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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:629
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CJ0232_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 29, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, 23, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, e 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca – Pesca della passera di mare – Ispezione e controlli dei pescherecci e delle loro attività – Responsabilità degli Stati membri.

[OSCURATO:PERSONA]

1) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], avendo consentito che i pescherecci abbiano una potenza motrice superiore a quella autorizzata dall’art. 29, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2005, n. 2166, è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 23 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca e dall’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 aprile 2005, n. 768. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CJ0232_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 29, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, 23, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, e 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca – Pesca della passera di mare – Ispezione e controlli dei pescherecci e delle loro attività – Responsabilità degli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], avendo consentito che i pescherecci abbiano una potenza motrice superiore a quella autorizzata dall’art. 29, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 30 marzo 1998, n. 850 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2005, n. 2166, è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 23 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca e dall’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 aprile 2005, n. 768. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris