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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22172/2022

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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: MASCIAVEO Savino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fg) il 3 aprile 1976; [OSCURATO:PERSONA] Filomena, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fg) il 21 aprile 1962; avverso la sentenza n. 2309/19 della Corte di appello di Bari del 15 maggio 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Dopo che il Tribunale di Foggia aveva - con sentenza emessa a seguito di processo celebrato con rito ordinario, essendo stata rigettata la richiesta di celebrazione dello stesso con rito abbreviato condizionato - dichiarato la penale responsabilità, per quanto ora interessa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine a una nutritissima serie di reati, per lo più, ma non esclusivamente, connessi al traffico di sostanze stupefacenti e li aveva, pertanto, condannati alla pena ritenuta di giustizia, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 15 maggio 2019, solo parzialmente accogliendo i ricorsi presentati dalle difese degli imputati, ha ritenuto assorbito uno dei reati per i quale era intervenuta la condanna in primo grado in altro reato, in relazione al quale era stata già ritenuta responsabile, ed ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] riducendola ad anni 4 e mesi 1 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, mentre/in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'avvenuta estinzione di taluno dei reati a lui contestati ed ha, pertanto, rideterminato la pena a suo carico in anni 4, mesi 11 e giorni 15 di reclusione.

Hanno, a questo punto, interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale i sopracitati ricorrenti.

In particolare, ltdue difese hanno complessivamente articolato, nell'unico atto di impugnazione, complessivamente tnove motivi di ricorso, taluni comuni ad entrambi i ricorrenti, altri riferiti alla sola [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo attiene alla violazione della legge processuale in cui sarebbe incorsa la Corte barese, che, pur avendo rilevato la nullità della sentenza di primo grado in quanto affetta da motivazione apparente, non ha rimesso gli atti al Tribunale ma si è sostituita ad esso provvedendo, secondo la Corte territoriale, ad emendare i vizi della sentenza di primo grado; una tale modalità procedimentale comporta, però, la privazione in capo agli imputati di uno dei due gradi di giudizio di merito.

Con il secondo .motivo di impugnazione, anch'esso relativo ad entrambi i ricorrenti, è lamentata la mancata qualificazione dei reati di cui all'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 come caratterizzati dalla lieve entità e, pertanto, tali da determinare un ben più mite trattamento sanzionatorio rispetto a quello per essi inflitto sia in primo grado che in sede di gravame.Con il terzo motivo è lamentato il fatto che altri coimputati nel medesimo originario procedimento si sono visti riconoscere la ipotesi più lieve di reato di cui al comma 5 dell'art. 73 sebbene le loro posizioni, definite tramite giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, fossero sovrapponibili a quelle degli attuali ricorrenti.

Con il quarto motivo, riferito alla sola [OSCURATO:PERSONA], è denunziato il fatto che sia stata rigettata, in assenza di valide giustificazioni, tali non potendo essere costituite dal fatto che la stessa avesse condizionato la propria richiesta alla preventiva trascrizione di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite durante le indagini preliminari, la richiesta dalla medesima di accedere al rito abbreviato.

Il quinto motivo attiene alla equivocità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali riferite ai due ricorrenti; anche se si ritenesse che le stesse hanno ad oggetto il traffico di stupefacenti non vi sono elementi per ritenere che non si tratti di droghe cosiddette leggere ma che si tratti di cocaina.

Il sesto motivo, riguardante la sola Affortunatot è incentrato sul fatto che la stessa non sia stata ritenuta responsabile di solo favoreggiamento o, anzi, non sia stata ritenuta una mera connivente non punibile; dai dati istruttori non emerge, infatti, che questa abbia dato un contributo materiale sia alla attività associativa sia ai singoli reati fine.

Con il settimo motivo è contestata la possibilità che a carico della Affortu nato sia riscontrata anche la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., posto che tale reato è escluso dalla ipotesi di concorso del soggetto agente nel reato presupposto, circostanza che, invece, nel caso della [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere esclusa, alla luce delle plurime imputazioni a lei mosse.

Aggiunge la ricorrente che, in ogni caso, il fatto che la sua condotta, consistente nel prelevamento di somme di danaro da un conto corrente, nella consegna del contante alla figlia, e nel successivo versamento da parte di questa del danaro su altro conto corrente, trattandosi di tutte operazioni pienamente tracciate e ricostruibili, non sarebbe idoneo a realizzare il pericolo di impossibilità di ricostruzione della provenienza dei valori in cui si sostanzia il danno derivante dal reato in questione; di esso, pertanto, non sussisterebbero gli elementi costitutivi e, semmai, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe solo rispondere di ricettazione.

