CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7658/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di condanna per i reati di cui agli artt. 494 e 477, 482 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. — non è manifestamente infondato, considerato che il prevenuto aveva esibito all'addetta dell'esercizio "comproro" un documento relativo sì ad un altro soggetto, ma non recante la sua effige (come dalla medesima riferito) e che, quindi, non aveva indotto in errore la predetta, induzione che costituisce un elemento costitutivo del reato; Considerato che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio quanto al reato di cui all'art. 494 cod. pen. che si è estinto per prescrizione 1'8 gennaio 2023, pur tenendo conto della sospensione dovuta al rinvio dell'il. maggio 2017 per impedimento del difensore dell'imputato; Considerato che, di conseguenza, deve essere eliminata la pena di mesi quattro di reclusione inflitta dal giudice di prime cure quale aumento ex art. 81, comma 2 cod. pen. per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. Precisato che, quanto all'altro reato, non vi è motivo di ricorso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 494 cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]