CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Imperia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL FU1',2.:ON. A _MZIARIC Luana avverso la sentenza in data 22.11.2022 della Corte di Appello di Tori o visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 349 secondo comma per aver violato in qualità di custode i sigilli apposti sulla sua auto sottoposta a fermo amministrativo dalla PG di Sanremo, ma, in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado svoltosi con rito abbreviato dal Tribunale di Cuneo, ha riconosciuto all'imputato le circostanze generiche dichiarandole equivalenti alla recidiva reiterata e specifica e, per l'effetto, ridotto la pena a quattro mesi di reclusione ed C 80,00 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la manifesta illogicità della motivazione con la quale era stata ritenuta ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. l'abitualità della condotta, nonostante la recidiva, pur contestata, non avesse trovato alcuna applicazione stando alla sentenza di primo grado. Rileva inoltre che secondo il terzo comma del'art.131 bis c:od. pen. ricorre il comportamento abituale solo quando l'imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, dichiarazione questa insussistente nel caso del Giampaolo, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, fatto questo anch'esso escluso attesa la natura di reati contro il patrimonio delle precedenti condanne pronunciate nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere ritenuto meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati. Va in primo luogo rilevato che il giudice di primo grado non ha affatto applicato all'imputato, nonostante faccia espresso riferimento, nel negare le attenuanti generiche, alle condanne risultanti dal casellario giudiziale, la condizione di recidivo: conclusione questa che risulta evidente dal fatto che la pena base fissata nel minimo edittale (pari per il reato di cui all'art. 349 secondo comma cod. pen. a tre anni di reclusione ed C 309 di multa), è stata dal Tribunale ridotta soltanto di un terzo in ragione del rito prescelto e, dunque in due anni di reclusione ed C 206 di multa. Ciò detto, l'impropria condizione di recidivo specifico e reiterato dell'imputato affermata dalla Corte sabauda si riflette a cascata sul diniego della causa di non punibilità invocata dalla difesa, che presta apertamente il fianco alle censure articolate con il presente ricorso. Il rigetto della richiesta, fondata sulla abitualità del comportamento del prevenuto, non individua infatti alcun elemento tra quelli previsti dal terzo comma dell'art. 131 bis cod. pen. che consenta di ritenere sussistente il suddetto indice- requisito, che deve ricorrere congiuntamente e non alternativamente con quello della particolare tenuità dell'offesa disciplinato dal primo comma della stessa norma, sul quale la sentenza impugnata resta silente. Occorre al riguardo chiarire che affinchè il comportamento possa ritenersi non abituale occorre o che il reo sia stato già formalmente dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ipotesi questa di cui il provvedimento gravato non contiene menzione, oppure che abbia commesso più reati della stessa indole. In tale definizione rientrano, secondo l'interpretazione giurisprudenziale formatasi tanto in tema della presente causa di non punibilità che di recidiva, tutti quei reati che, pur prescindendo dall'identità della norma inc:riminatrice, siano tra loro collegati o dal bene giuridico che viene leso o dal movente delittuoso così da evidenziarne con riferimento al caso concreto specifici indici identitari (Sez. 6, Sentenza n. 15439 del 17/03/2016, Rv. 266545; Sez. 6, Sentenza n. 53590 del 20/11/2014, Genchi, Rv. 261869, nonché da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 9744 del 16/01/2020, Guida, Rv. 278829). Orbene, dal momento che i precedenti penali dell'imputato consistono, come esplicitato dalla stessa pronuncia in esame, in un reato di furto e di uso indebito di carta di credito, in un reato di danneggiamento nonché in un reato di commercio di prodotti industriali con marchi o segni contraffatti, non risulta chiarito, trattandosi di delitti che ledono beni giuridici diversi da quello della violazione di sigilli, riconnpreso tra gli illeciti contro la [OSCURATO:PERSONA]:razione, quali siano, non essendo stato effettuato alcun riferimento alla concreta natura dei fatti né ai motivi che li hanno determinati, i fattori comuni tali da ricondurli nella medesima indole. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino che dovrà valutare nuovamente la sussistenza dei presupposti relativi all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.. Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., il giudice del rinvio è tenuto esclusivamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, senza poter dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 - dep. 18/07/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto