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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25212/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di sospensione dell'esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale, emessa in data 7 marzo 2022, n. 397/2022, a causa della proposizione dell'appello da parte di coimputati.

Ritenuto che il motivo proposto (mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di sospensione, per essere stato proposto appello da parte del coimputato, per motivi di carattere non esclusivamente personale) devolve doglianza manifestamente infondata, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la proposizione dell'impugnazione contro la sentenza di condanna da parte di uno degli imputati, non determina la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei coimputati condannati e non impugnanti per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l'effetto estensivo dell'impugnazione opera solo, come rimedio straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo, non esclusivamente personale, dedotto dall'imputato diligente (cfr. Sez. 1, n. 9929 del 18/02/2020, Rv. 278688; Sez. 1, n. 52972 del 07/10/2014, Rv. 261698).

Considerato, infatti, che l'esecuzione della sentenza di condanna pronunziata nell'ambito di un processo plurisoggettivo non può essere sospesa nei confronti dell'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile) nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., stante la carenza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione e l'impossibilità di desumere dal sistema siffatto potere (cfr. Sez. 1, n. 23650 del 05/05/2005, Rv. 231919).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di sospensione dell'esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale, emessa in data 7 marzo 2022, n. 397/2022, a causa della proposizione dell'appello da parte di coimputati. Ritenuto che il motivo proposto (mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di sospensione, per essere stato proposto appello da parte del coimputato, per motivi di carattere non esclusivamente personale) devolve doglianza manifestamente infondata, tenuto conto della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la proposizione dell'impugnazione contro la sentenza di condanna da parte di uno degli imputati, non determina la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei coimputati condannati e non impugnanti per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l'effetto estensivo dell'impugnazione opera solo, come rimedio straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo, non esclusivamente personale, dedotto dall'imputato diligente (cfr. Sez. 1, n. 9929 del 18/02/2020, Rv. 278688; Sez. 1, n. 52972 del 07/10/2014, Rv. 261698). Considerato, infatti, che l'esecuzione della sentenza di condanna pronunziata nell'ambito di un processo plurisoggettivo non può essere sospesa nei confronti dell'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile) nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., stante la carenza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione e l'impossibilità di desumere dal sistema siffatto potere (cfr. Sez. 1, n. 23650 del 05/05/2005, Rv. 231919). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 25212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris