Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 30681/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del [OSCURATO:PERSONA] diMonzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di trattazione con procedura de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore eprocuratore speciale, impugna la sentenza in data 28/05/2026 del G.u.p. delTribunale di Monza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..1.1.

Con un primo motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica delfatto, assumendo che dagli atti non emergerebbe con chiarezza il collegamentotra la sottrazione della res e l'uso della vis, difettando l'omogeneità temporale tral'apprensione dei beni all'interno dell'esercizio commerciale e le successivecondotte violente e minacciose, sì da escludersi l'unitarietà dell'azione dinamicache caratterizza la fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen..1.2.

Con un secondo motivo lamenta l'omessa verifica della sussistenza dicause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..2.

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.2.1.

Quanto al primo motivo, va ricordato che, in tema di applicazione dellapena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo,ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazionegiuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di erroremanifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto alcontenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chedenunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 2,n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 – 01).Nel caso di specie la qualificazione recepita nella sentenza impugnata nonrisulta eccentrica rispetto al tenore del capo di imputazione, ma ne costituisceanzi puntuale trasposizione, con conseguente inammissibilità della doglianza, chesi risolve nella mera prospettazione di una diversa e non consentita rivalutazionedegli elementi fattuali già recepiti nell'accordo tra le parti e ratificati dal giudice.2.2.

Quanto al secondo motivo, va ribadito che in tema di patteggiamentoè inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa dellapena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verificadell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., attesoche l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazionedi legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337 – 01).2.3.

A ciò si aggiunga che tutte le statuizioni non illegittime, concordatedalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale poteredispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possonoessere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, cosìche, a loro riguardo, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con lasemplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei terminidell'accordo intervenuto fra le parti, come correttamente avvenuto nelprovvedimento impugnato.3.

Quanto esposto comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e laconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] diMonzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di trattazione con procedura de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore eprocuratore speciale, impugna la sentenza in data 28/05/2026 del G.u.p. delTribunale di Monza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..1.1. Con un primo motivo deduce l'erronea qualificazione giuridica delfatto, assumendo che dagli atti non emergerebbe con chiarezza il collegamentotra la sottrazione della res e l'uso della vis, difettando l'omogeneità temporale tral'apprensione dei beni all'interno dell'esercizio commerciale e le successivecondotte violente e minacciose, sì da escludersi l'unitarietà dell'azione dinamicache caratterizza la fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen..1.2. Con un secondo motivo lamenta l'omessa verifica della sussistenza dicause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.2.1. Quanto al primo motivo, va ricordato che, in tema di applicazione dellapena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo,ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazionegiuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di erroremanifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto alcontenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chedenunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 2,n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 – 01).Nel caso di specie la qualificazione recepita nella sentenza impugnata nonrisulta eccentrica rispetto al tenore del capo di imputazione, ma ne costituisceanzi puntuale trasposizione, con conseguente inammissibilità della doglianza, chesi risolve nella mera prospettazione di una diversa e non consentita rivalutazionedegli elementi fattuali già recepiti nell'accordo tra le parti e ratificati dal giudice.2.2. Quanto al secondo motivo, va ribadito che in tema di patteggiamentoè inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa dellapena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verificadell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., attesoche l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazionedi legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337 – 01).2.3. A ciò si aggiunga che tutte le statuizioni non illegittime, concordatedalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale poteredispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possonoessere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, cosìche, a loro riguardo, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con lasemplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei terminidell'accordo intervenuto fra le parti, come correttamente avvenuto nelprovvedimento impugnato.3. Quanto esposto comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e laconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30681/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris