CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MARSALA il 09/12/1983 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che le censure, relative all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con particolare riguardo all'erronea esclusione dello stato di necessità, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla omessa valutazione delle giustificazioni difensive e all'uso scorretto del silenzio di un prossimo congiunto, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine due e tre della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichi P.Q.M