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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33551/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gambia avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Bari, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 ottobre 2021, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina e lesioni personali.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la mancata contestazione della recidiva.

La recidiva è stata ritenuta dai giudici di merito nonostante la stessa non risulti contestata nel capo di imputazione riportato nella richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico Ministero e nell'intestazione delle sentenze di primo e secondo grado ma esclusivamente nel decreto di giudizio immediato emesso in data 25 febbraio 2021.

La Corte di merito, a fronte di tale specifica doglianza, si è limitata ad affermare che «alla luce delle risultanze del casellario giudiziale, la recidiva è stata correttamente contestata con il decreto di giudizio immediato e ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure» (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. La doglianza è dedotta in carenza di interesse.

Le Sezioni Unite penali hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 - 01).

In tale prospettiva si intende dare continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa, come nel caso di specie, sia stata già ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019 Rv. 277144; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803; Sez. 4, n. 28230 del 22/06/2022, Raidich, non massimata; Sez. 2, n. 23313 del 24/02/2022, Katibi, non massimata).

L'interesse all'impugnazione, dunque, deve presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, che si realizzano quando, con l'impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.

Tali caratteristiche mancano nel caso in esame, visto che l'imputato non otterrebbe alcun vantaggio attuale e concreto dalla esclusione della recidiva che, essendo stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, non ha avuto alcuna incidenza quanto al trattamento sanzionatorio.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gambia avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Bari, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 ottobre 2021, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina e lesioni personali. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la mancata contestazione della recidiva. La recidiva è stata ritenuta dai giudici di merito nonostante la stessa non risulti contestata nel capo di imputazione riportato nella richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico Ministero e nell'intestazione delle sentenze di primo e secondo grado ma esclusivamente nel decreto di giudizio immediato emesso in data 25 febbraio 2021. La Corte di merito, a fronte di tale specifica doglianza, si è limitata ad affermare che «alla luce delle risultanze del casellario giudiziale, la recidiva è stata correttamente contestata con il decreto di giudizio immediato e ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure» (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. La doglianza è dedotta in carenza di interesse. Le Sezioni Unite penali hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 - 01). In tale prospettiva si intende dare continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa, come nel caso di specie, sia stata già ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019 Rv. 277144; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803; Sez. 4, n. 28230 del 22/06/2022, Raidich, non massimata; Sez. 2, n. 23313 del 24/02/2022, Katibi, non massimata). L'interesse all'impugnazione, dunque, deve presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, che si realizzano quando, con l'impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Tali caratteristiche mancano nel caso in esame, visto che l'imputato non otterrebbe alcun vantaggio attuale e concreto dalla esclusione della recidiva che, essendo stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, non ha avuto alcuna incidenza quanto al trattamento sanzionatorio. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
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