Sempre in tema di elementi costitutivi del reato di riciclaggio è articolato anche l'ottavo motivo di ricorso, riferito anch'esso alla sola [OSCURATO:PERSONA], essendo in questo caso in discussione la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione.

Infine ,con il nono motivo di ricorso è lamentata la eccessività del trattamento sanzionatorio cui sono stati condannati i due imputati, non essendo chiare le ragioni per le quali lo stesso è stato quantificato nei termini indicati dalla Corte barese, tenuto anche conto che, essendo stati unificati dal vincolo della continuazione, per taluni reati è stata solamente applicato l'aumento di cui all'art. 81 cpv, senza che siano stati indicati i motivi per cui ciascun aumento sia stattiquantificato nella misura di cui alla sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] I due ricorsi ora in scrutinio, i cui contenuti, stante la diffusa loro coincidenza, possono essere esaminati congiuntamente, sono ambedue inammissibili.

Il primo motivo di impugnazione, comune ad ambedue gli imputati, è chiaramente inammissibile; con esso, infatti, i due ricorrenti si lamentano della circostanza che la Corte di appello di Bari, ichiti a loro dire, avrebbe riscontrato una ipotesi di nullità della sentenza di fronte ad essa impugnata, nullità afferente, sempre secondo la ricostruzione dei ricorrenti, ad un vizio della motivazione della sentenza di primo grado, la quale consisterebbe "in una successione di conversazioni intercettate e senza alcun vaglio critico".

Da tale vizio, e qui sta la doglianza dei ricorrenti, la Corte barese non avrebbe, tuttavia, tratto le opportune conseguenze, omettendo di rimettere gli atti al giudice di primo grado ma provvedendo a sostituirei con la propria) la motivazione mancante, in tal modo privando, però, l'imputato di un grado di giudizio di merito.

Il motivo di ricorso è privo di pregio.

È sufficiente ricordare che le ipotesi in cui il giudice del gravame, riscontrato un vizio nella sentenza di primo grado, debba rimettere gli atti al giudice a quo sono, secondo la previsione contenuta nell'art. 604, commi 1, 4 e 5-bis, cod. proc. pen., ipotesi tassativeie fra queste non vi è il caso del vizio di motivazione (nel senso dianzi indicato cfr.: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 29 dicembre 2017, n. 58094; idem Sezione VI penale, 4 luglio 2011, n. 26075).Né una tale soluzione si pone in contrasto con alcun parametro di legittimità costituzionale, considerata la assenza di copertura costituzionale al principio del doppio grado di giurisdizione di merito (si veda, anche in considerazione della prossimità della prospettazione dedotta dagli attuali ricorrenti alla fattispecie già decisa da questa Corte, nel medesimo senso ora seguito: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 gennaio 2022, n. 341).

La logica del giudizio suggerisce di esaminare/successivamente al motivo di impugnazione ora illustrato, la doglianza, riferita alla sola posizione della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il mancato accoglimento della richiesta di celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, questione che ha formato oggetto del quarto motivo di impugnazione.

Va, al riguardo, premesso che, in sede di udienza preliminare, la difesa della imputata [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato; tale richiesta era stata, tuttavia, subordinata dalla medesima alla trascrizione di tutte le intercettazioni esistenti agli atti.

Essendo stata respinta la richiesta dal Gip, essa è stata tempestivamente reiterata di fronte al Tribunale di Foggia che, tuttavia, la ha nuovamente respinta; ha, pertanto, costituito motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, sollecitando la ricorrente l'abbattimento di pena che sarebbe a lei derivato dall'originario accoglimento.

La Corte barese ha ulteriormente respinto la istanza osservando, in sintesi, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la richiesta di celebrazione del processo condizionata alla trascrizione di tutte le intercettazioni acquisite agli atti non è ammissibile, quantomeno perché le trascrizioni non costituiscono una prova, ma solamente la rappresentazione grafica di una prova già acquisita, operazione alla quale, peraltro, la parte può procedere anche autonomamente.

Questa essendo la motivazione della sentenza impugnata, avverso di essa è insorta la predetta ricorrente, osservando, in termini di assoluta genericità, che la richiesta di riduzione della pena era stata rigettata sulla base di un giudizio non svoltdex ante.

Agevole osservare che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la richiesta di riduzione della pena è stata esclusa dalla Corte territoriale essendo stata a sua volta esclusa la erroneità del rigetto della istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato - non avendo essa ad oggetto la eventuale produzione delle trascrizioni da essa fatte fare (ipotesi questa che, in linea di principio avrebbe potuto giustificare il condizionamento dell'accesso al rito abbreviato ad un'attività, lato sensu, istruttoria), ma, inammissibilmente per le ragioni sopra esposte, la trascrizione stessa, a cura della amministrazione della giustizia; non si è trattato, pertanto, di una valutazione operata sulla base dell'esito del giudizio, per cui la doglianza della ricorrente non ha colto nel segno.

Venendo a questo punto alle due censure riguardanti la qualificazione dei reati scopo in materia di stupefacenti come esulanti rispetto alla ipotesi di lieve entità, si osserva che per quanto attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] risulta perfettamente congrua, considerata la abituale entità delle quantità di sostanza stupefacente trattata dal Masciaveo, la esclusione per lo stesso della ipotesi contemplata dal comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, irrilevante essendo al momento il fatto che la stessa debba essere qualificata come espressiva di una circostanza attenuante ovvero, come sarebbe peraltro più corretto, meno grave reato autonomo, la motivazione adottata dalla Corte barese, dovendo i fatti essere inquadrati in un unico contesto di rilevante gravità criminale.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la esclusione della possibilità di derubricare i reati fine è stata correttamente giustificata dalla Corte territoriale attraverso il riferimento operato all'inserimento, non certo episodico o marginale, della donna nella ben più ampia struttura criminosa dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti.

Nessun rilievo ha il fatto che altri soggetti, seppure vicini alla complessa vicenda ora in esame, si siano visti riconoscere la ipotesi meno grave di reato, attesa la evidente indipendenza reciproca delle posizioni processuali, peraltro, ben rappresentata nella sentenza emessa dalla Corte di Bari, la quale ha ben posto in luce la assenza di qualsivoglia preclusione derivante da tale diversa decisione resa nei confronti di soggetti distinti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al motivo di ricorso con il quale è lamentata la violazione di legge per essere stata, peraltro solo in parte, confermata la decisione assunta in esito al giudizio di primo grado sulla base delle sole intercettazioni telefoniche, sì tratta di doglianze inammissibili.

Esse, infatti, cozzano platealmente con la consolidata indicazione giurisprudenziale secondo la quale la valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisite, (i cui contenuti sono ampiamente documentati nella sentenza impugnata) è questione che attiene esclusivamente al merito ed è censurabile in cassazione solo laddove sia manifestamente illogica; cosa che nella specie non viene neppure prospettata dai ricorrenti.

I tre successivi motivi di impugnazione hanno ad oggetto la sola posizione della [OSCURATO:PERSONA]; di essi il primo riguarda la mancata qualificazione della condotta dalla stessa posta in essere, quanto alle ipotesi delittuose aventi ad oggetto il traffico delle sostanze stupefacenti, in termini di favoreggiamento personale ovvero di mera connivenza; mentre il secondo tende ad evidenziare la erroneità della sentenza impugnata o comunque il vizio della relativa motivazione riguardo alla affermazione della responsabilità della donna in ordine al reato di riciclaggio.

Riguardo al primo aspetto si rileva che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sua condotta sarebbe qualificabile in termini di mera connivenza o al più di favoreggiamento personale e non di concorso nel reato; la tesi non è, tuttavia, accettabile poichè, quanto al favoreggiamento, come la Corte territoriale ha, peraltro, ben chiarito, in tema di reati permanenti, quale è la detenzione di sostanza stupefacente, la condotta di favoreggiamento in costanza di reato presupposto integra un ipotesi di concorso (in tal senso: Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 maggio 2021, n. 17347; specificamente in relazione a reati in materia di sostanze stupefacenti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 7 febbraio 2020, n. 5229; idem Sezione VI penale, 19 gennaio 2017, n. 2668).

