CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2026
Cassazione n. 25859/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controrappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1302/2024,depositata il 07/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15689/2024Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 25859/2026Data pubblicazione 27/09/2026Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo di avere aderito, in data 1°dicembre 2021, ad una proposta di modifica del piano tariffario relativaalla propria utenza mobile, comportante la riduzione del canone mensileda euro 7,90 ad euro 5,95 e l’attivazione della copertura 5G. Esponevache la modifica richiesta non era stata eseguita nonostante i reclamiinoltrati all’operatore telefonico e che il previo tentativo di conciliazioneesperito dinanzi a Mediacon ADR si era concluso negativamente permancata adesione di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] pertanto l’accertamentodell’inadempimento della convenuta, la condanna della medesimaall’esecuzione della modifica contrattuale richiesta, la restituzione dellesomme versate in eccedenza, la fissazione di una misura coercitivaindiretta ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., nonché la condanna alrisarcimento dei danni e al pagamento degli indennizzi o delle penalicontrattuali indicati nella Carta dei servizi.delle domande per invalidità del tentativo obbligatorio di conciliazione echiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso.Con ordinanza pubblicata il 24 febbraio 2023 il Tribunale di Milanorigettava l’eccezione di improcedibilità, ritenendo validamente esperito iltentativo conciliativo dinanzi all’organismo ADR adito. Nel merito,respingeva integralmente le domande attoree, osservando che nonrisultavano allegati elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un accordomodificativo del contratto in essere, che la documentazione prodotta nonconsentiva di ritenere concluso tale accordo, che non era stata indicataalcuna pattuizione dalla quale derivasse un obbligo della società diaccettare la richiesta di modifica tariffaria e di eseguirla entro undeterminato termine e che, pertanto, difettava la provadell’inadempimento dedotto. Rilevava inoltre che, alla data di notificazioneNumero registro generale 15689/2024Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 25859/2026Data pubblicazione 27/09/2026del ricorso, la modifica tariffaria era stata già eseguita, con conseguentevenir meno dell’interesse alla domanda di adempimento; reputava infinegeneriche la domanda restitutoria, quella risarcitoria e quella diretta alconseguimento di indennizzi contrattuali. Regolava le spese di lite,facendo applicazione del principio della soccombenza.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo, insintesi, che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contestato soltanto genericamente i fattiallegati, che l’esistenza del rapporto contrattuale e il successivoadempimento avvenuto il 2 agosto 2022 dovevano ritenersi pacifici, che lasocietà non aveva fornito la prova di cause ostative all’adempimento eche, una volta intervenuta la modifica del piano tariffario nelle more delgiudizio, avrebbe dovuto dichiararsi cessata la materia del contenderesulla domanda di adempimento, con accoglimento delle richiesterisarcitorie o indennitarie. Sosteneva altresì che il quantum dovutoglidovesse essere determinato sulla base degli indennizzi previsti dallecondizioni contrattuali e dalla Carta dei servizi della società.dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e ne chiedeva comunqueil rigetto nel merito.Con sentenza n. 1302/2024, pubblicata il 7 maggio 2024, la Corted’appello di Milano respingeva l’impugnazione. Richiamato il principio dellaragione più liquida, riteneva che la domanda risarcitoria non potesseessere accolta in difetto di allegazione e prova di un concreto dannopatrimoniale, evidenziando che l’esistenza del danno non costituisceconseguenza necessaria dell’inadempimento lamentato e che non può farsiricorso alla liquidazione equitativa in mancanza della prova dell’andebeatur. Osservava inoltre che l’appellante non aveva indicato laspecifica previsione contrattuale o della Carta dei servizi che avrebbegiustificato il riconoscimento di un indennizzo per la fattispecie dedotta eche gli indennizzi previsti dalla disciplina amministrativa di settore nonNumero registro generale 15689/2024Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 25859/2026Data pubblicazione 27/09/2026erano azionabili in sede giurisdizionale ordinaria. Condannava quindil’appellante al pagamento delle spese del grado.Per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a quattro motivi, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorsoLa trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218, 1559, 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt.115, 116 e 132 c.p.c.La tesi del ricorrente è che la Corte territoriale abbia erroneamenteinvertito il riparto dell'onere probatorio, omettendo di considerare che ilrapporto contrattuale, la richiesta di modifica del piano e il successivoadempimento intervenuto il 2 agosto 2022 costituivano circostanzepacifiche o comunque documentalmente dimostrate, sicché incombevasulla società telefonica la prova dell'esatto adempimento o della nonimputabilità del ritardo.Sostiene che, in presenza di tali elementi, non poteva ritenersiinsussistente la responsabilità dell'operatore.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non considera che la Corte d’appello ha definito lacontroversia in applicazione del criterio della ragione più liquida, ritenendoassorbente, rispetto alla questione concernente il riparto dell’onere dellaprova dell’inadempimento, il difetto di allegazione e di prova del dannopatrimoniale del quale era stato chiesto il risarcimento.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il creditore cheagisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno dainadempimento contrattuale è tenuto a provare la fonte negoziale o legaledel diritto fatto valere ed a limitarsi ad allegare l'inadempimento dellacontroparte, gravando invece sul debitore la prova dell'avvenutoNumero registro generale 15689/2024Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 25859/2026Data pubblicazione 27/09/2026adempimento ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (Cass.,Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).Tale principio non comporta, tuttavia, che il danno si identifichi conl’inadempimento né esonera il creditore dall’onere di allegare e dimostrareil pregiudizio del quale domandi il ristoro. L’allegazionedell’inadempimento rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità deldebitore, ma non consente di presumere l’esistenza del danno-conseguenza, che costituisce un elemento ulteriore della fattispecierisarcitoria e deve essere autonomamente allegato e provato. Anchequando si richiede che l’inadempimento dedotto sia astrattamente idoneoalla produzione del danno lamentato, resta distinta la prova dell’effettivaverificazione del pregiudizio risarcibile e della sua derivazione causaledall’inadempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass.,Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577).Con specifico riferimento ai contratti di utenza telefonica, si è precisatoche dall’esistenza e dall’entità del disservizio non può trarsi in viapresuntiva la dimostrazione dell’effettivo verificarsi di un pregiudiziorisarcibile, restando l’utente che abbia proposto domanda risarcitoriatenuto a provare il danno-conseguenza (Cass., Sez. III, 29 ottobre 2019,n. 27609).La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi. Essa,infatti, una volta rilevato che l'intervenuta esecuzione della modificatariffaria aveva fatto venir meno l'interesse alla domanda di adempimento,ha esaminato la residua domanda risarcitoria ed ha osservato che «nessunelemento è stato allegato per dimostrare la sussistenza e l'entità di undanno patrimoniale», evidenziando che «l'evento di danno non ènecessariamente implicato dall'inadempimento lamentato, in quantocostituisce una conseguenza eventuale di tale inadempimento» econcludendo che, in assenza della prova dell'an debeatur, non fossepossibile procedere neppure ad una liquidazione equitativa. La censura è,Numero registro generale 15689/2024Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 25859/2026Data pubblicazione 27/09/2026inammissibile, perché non pertinente alla ratio decidendi, insistendo sullaprova della conclusione dell’accordo modificativo e sull’inadempimento difondamento del rigetto della domanda risarcitoria. Ne segue che ladedotta violazione degli artt. 1218, 1559, 2697 e 2729 c.c. incorre nellasanzione d’inammissibilità.Le ulteriori censure riferite agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. sono parimentiinammissibili. La prima, relativa al principio di non contestazione, sirisolve in una disamina astratta dell’istituto anch’essa priva di incidenzasulla ratio decidendi, poiché la Corte territoriale non ha escluso ilrisarcimento per difetto di prova dell’inadempimento. La denuncia diviolazione dell’art. 116 c.p.c. tende invece a ottenere una diversavalutazione delle risultanze processuali, senza indicare l’attribuzione a unaprova di un valore legale non riconosciutole dall’ordinamento o, perconverso, il disconoscimento dell’efficacia di una prova legale. Ladeduzione formulata ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. èmeramente assertiva e non individua alcuna anomalia motivazionalericonducibile alle ipotesi delineate da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n.8053.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1382 e 2697 c.c. nonché dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c. Attinta da censura è la statuizione della Corted’appello che ha escluso la spettanza degli indennizzi contrattuali richiestiper il ritardo nell’attivazione del servizio 5G e nella modifica del pianotariffario, sul rilievo che l’appellante non avesse indicato la specificaprevisione del contratto o della Carta dei servizi applicabile alla fattispeciee avesse fatto esclusivo riferimento agli indennizzi previsti dalla disciplinaamministrativa di settore.La tesi del ricorrente è che la domanda proposta avesse naturaindennitaria e trovasse titolo nelle condizioni generali di contratto e nellaNumero registro generale 15689/2024Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 25859/2026Data pubblicazione 27/09/2026Carta dei servizi di [OSCURATO:SOCIETA], destinata a integrare il regolamento negozialeai sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’indennizzo ivi contemplato per il ritardonell’attivazione del servizio, assimilabile a una clausola penale, era dovutoindipendentemente dall’allegazione e dalla prova di un concreto danno.Deduce di avere espressamente chiesto, anche nel giudizio di appello, lacorresponsione degli indennizzi contrattualmente previsti e indicati nellaCarta dei servizi, distinti dagli indennizzi applicabili nella proceduraamministrativa, e censura la sentenza impugnata per avere ricondotto talepretesa nell’ambito della domanda risarcitoria ordinaria, subordinandonel’accoglimento alla prova del danno e negando che fosse stato dedotto untitolo indennitario contrattuale.Il motivo è infondato.La Corte territoriale non ha affatto escluso che l'odierno ricorrente avesseproposto una domanda diretta ad ottenere gli indennizzi previsti dalcontratto o dalla Carta dei servizi dell'operatore telefonico. Essa ha anziespressamente premesso che gli indennizzi azionabili dinanzi al giudiceordinario sono quelli previsti dal contratto, dalle condizioni generali dicontratto e dalla Carta dei servizi dell'operatore.La domanda è stata invece respinta sul rilievo che l'appellante non avevaindicato quale fosse la specifica previsione contrattuale o della Carta deiservizi applicabile alla fattispecie dedotta, né aveva allegato l'esistenza diun termine entro il quale la società sarebbe stata tenuta ad eseguire lamodifica del piano tariffario richiesta.Tale statuizione è conforme al principio secondo cui la parte che domandiil riconoscimento di un indennizzo di fonte contrattuale deve allegare iltitolo negoziale sul quale fonda la propria pretesa e individuare la clausoladalla quale il diritto azionato deriva.Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato che l'appellante nonaveva indicato la previsione contrattuale disciplinante l'indennizzo damancata o ritardata attivazione del piano tariffario, né aveva dedottoNumero registro generale 15689/2024Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 25859/2026Data pubblicazione 27/09/2026l'esistenza di uno specifico termine contrattuale per l'esecuzione dellaprestazione.Le censure svolte nel ricorso tendono invece a dimostrare la riconducibilitàdella fattispecie a disposizioni della Carta dei servizi concernentil'attivazione del servizio e i relativi indennizzi, senza però evidenziarealcun errore di diritto nell'affermazione contenuta nella sentenzaimpugnata circa l'insufficienza delle allegazioni svolte nei giudizi di merito.Ne consegue che la Corte territoriale non ha negato in astratto laconfigurabilità di una pretesa indennitaria di fonte contrattuale, ma haritenuto che, nel caso concreto, difettassero le allegazioni necessarie perindividuare il titolo negoziale della domanda e verificarne i presuppostiapplicativi.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 113, primo comma, e dell’art. 132, n. 4, c.p.c.,nonché della delibera Agcom n. 73/11/CONS e successive modificazioni.Attinta da censura è la statuizione della Corte d’appello che ha escluso lapossibilità di determinare l’indennizzo richiesto mediante applicazione deicriteri previsti dal [OSCURATO:PERSONA] in materia di indennizzi applicabilinelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche. Latesi del ricorrente è che tale regolamento abbia natura normativa e che,pertanto, il giudice avrebbe dovuto conoscerlo ed applicarlo d’ufficio inforza del principio iura novit curia, utilizzandone i parametri per laquantificazione dell’indennizzo spettante in conseguenza del ritardonell’attivazione del servizio e della modifica del piano tariffario.