CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 1993
Cassazione n. 19003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a VITTORIA il 29/03/1993 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];76/RG. 35831 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti , esaustivi e privi di manifeste illogicità dai giudici di merito ( doppia conforme), i quali hanno ritenuto configurato il reato di evasione escludendo l'invocato stato di necessità (cfr. pag. 4 della sentenza ) e (ri)determinato il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena, ma non concedendo le circostanze attenuanti generiche in considerazione della negativa personalità dell'imputato, peraltro, pluripregiudicato anche per reati specifici. A tal uopo, è il caso di ribadire il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma va fondato su elementi positivi non emersi a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito. All'inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M