Da escludere che possa nel caso parlarsi di mera connivenza attesa la vt, coste adesione, non assolutamente passiva - come sarebbe ove si trattasse di sola connivenza - ma tale da costituire un sostegno allo svolgimento della attività criminosa, della donna alle iniziative penalmente rilevanti operate dal marito in concorso con altri Anche con riferimento alla censura avente ad oggetto la consapevolezza del reato presupposto in ordine al riciclaggio attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la motivazione della sentenza è puntuale nell'illustrare le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] non era inconsapevole delle condotte del marito; non avendo la ricorrente efficacemente contestato siffatti rilievi, il motivo di ricorso è inammissibile.

Né vale affermare che la donna, essendo concorrente nei reati presupposti, non potrebbe rispondere di riciclaggio; infatti, la partecipazione della odierna ricorrente solo ad alcune delle ipotesi criminose attribuite al marito, [OSCURATO:PERSONA], fa salva la possibilità di attribuire alla stessa la responsabilità quanto al riciclaggio dei proventi degli altri reati cui la stessa non ha direttamente partecipato.

Riguardo alla sussistenza del dolo, che non deve essere specifico, essa appare dimostrata dalla stessa condotta della imputata la quale, senza apparente motivo ma in piena consapevolezza, compie operazioni bancarie trasferendo capitali, di provenienza delittuosa, dal conto intestato al marito a quello intestato alla figlia, onde disperderne, nei limiti del possibile, le tracce.

Riguardo, infine, alla dosimetria della pena si rileva, che la stessa è stata determinata coerentemente al contenuto delle intercettazioni telefoniche, per quanto attiene ai reati in materia di stupefacenti, con riferimento alle sanzioni previste dal comma 1 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, considerato che, secondo le espressioni gergali utilizzate dai prevenuti, i reati in questione avevano ad oggetto cocaina, quindi una delle sostanze interessate dalla citata disposizione; quanto, poi, ala concreta determinazione della pena, essendo stata questa ampiamente mantenuta entro i limiti del medio edittale, non vi era l'obbligo di una specifica motivazione, essendo sufficiente il riferimento alla congruità ed adeguatezza di essa alla gravità, non trascurabile, dei fatti attribuiti.

I ricorsi vanno, conclusivamente ambedue dichiarati inammissibili e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., i due ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: MASCIAVEO Savino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fg) il 3 aprile 1976; [OSCURATO:PERSONA] Filomena, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fg) il 21 aprile 1962; avverso la sentenza n. 2309/19 della Corte di appello di Bari del 15 maggio 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] Dopo che il Tribunale di Foggia aveva - con sentenza emessa a seguito di processo celebrato con rito ordinario, essendo stata rigettata la richiesta di celebrazione dello stesso con rito abbreviato condizionato - dichiarato la penale responsabilità, per quanto ora interessa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine a una nutritissima serie di reati, per lo più, ma non esclusivamente, connessi al traffico di sostanze stupefacenti e li aveva, pertanto, condannati alla pena ritenuta di giustizia, la Corte di appello di Bari, con sentenza del 15 maggio 2019, solo parzialmente accogliendo i ricorsi presentati dalle difese degli imputati, ha ritenuto assorbito uno dei reati per i quale era intervenuta la condanna in primo grado in altro reato, in relazione al quale era stata già ritenuta responsabile, ed ha, pertanto, rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] riducendola ad anni 4 e mesi 1 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, mentre/in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'avvenuta estinzione di taluno dei reati a lui contestati ed ha, pertanto, rideterminato la pena a suo carico in anni 4, mesi 11 e giorni 15 di reclusione. Hanno, a questo punto, interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale i sopracitati ricorrenti. In particolare, ltdue difese hanno complessivamente articolato, nell'unico atto di impugnazione, complessivamente tnove motivi di ricorso, taluni comuni ad entrambi i ricorrenti, altri riferiti alla sola [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo attiene alla violazione della legge processuale in cui sarebbe incorsa la Corte barese, che, pur avendo rilevato la nullità della sentenza di primo grado in quanto affetta da motivazione apparente, non ha rimesso gli atti al Tribunale ma si è sostituita ad esso provvedendo, secondo la Corte territoriale, ad emendare i vizi della sentenza di primo grado; una tale modalità procedimentale comporta, però, la privazione in capo agli imputati di uno dei due gradi di giudizio di merito. Con il secondo .motivo di impugnazione, anch'esso relativo ad entrambi i ricorrenti, è lamentata la mancata qualificazione dei reati di cui all'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 come caratterizzati dalla lieve entità e, pertanto, tali da determinare un ben più mite trattamento sanzionatorio rispetto a quello per essi inflitto sia in primo grado che in sede di gravame.Con il terzo motivo è lamentato il fatto che altri coimputati nel medesimo originario procedimento si sono visti riconoscere la ipotesi più lieve di reato di cui al comma 5 dell'art. 73 sebbene le loro posizioni, definite tramite giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, fossero sovrapponibili a quelle degli attuali ricorrenti. Con il quarto motivo, riferito alla sola [OSCURATO:PERSONA], è denunziato il fatto che sia stata rigettata, in assenza di valide giustificazioni, tali non potendo essere costituite dal fatto che la stessa avesse condizionato la propria richiesta alla preventiva trascrizione di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite durante le indagini preliminari, la richiesta dalla medesima di accedere al rito abbreviato. Il quinto motivo attiene alla equivocità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali riferite ai due ricorrenti; anche se si ritenesse che le stesse hanno ad oggetto il traffico di stupefacenti non vi sono elementi per ritenere che non si tratti di droghe cosiddette leggere ma che si tratti di cocaina. Il sesto motivo, riguardante la sola Affortunatot è incentrato sul fatto che la stessa non sia stata ritenuta responsabile di solo favoreggiamento o, anzi, non sia stata ritenuta una mera connivente non punibile; dai dati istruttori non emerge, infatti, che questa abbia dato un contributo materiale sia alla attività associativa sia ai singoli reati fine. Con il settimo motivo è contestata la possibilità che a carico della Affortu nato sia riscontrata anche la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., posto che tale reato è escluso dalla ipotesi di concorso del soggetto agente nel reato presupposto, circostanza che, invece, nel caso della [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere esclusa, alla luce delle plurime imputazioni a lei mosse. Aggiunge la ricorrente che, in ogni caso, il fatto che la sua condotta, consistente nel prelevamento di somme di danaro da un conto corrente, nella consegna del contante alla figlia, e nel successivo versamento da parte di questa del danaro su altro conto corrente, trattandosi di tutte operazioni pienamente tracciate e ricostruibili, non sarebbe idoneo a realizzare il pericolo di impossibilità di ricostruzione della provenienza dei valori in cui si sostanzia il danno derivante dal reato in questione; di esso, pertanto, non sussisterebbero gli elementi costitutivi e, semmai, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe solo rispondere di ricettazione. Sempre in tema di elementi costitutivi del reato di riciclaggio è articolato anche l'ottavo motivo di ricorso, riferito anch'esso alla sola [OSCURATO:PERSONA], essendo in questo caso in discussione la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione. Infine ,con il nono motivo di ricorso è lamentata la eccessività del trattamento sanzionatorio cui sono stati condannati i due imputati, non essendo chiare le ragioni per le quali lo stesso è stato quantificato nei termini indicati dalla Corte barese, tenuto anche conto che, essendo stati unificati dal vincolo della continuazione, per taluni reati è stata solamente applicato l'aumento di cui all'art. 81 cpv, senza che siano stati indicati i motivi per cui ciascun aumento sia stattiquantificato nella misura di cui alla sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] I due ricorsi ora in scrutinio, i cui contenuti, stante la diffusa loro coincidenza, possono essere esaminati congiuntamente, sono ambedue inammissibili. Il primo motivo di impugnazione, comune ad ambedue gli imputati, è chiaramente inammissibile; con esso, infatti, i due ricorrenti si lamentano della circostanza che la Corte di appello di Bari, ichiti a loro dire, avrebbe riscontrato una ipotesi di nullità della sentenza di fronte ad essa impugnata, nullità afferente, sempre secondo la ricostruzione dei ricorrenti, ad un vizio della motivazione della sentenza di primo grado, la quale consisterebbe "in una successione di conversazioni intercettate e senza alcun vaglio critico". Da tale vizio, e qui sta la doglianza dei ricorrenti, la Corte barese non avrebbe, tuttavia, tratto le opportune conseguenze, omettendo di rimettere gli atti al giudice di primo grado ma provvedendo a sostituirei con la propria) la motivazione mancante, in tal modo privando, però, l'imputato di un grado di giudizio di merito. Il motivo di ricorso è privo di pregio. È sufficiente ricordare che le ipotesi in cui il giudice del gravame, riscontrato un vizio nella sentenza di primo grado, debba rimettere gli atti al giudice a quo sono, secondo la previsione contenuta nell'art. 604, commi 1, 4 e 5-bis, cod. proc. pen., ipotesi tassativeie fra queste non vi è il caso del vizio di motivazione (nel senso dianzi indicato cfr.: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 29 dicembre 2017, n. 58094; idem Sezione VI penale, 4 luglio 2011, n. 26075).Né una tale soluzione si pone in contrasto con alcun parametro di legittimità costituzionale, considerata la assenza di copertura costituzionale al principio del doppio grado di giurisdizione di merito (si veda, anche in considerazione della prossimità della prospettazione dedotta dagli attuali ricorrenti alla fattispecie già decisa da questa Corte, nel medesimo senso ora seguito: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 gennaio 2022, n. 341). La logica del giudizio suggerisce di esaminare/successivamente al motivo di impugnazione ora illustrato, la doglianza, riferita alla sola posizione della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il mancato accoglimento della richiesta di celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, questione che ha formato oggetto del quarto motivo di impugnazione. Va, al riguardo, premesso che, in sede di udienza preliminare, la difesa della imputata [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato; tale richiesta era stata, tuttavia, subordinata dalla medesima alla trascrizione di tutte le intercettazioni esistenti agli atti. Essendo stata respinta la richiesta dal Gip, essa è stata tempestivamente reiterata di fronte al Tribunale di Foggia che, tuttavia, la ha nuovamente respinta; ha, pertanto, costituito motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, sollecitando la ricorrente l'abbattimento di pena che sarebbe a lei derivato dall'originario accoglimento. La Corte barese ha ulteriormente respinto la istanza osservando, in sintesi, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la richiesta di celebrazione del processo condizionata alla trascrizione di tutte le intercettazioni acquisite agli atti non è ammissibile, quantomeno perché le trascrizioni non costituiscono una prova, ma solamente la rappresentazione grafica di una prova già acquisita, operazione alla quale, peraltro, la parte può procedere anche autonomamente. Questa essendo la motivazione della sentenza impugnata, avverso di essa è insorta la predetta ricorrente, osservando, in termini di assoluta genericità, che la richiesta di riduzione della pena era stata rigettata sulla base di un giudizio non svoltdex ante. Agevole osservare che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la richiesta di riduzione della pena è stata esclusa dalla Corte territoriale essendo stata a sua volta esclusa la erroneità del rigetto della istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato - non avendo essa ad oggetto la eventuale produzione delle trascrizioni da essa fatte fare (ipotesi questa che, in linea di principio avrebbe potuto giustificare il condizionamento dell'accesso al rito abbreviato ad un'attività, lato sensu, istruttoria), ma, inammissibilmente per le ragioni sopra esposte, la trascrizione stessa, a cura della amministrazione della giustizia; non si è trattato, pertanto, di una valutazione operata sulla base dell'esito del giudizio, per cui la doglianza della ricorrente non ha colto nel segno. Venendo a questo punto alle due censure riguardanti la qualificazione dei reati scopo in materia di stupefacenti come esulanti rispetto alla ipotesi di lieve entità, si osserva che per quanto attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] risulta perfettamente congrua, considerata la abituale entità delle quantità di sostanza stupefacente trattata dal Masciaveo, la esclusione per lo stesso della ipotesi contemplata dal comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, irrilevante essendo al momento il fatto che la stessa debba essere qualificata come espressiva di una circostanza attenuante ovvero, come sarebbe peraltro più corretto, meno grave reato autonomo, la motivazione adottata dalla Corte barese, dovendo i fatti essere inquadrati in un unico contesto di rilevante gravità criminale. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la esclusione della possibilità di derubricare i reati fine è stata correttamente giustificata dalla Corte territoriale attraverso il riferimento operato all'inserimento, non certo episodico o marginale, della donna nella ben più ampia struttura criminosa dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti. Nessun rilievo ha il fatto che altri soggetti, seppure vicini alla complessa vicenda ora in esame, si siano visti riconoscere la ipotesi meno grave di reato, attesa la evidente indipendenza reciproca delle posizioni processuali, peraltro, ben rappresentata nella sentenza emessa dalla Corte di Bari, la quale ha ben posto in luce la assenza di qualsivoglia preclusione derivante da tale diversa decisione resa nei confronti di soggetti distinti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al motivo di ricorso con il quale è lamentata la violazione di legge per essere stata, peraltro solo in parte, confermata la decisione assunta in esito al giudizio di primo grado sulla base delle sole intercettazioni telefoniche, sì tratta di doglianze inammissibili. Esse, infatti, cozzano platealmente con la consolidata indicazione giurisprudenziale secondo la quale la valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisite, (i cui contenuti sono ampiamente documentati nella sentenza impugnata) è questione che attiene esclusivamente al merito ed è censurabile in cassazione solo laddove sia manifestamente illogica; cosa che nella specie non viene neppure prospettata dai ricorrenti. I tre successivi motivi di impugnazione hanno ad oggetto la sola posizione della [OSCURATO:PERSONA]; di essi il primo riguarda la mancata qualificazione della condotta dalla stessa posta in essere, quanto alle ipotesi delittuose aventi ad oggetto il traffico delle sostanze stupefacenti, in termini di favoreggiamento personale ovvero di mera connivenza; mentre il secondo tende ad evidenziare la erroneità della sentenza impugnata o comunque il vizio della relativa motivazione riguardo alla affermazione della responsabilità della donna in ordine al reato di riciclaggio. Riguardo al primo aspetto si rileva che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sua condotta sarebbe qualificabile in termini di mera connivenza o al più di favoreggiamento personale e non di concorso nel reato; la tesi non è, tuttavia, accettabile poichè, quanto al favoreggiamento, come la Corte territoriale ha, peraltro, ben chiarito, in tema di reati permanenti, quale è la detenzione di sostanza stupefacente, la condotta di favoreggiamento in costanza di reato presupposto integra un ipotesi di concorso (in tal senso: Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 maggio 2021, n. 17347; specificamente in relazione a reati in materia di sostanze stupefacenti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 7 febbraio 2020, n. 5229; idem Sezione VI penale, 19 gennaio 2017, n. 2668). Da escludere che possa nel caso parlarsi di mera connivenza attesa la vt, coste adesione, non assolutamente passiva - come sarebbe ove si trattasse di sola connivenza - ma tale da costituire un sostegno allo svolgimento della attività criminosa, della donna alle iniziative penalmente rilevanti operate dal marito in concorso con altri Anche con riferimento alla censura avente ad oggetto la consapevolezza del reato presupposto in ordine al riciclaggio attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] la motivazione della sentenza è puntuale nell'illustrare le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] non era inconsapevole delle condotte del marito; non avendo la ricorrente efficacemente contestato siffatti rilievi, il motivo di ricorso è inammissibile. Né vale affermare che la donna, essendo concorrente nei reati presupposti, non potrebbe rispondere di riciclaggio; infatti, la partecipazione della odierna ricorrente solo ad alcune delle ipotesi criminose attribuite al marito, [OSCURATO:PERSONA], fa salva la possibilità di attribuire alla stessa la responsabilità quanto al riciclaggio dei proventi degli altri reati cui la stessa non ha direttamente partecipato. Riguardo alla sussistenza del dolo, che non deve essere specifico, essa appare dimostrata dalla stessa condotta della imputata la quale, senza apparente motivo ma in piena consapevolezza, compie operazioni bancarie trasferendo capitali, di provenienza delittuosa, dal conto intestato al marito a quello intestato alla figlia, onde disperderne, nei limiti del possibile, le tracce. Riguardo, infine, alla dosimetria della pena si rileva, che la stessa è stata determinata coerentemente al contenuto delle intercettazioni telefoniche, per quanto attiene ai reati in materia di stupefacenti, con riferimento alle sanzioni previste dal comma 1 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, considerato che, secondo le espressioni gergali utilizzate dai prevenuti, i reati in questione avevano ad oggetto cocaina, quindi una delle sostanze interessate dalla citata disposizione; quanto, poi, ala concreta determinazione della pena, essendo stata questa ampiamente mantenuta entro i limiti del medio edittale, non vi era l'obbligo di una specifica motivazione, essendo sufficiente il riferimento alla congruità ed adeguatezza di essa alla gravità, non trascurabile, dei fatti attribuiti. I ricorsi vanno, conclusivamente ambedue dichiarati inammissibili e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., i due ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
Sentenza Cassazione n. 22172/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris