agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore solidale F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26961/2017 Numero sezionale 1756/2022 Numero di raccolta generale 16606/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali pari al 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titol