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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01772/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 04/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, Francesco BORTONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo la liquidazione delle spese di giudizio come da nota depositata. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo, difensore dell'imputato, che insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, sull'impugnazione della parte civile, ha riformato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia - dichiarandolo colpevole e condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi.

2.1. Vizio della motivazione in violazione degli artt. 192 - 533 e 603 cod. proc. pen..

La Corte di appello ha omesso di rinnovare la prova dichiarativa, pur essendo pervenuta all'opposto esito decisorio sulla base di una diversa valutazione della stessa, rispetto al primo giudice.

2.2. Vizio della motivazione per la manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello è pervenuta al ribaltamento del primo pronunciamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo di ricorso, e la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.

2. Occorre, innanzitutto, considerare che la Corte di appello è giunta alla condanna risarcitoria in seguito all'appello della sola parte civile.

2.1. Nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente affermato - sulla base di una coordinata esegesi di successivi approdi delle Sezioni Unite, con le sentenze Dasgupta (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489 ), Patalano (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269787) e Pavan (Sezioni Unite n. 4426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112), e sulla spinta dei pronunciamenti della Corte Edu ( prima tra tutte la sentenza Dan c/ Moldavia) - che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. 6 - , n. 12215 del 12/02/2019, Rv. 275167, Sez. 5 - , n. 38082 del 04/04/2019 Rv. 276933),venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5 , n. 32854 del 15/04/2019 Rv. 277000).

2.2. Il principio di diritto testè delineato mantiene validità anche all'esito dell'entrata in vigore del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 23/06/2017 - con decorrenza dal 03/08/2017, con cui il legislatore - codificando (soltanto) il primo principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite nella sentenza Dasgupta - ha statuito che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale": in tal senso, il recente approdo delle Sezioni Unite "Cremonini" (Sez.

U n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).2.2.

Fatta tale premessa, la sentenza impugnata ha fondato il ribaltamento decisorio su una riconsiderazione del narrato della parte civile, ma ha omesso la rinnovazione istruttoria, ignorando la previsione di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. e ormai accreditati principi di diritto in tema di ribaltamento, in pejus, di pronuncia assolutoria di primo grado.

Infatti, deve ormai ritenersi pacifico, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione cd. rafforzata; per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e ciò anche quando si tratti di sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato.

2.2.1. In particolare, quanto al primo profilo, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638), mettendo in luce le carenze e le aporie, che ne giustifichino l'integrale riforma ( Sez. 2 n. 50643 del 18711/2014, Rv. 261327), dando conto delle ragioni della relativa incompletezza, e non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato ( Sez. 6 n. 10130 del 20/02/2015, Rv. 262907).

Si afferma, in sostanza, che la decisione di secondo grado, che vada di contrario avviso rispetto al decisum di primo grado, in punto di penale responsabilità deve essere sorretta da una motivazione c.d. rafforzata ( cfr. anche Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ), Troise, Rv. 272430 - 01).

2.2.2. Quanto al secondo profilo, il più ampio consesso di questa Corte ha affermato che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma I, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma I, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez.

U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez.

Un. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

2.3. Il diritto vivente si è orientato nel senso che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2 - , n. 13953 del 21/02/2020 Rv. 279146).

Questo perché un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione, che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso, pertanto, mediato (Sez. 5 n. 27751 del 24/05/2019 Ud. (dep. 21/06/2019) Rv. 276987 ; conf.

Sez. 3 - , n. 16444 del 04/02/2020 Rv. 279425).

2.4. Alla luce di quanto osservato, quel che deve essere verificato è se, nel caso di specie, siano stati violati i limiti e la portata dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, in presenza di riforma in appello di una sentenza di assoluzione.

Seguendo le delineate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, oltre a non offrire la necessaria motivazione rafforzata, fonda, con tutta evidenza ( per come testualmente affermato a pg. 2), la propria decisione su una diversa valutazione della prova dichiarativa - in specie, la deposizione della persona offesa, ritenuta poco credibile e scarsamente attendibile dal primo giudice, ma anche quella di altri testimoni, costituenti riscontro a quanto riferito dalla persona offesa - senza procedere alla rinnovazione istruttoria di detta prova decisiva.

La diversa valutazione in ordine alla attendibilità della prova dichiarativa, finalizzata al ribaltamento assolutorio di primo grado, imponeva al Giudice dell'impugnazione la rinnovazione del relativo esame, la cui omissione vizia la sentenza impugnata

2.5. Sulla scorta delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio dinanzi alla Corte d'appello civile a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., tenendo presente il principio di diritto recentemente declinato dalla già citata sentenza "Cremonini" , secondo cui - in ragione della autonomia del giudizio civile di "rinvio", sia in senso strutturale sia in senso funzionale - verificatosi un giudicato agli effetti penali, all'illecito civile tornano ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale (Sez.

U n. 22065 del 28/01/2021 Ud. (dep. 04/06/2021 ), Cremonini, Rv. 281228 - 01 ).

2.6. Gli altri motivi sono assorbiti, spettando, altresì, al giudice del rinvio anche la liquidazione tra le parti delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 04/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, Francesco BORTONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo la liquidazione delle spese di giudizio come da nota depositata. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo, difensore dell'imputato, che insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, sull'impugnazione della parte civile, ha riformato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia - dichiarandolo colpevole e condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Vizio della motivazione in violazione degli artt. 192 - 533 e 603 cod. proc. pen.. La Corte di appello ha omesso di rinnovare la prova dichiarativa, pur essendo pervenuta all'opposto esito decisorio sulla base di una diversa valutazione della stessa, rispetto al primo giudice. 2.2. Vizio della motivazione per la manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello è pervenuta al ribaltamento del primo pronunciamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo di ricorso, e la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2. Occorre, innanzitutto, considerare che la Corte di appello è giunta alla condanna risarcitoria in seguito all'appello della sola parte civile. 2.1. Nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente affermato - sulla base di una coordinata esegesi di successivi approdi delle Sezioni Unite, con le sentenze Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489 ), Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269787) e Pavan (Sezioni Unite n. 4426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112), e sulla spinta dei pronunciamenti della Corte Edu ( prima tra tutte la sentenza Dan c/ Moldavia) - che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. 6 - , n. 12215 del 12/02/2019, Rv. 275167, Sez. 5 - , n. 38082 del 04/04/2019 Rv. 276933),venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (Sez. 5 , n. 32854 del 15/04/2019 Rv. 277000). 2.2. Il principio di diritto testè delineato mantiene validità anche all'esito dell'entrata in vigore del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 23/06/2017 - con decorrenza dal 03/08/2017, con cui il legislatore - codificando (soltanto) il primo principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite nella sentenza Dasgupta - ha statuito che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale": in tal senso, il recente approdo delle Sezioni Unite "Cremonini" (Sez. U n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).2.2. Fatta tale premessa, la sentenza impugnata ha fondato il ribaltamento decisorio su una riconsiderazione del narrato della parte civile, ma ha omesso la rinnovazione istruttoria, ignorando la previsione di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. e ormai accreditati principi di diritto in tema di ribaltamento, in pejus, di pronuncia assolutoria di primo grado. Infatti, deve ormai ritenersi pacifico, secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, che la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione cd. rafforzata; per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e ciò anche quando si tratti di sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato. 2.2.1. In particolare, quanto al primo profilo, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve, quindi, corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638), mettendo in luce le carenze e le aporie, che ne giustifichino l'integrale riforma ( Sez. 2 n. 50643 del 18711/2014, Rv. 261327), dando conto delle ragioni della relativa incompletezza, e non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato ( Sez. 6 n. 10130 del 20/02/2015, Rv. 262907). Si afferma, in sostanza, che la decisione di secondo grado, che vada di contrario avviso rispetto al decisum di primo grado, in punto di penale responsabilità deve essere sorretta da una motivazione c.d. rafforzata ( cfr. anche Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ), Troise, Rv. 272430 - 01). 2.2.2. Quanto al secondo profilo, il più ampio consesso di questa Corte ha affermato che è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma I, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma I, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. Un. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). 2.3. Il diritto vivente si è orientato nel senso che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2 - , n. 13953 del 21/02/2020 Rv. 279146). Questo perché un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione, che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso, pertanto, mediato (Sez. 5 n. 27751 del 24/05/2019 Ud. (dep. 21/06/2019) Rv. 276987 ; conf. Sez. 3 - , n. 16444 del 04/02/2020 Rv. 279425). 2.4. Alla luce di quanto osservato, quel che deve essere verificato è se, nel caso di specie, siano stati violati i limiti e la portata dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, in presenza di riforma in appello di una sentenza di assoluzione. Seguendo le delineate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, oltre a non offrire la necessaria motivazione rafforzata, fonda, con tutta evidenza ( per come testualmente affermato a pg. 2), la propria decisione su una diversa valutazione della prova dichiarativa - in specie, la deposizione della persona offesa, ritenuta poco credibile e scarsamente attendibile dal primo giudice, ma anche quella di altri testimoni, costituenti riscontro a quanto riferito dalla persona offesa - senza procedere alla rinnovazione istruttoria di detta prova decisiva. La diversa valutazione in ordine alla attendibilità della prova dichiarativa, finalizzata al ribaltamento assolutorio di primo grado, imponeva al Giudice dell'impugnazione la rinnovazione del relativo esame, la cui omissione vizia la sentenza impugnata 2.5. Sulla scorta delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio dinanzi alla Corte d'appello civile a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., tenendo presente il principio di diritto recentemente declinato dalla già citata sentenza "Cremonini" , secondo cui - in ragione della autonomia del giudizio civile di "rinvio", sia in senso strutturale sia in senso funzionale - verificatosi un giudicato agli effetti penali, all'illecito civile tornano ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale (Sez. U n. 22065 del 28/01/2021 Ud. (dep. 04/06/2021 ), Cremonini, Rv. 281228 - 01 ). 2.6. Gli altri motivi sono assorbiti, spettando, altresì, al giudice del rinvio anche la liquidazione tra le parti delle spese sostenute nel giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore
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