CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 46389/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I . Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 43/73, per aver detenuto 480 grammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando), mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, a causa della esclusione della depenalizzazione della condotta ascritta al ricorrente nonostante le precedenti condanne per contrabbando siano anteriori alla entrata in vigore del d.lgs. 5/2016, è manifestamente infondato, in quanto il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645 - 01, che, in motivazione, ha chiarito che" qualora i reati su cui sia fondato il riconoscimento della recidiva siano successivamente fatti oggetto di "abolitio crimins" la contestazione conserva la sua giustificazione, dovendosi avere riguardo non alla fattispecie base ma alla rilevanza penale della fattispecie aggravata che, proprio perché costituente autonomo titolo di reato, resta insensibile ai fatto che il reato pregiudicante sia stato oggetto di "abolitio criminis", non venendo in rilievo i superiori principi dettati dall'articolo 2 del codice penale). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]