CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46280/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10.9.2019 il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 642 cod. pen. e 367 cod. pen. e, ritenute le attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante contestata sul capo B) e la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali nonché, inoltre, al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva e le spese; 2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in quella di anni 1 e mesi 6 di reclusione confermando nel resto la decisione del Tribunale; 3. ricorre per cassazione il difensore del Garofalo lamentando: 3.1 nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 lett. e) e 125 cod. proc. pen. per motivazione meramente apparente: rileva che la sentenza di appello si è limitata a condividere l'apprezzamento operato dal giudice di primo grado per poi ripercorrere le risultanze istruttorie senza tuttavia esporre le ragioni del proprio convincimento dandone conto sia all'esterno che al giudice dell'eventuale impugnazione; 3.2 violazione di legge processuale con riferimento alla erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.: rileva come l'art. 192 cod. proc. pen. disciplini il tema della valutazione della prova fondata sul libero convincimento del giudice che, tuttavia, deve dare conto e ricostruire, in motivazione, il percorso logico che ha orientato l'apprezzamento delle prove sino a trarne le relative conclusioni nonché dei criteri utilizzati per verificare la inattendibilità delle prove contrarie pervenendo ad un risultato conoscitivo in grado di superare ogni "ragionevole dubbio". 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 E' noto che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., da ultimo, Cass. Pen, 2, 12.6.2019 n. 37.295, E.; conf., Cass. Pen., 3, 16.7.2013 n. 44.418, Argentieri). D'altra parte, è consolidato il principio per cui, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Cass. Pen., 2, 19:3.2013 n. 30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass. Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado. Detto questo, la sentenza impugnata, lungi dal rinviare a quella di primo grado, ha esaminato puntualmente ed esaustivamente le questioni sollevate con l'atto di appello che ha riassunto a pag. 2 e che ha affrontato evidenziando gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio di primo grado (su cui il ricorso è silente) e che, ad avviso della Corte territoriale, con argomentazioni che non si prestano a rilievi di manifesta illogicità, finiscono per dimostrare "incontrovertibilmente" la falsità della denuncia di furto del camper posta a fondamento della richiesta risarcitoria. A fronte delle considerazioni sviluppate dalla Corte di Appello il ricorso è formulato in termini assolutamente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4.2 Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazionesi traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevoie dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle A