CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18188/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] n.1181/2019 depositata il 28/2/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che il servizio di raccolta dei rifiuti istituitonella propria zona di residenza veniva svolto in grave violazione delleprescrizioni regolamentari ovvero non veniva svolto affatto, chiese allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma di annullare l’avviso dipagamento della TARI relativa all’anno d’imposta 2015, che le era statonotificato dall’[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di affidataria della gestione delservizio dei rifiuti urbani per conto di [OSCURATO:PERSONA].2. Il giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso. [OSCURATO:SOCIETA]propose appello, che venne accolto dalla Commissione TributariaNumero registro generale 14139/2019Numero sezionale 4496/2026Numero di raccolta generale 18188/2026Data pubblicazione 05/06/2026Regionale per il [OSCURATO:PERSONA], la quale richiamò espressamente il principio sancitoda Cass., n. 11451/2018.3. Avverso la predetta decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, mentre l’[OSCURATO:SOCIETA]. è rimastaintimata.4. Nelle more, la ricorrente ha presentato presso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata, prot. W-2023030703064161, che è stata accolta, con conseguente estinzione deldebito mediante integrale versamento della somma dovuta.5. Conseguentemente, la ricorrente ha rappresentato che è venuto menoil proprio interesse ad ottenere la definizione del presente giudiziod’impugnazione e ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendostati osservati tutti i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c..2. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spesegiudiziali, essendo rimasta intimata la controparte.3. Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass., n. 23175/2015; Cass., n.10140/2020). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del presente procedimento per rinuncia alricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]