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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 40827/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ksentite le conclusioni del PG- Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2022 del Tribunale di Viterbo che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa dal Tribunale di Viterbo con sentenza del 25 febbraio 2004, definitiva il 19 marzo 2004.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, nel quinquennio dalla concessione del predetto beneficio, Moroni era stato nuovamente condannato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 7 dicembre 2004, definitiva il 16 ottobre 2006, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 20 e il 21 ottobre 2001, in data quindi precedente a quella di irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio.

Il giudice dell'esecuzione, poi, ha evidenziato che la dedotta estinzione del reato, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., non era idonea a impedire la revoca del beneficio, posto che la sospensione condizionale delia pena era stata concessa in presenza di cause ostative, in quanto Moroni prima del 25 febbraio 2004 aveva già commesso un reato, in ordine al quale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione; inoltre, non era idonea a impedire la revoca del beneficio neanche l'asserita estinzione della pena, atteso che, ai sensi dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., quando la pena è condizionalmente sospesa, il termine di prescrizione della pena non inizia a decorrere, se non dopo il provvedimento di revoca del beneficio.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 164, 167 cod. pen. e 676 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, alla data del 25 febbraio 2004; non vi erano cause ostative alla concessione del beneficio, posto che, prima di tale data, Moroni non aveva subito condanne.

Ai sensi dell'art. 167 cod. pen., pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e nosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 172 cod. pen, e 676 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il maggioritario indirizzo giurisprudenziale ha chiarito che la decorrenza del termine di prescrizione della pena coincide con il momento in cui si sono verificati i presupposti della revoca del beneficio e, quindi, con il passaggio in giudicato della sentenza che giustifica il provvedimento di revoca.

Nel caso in esame, quindi, il termine utile all'estinzione ex art. 172 cod. pen. era spirato, in quanto decorso alla data del 16 ottobre 2006, giorno in cui era divenuta definitiva la sentenza della Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Giova in diritto premettere che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna.

In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti.

Il provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.

Nel caso in esame, quindi, il provvedimento di revoca ha prodotto effetti sin dalla data del 16 ottobre 2006, circostanza che rende non applicabile l'istituto di cui all'art. 167 cod. pen. 1.2.

Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, in quanto infondato.

Infatti, il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343).

La giurisprudenza di questa Corte, quindi, ha chiarito che la revoca della sospensione condizonale dei!a pena consegue, come si ricava dalla previsione dell'art. 163, primo comma, n. 1, cod. pen., alla fattispecie complessa, costituita dalla commissione del reato (fatto storico), nel quinquennio di osservazione (requisito cronologico), e dalla inflizione per il detto reato di «una pena detentiva» (evento giuridico).

Escluso che i termini di prescrizione possano decorrere dal dato fattuale della commissione di un reato entro il previsto termine quinquennale, essendo indispensabile l'accertamento della relativa responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna, il momento in cui possono e debbono considerarsi perfezionati i presupposti, di fatto e di diritto, per la revoca del beneficio e da cui può validamente decorrere il termine di prescrizione della pena, non può che coincidere con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui la revoca consegue.

Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i suindicati principi giurisprudenziali, nel momento in cui ha affermato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione della pena coincide con il giorno in cui passa in giudicato il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen.

P.Q.M.

Rigetta i! ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ksentite le conclusioni del PG- Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2022 del Tribunale di Viterbo che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa dal Tribunale di Viterbo con sentenza del 25 febbraio 2004, definitiva il 19 marzo 2004. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, nel quinquennio dalla concessione del predetto beneficio, Moroni era stato nuovamente condannato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 7 dicembre 2004, definitiva il 16 ottobre 2006, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 20 e il 21 ottobre 2001, in data quindi precedente a quella di irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio. Il giudice dell'esecuzione, poi, ha evidenziato che la dedotta estinzione del reato, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., non era idonea a impedire la revoca del beneficio, posto che la sospensione condizionale delia pena era stata concessa in presenza di cause ostative, in quanto Moroni prima del 25 febbraio 2004 aveva già commesso un reato, in ordine al quale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione; inoltre, non era idonea a impedire la revoca del beneficio neanche l'asserita estinzione della pena, atteso che, ai sensi dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., quando la pena è condizionalmente sospesa, il termine di prescrizione della pena non inizia a decorrere, se non dopo il provvedimento di revoca del beneficio. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 164, 167 cod. pen. e 676 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, alla data del 25 febbraio 2004; non vi erano cause ostative alla concessione del beneficio, posto che, prima di tale data, Moroni non aveva subito condanne. Ai sensi dell'art. 167 cod. pen., pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e nosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 172 cod. pen, e 676 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il maggioritario indirizzo giurisprudenziale ha chiarito che la decorrenza del termine di prescrizione della pena coincide con il momento in cui si sono verificati i presupposti della revoca del beneficio e, quindi, con il passaggio in giudicato della sentenza che giustifica il provvedimento di revoca. Nel caso in esame, quindi, il termine utile all'estinzione ex art. 172 cod. pen. era spirato, in quanto decorso alla data del 16 ottobre 2006, giorno in cui era divenuta definitiva la sentenza della Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Giova in diritto premettere che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. Nel caso in esame, quindi, il provvedimento di revoca ha prodotto effetti sin dalla data del 16 ottobre 2006, circostanza che rende non applicabile l'istituto di cui all'art. 167 cod. pen. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, in quanto infondato. Infatti, il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343). La giurisprudenza di questa Corte, quindi, ha chiarito che la revoca della sospensione condizonale dei!a pena consegue, come si ricava dalla previsione dell'art. 163, primo comma, n. 1, cod. pen., alla fattispecie complessa, costituita dalla commissione del reato (fatto storico), nel quinquennio di osservazione (requisito cronologico), e dalla inflizione per il detto reato di «una pena detentiva» (evento giuridico). Escluso che i termini di prescrizione possano decorrere dal dato fattuale della commissione di un reato entro il previsto termine quinquennale, essendo indispensabile l'accertamento della relativa responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna, il momento in cui possono e debbono considerarsi perfezionati i presupposti, di fatto e di diritto, per la revoca del beneficio e da cui può validamente decorrere il termine di prescrizione della pena, non può che coincidere con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui la revoca consegue. Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i suindicati principi giurisprudenziali, nel momento in cui ha affermato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione della pena coincide con il giorno in cui passa in giudicato il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen. P.Q.M. Rigetta i! ricorso e condanna il