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha affermato che gli indennizzi azionabili dinanzi algiudice ordinario sono quelli previsti dal contratto, dalle condizioni generalidi contratto e dalla Carta dei servizi dell’operatore telefonico, mentre gliindennizzi contemplati dalla disciplina Agcom operano nell’ambito dellaprocedura amministrativa di definizione delle controversie tra utenti eNumero registro generale 15689/2024Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 25859/2026Data pubblicazione 27/09/2026operatori. Tale affermazione è conforme ai principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui la domanda indennitariaproponibile davanti al giudice ordinario trova titolo esclusivamente nelleprevisioni negoziali che integrano il regolamento contrattuale, mentre gliindennizzi disciplinati dal [OSCURATO:PERSONA] sono previsti per il distintosistema amministrativo di risoluzione delle controversie (Cass., Sez. III,10 dicembre 2020, n. 28230).Il ricorrente deduce che il [OSCURATO:PERSONA] approvato con delibera n.73/11/CONS, come successivamente modificato, avrebbe naturaregolamentare e che il giudice avrebbe dovuto pertanto applicarlo in forzadel principio iura novit curia. Tuttavia, anche a voler attribuire rilievo allanatura normativa della fonte richiamata, da ciò non consegue che ilrelativo sistema indennitario possa essere automaticamente trasposto nelgiudizio civile ordinario quale fonte diretta del diritto azionato.La questione, infatti, non attiene alla conoscibilità della disciplinaregolamentare da parte del giudice, bensì al suo ambito di applicazione.Lo stesso regolamento richiamato dal ricorrente disciplina gli indennizziapplicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori dicomunicazioni elettroniche nell’ambito del procedimento amministrativoprevisto dalla normativa di settore. Ne consegue che la sua naturaregolamentare non vale, di per sé, a trasformare gli indennizzi ivi previstiin attribuzioni patrimoniali direttamente azionabili nel giudizio civileordinario, al di fuori dei presupposti e del procedimento per i quali essisono stati previsti.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la domandapotesse essere accolta mediante applicazione diretta dei parametriindennitari stabiliti dalla disciplina Agcom, non essendo questi ultimi iltitolo della pretesa fatta valere in sede giurisdizionale ordinaria.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e132, n. 4, c.p.c. Attinta da censura è la statuizione della Corte d'appelloNumero registro generale 15689/2024Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 25859/2026Data pubblicazione 27/09/2026che avrebbe esaminato la domanda proposta dall'utente come domandarisarcitoria, subordinandone l'accoglimento alla prova del dannopatrimoniale. La tesi del ricorrente è che la domanda azionata avesseinvece ad oggetto le penali o gli indennizzi contrattualmente previsti dallaCarta dei servizi e che, pertanto, la Corte territoriale abbia deciso su unadomanda diversa da quella effettivamente proposta.Il motivo è infondato.Anche senza considerare che viene prospettata congiuntamente laviolazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. -vizi strutturalmente eterogenei, che postulano presupposti differenti e nonpossono essere indistintamente dedotti mediante una medesima doglianza– deve escludersi che il giudice a quo sia incorso nella denunciataviolazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la Corte territoriale non haomesso di pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto gli indennizzi ole penali contrattuali invocati dall’appellante. Al contrario, essa haespressamente esaminato tale pretesa e l’ha respinta sul rilievo che nonfosse stata individuata la specifica previsione contrattuale o della Carta deiservizi applicabile alla fattispecie dedotta e che non fosse stato allegatol’esistenza di un termine contrattualmente previsto per l’esecuzione dellaprestazione richiesta.Deve pertanto escludersi che il giudice d'appello abbia qualificato ladomanda esclusivamente come domanda risarcitoria ovvero che abbiaomesso di pronunciarsi sulla domanda indennitaria. Quest'ultima è stataesaminata e respinta sulla base di autonome ragioni attinenti alla mancataindividuazione del titolo contrattuale della pretesa e dei relativipresupposti applicativiParimenti insussistente è il denunciato vizio di cui all’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., poiché la sentenza impugnata espone in modo chiaroe intellegibile le ragioni della decisione e non presenta alcuna delleanomalie motivazionali che, secondo il consolidato orientamento di questaNumero registro generale 15689/2024Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 25859/2026Data pubblicazione 27/09/2026Corte, integrano violazione del minimo costituzionale di motivazione(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).5. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore della controricorrente nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 950,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]