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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30645/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, stante la loro genericità, derivante dalla mera riproposizione di questioni di valutazione della prova già correttamente esaminate e risolte dai giudici di merito, senza che emerga alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuta la genericità del terzo motivo, relativo al diniego della particolare tenuità del fatto, avendo la Corte di appello sottolineato l'apprezzabile gravità del fatto, soprattutto in considerazione della condotta violenta perpetrata dall'imputato ai danni del pubblico agente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore-- Il PresidehtePaolo [OSCURATO:PERSONA] icciarelli a' i [OSCURATO:PERSONA] Ts

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, stante la loro genericità, derivante dalla mera riproposizione di questioni di valutazione della prova già correttamente esaminate e risolte dai giudici di merito, senza che emerga alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuta la genericità del terzo motivo, relativo al diniego della particolare tenuità del fatto, avendo la Corte di appello sottolineato l'apprezzabile gravità del fatto, soprattutto in considerazione della condotta violenta perpetrata dall'imputato ai danni del pubblico agente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore-- Il PresidehtePaolo [OSCURATO:PERSONA] icciarelli a' i [OSCURATO:PERSONA] Ts
Sentenza Cassazione n. 30645/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris