CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14460/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "la visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'omessa notifica risulta manifestamente infondato oltre che reiterativo di analoga censura formulata in sede di gravame a cui la Corte di merito ha fornito completa risposta nella parte in cui, contrariamente a quanto ribadito nel ricorso per cassazione, ha messo in evidenza che la notifica del decreto di citazione è stato notificato il 13 aprile 2017 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sia come difensore di fiducia che come domiciliatario, atto ritualmente accettato telematicamente dallo studio del medesimo avvocato che pertanto non poteva non esserne a conoscenza; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pr9sItteQte [OSCURATO:PERSONA] DE?0S:[OSCURATO:PERSONA] '- cgc», 1 3