CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 29260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18168-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto R.G.N.18168/2017 Cron. Rep. Ud.19/09/2023 CC nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 452/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/03/2017 R.G.N. 1740/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Inps, tesa all’accertamento del proprio diritto alla totalizzazione della pensione di reversibilitàdi cui fruiva, basata su i periodi contributivi maturati presso l'Inps e presso l'Enasarco, ai sensi del D.lgs.n. 42 del 2006; in particolare, la Corte ha ritenuto che il tenore letterale dell'art. 1 d . l gs. citato non poneva ostacoli ad includere la contribuzione Enasarco fra quelle suscettibili di totalizzazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale; ha rilevato, tuttavia che il trattamento previdenziale Enasarco aveva natura integrativa rispetto allaprevidenza INPS e che, pertanto, non poteva avere luogo la totalizzazione riguardando necessariamente periodi assicurativi coincidenti; contro la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , fondato su un motivoillustrato da successiva memoria; resistono con controricorso l'Inps e l'Enasarco; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di gg. 60; Considerato che: con l’unico motivo, la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.lgs.n. 42 del 2006, art. 1; osserva che la Corte, dopo aver affermato che l'Enasarco era ricompreso tra gli enti di cui al D.lgs. n. 509 del 1994, invece che accogliere il ricorso aveva rigettato l'impugnazione affermando che si trattava di periodi coincidenti e che, dunque, era impossibile la totalizzazione; secondo la ricorrente, la norma richiama gli enti di cui all'elenco del d.lgs. n. 509 del 2004, tra cui va annoverato l'Enasarco , e non distingue tra pensioni integrative o meno.; la ricorrente osserva, inoltre, che la non coincidenza dei periodi si riferiva esclusivamente all'anzianità contributiva necessaria ai fini della maturazione del diritto a pensione, in ordine alla quale non potevano essere conteggiati periodi coincidenti; il ricorso è infondato e deve essere rigettato; la questione proposta è stata già esaminata da questa Corte (cfr Cass. n. 8887/2016, n. 27969/2018) che ha affermato, in modo condivisibile, che in attuazione della L. n. 243 del 2004, è stato emanato il D.lgs.n. 42 del 2006, il cui testo originario (da applicare ratione temporis), consente agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o più regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati (tra i quali è inclusa la [OSCURATO:PERSONA]) e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono; la totalizzazione è, quindi, ammessa nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza di periodiassicurativi, requisito che non ricorre con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal [OSCURATO:PERSONA], introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, del D.P.R. n. 30 aprile 1968, n. 758, art. 29 e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e [OSCURATO:PERSONA]), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti, nonchè da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995); la Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale, ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps; ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps, e presso la [OSCURATO:PERSONA], con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal d.lgs. n. 42 del 2006; in conclusione, deve essere confermato quanto già affermato da questa Corte secondo cui "il regime del cumulo dei contributi versati presso diverse gestioni previdenziali, di cui al d.lgs. n. 42 del 2006, art. 1 consente la totalizzazione a condizione che i periodi assicurativi non siano coincidenti sicchéne va esclusa l'applicabilità agli agenti e rappresentanti di commercio il cui trattamento pensionistico, gravante sul fondo di previdenza gestito dall'Enasarco, non sostituisce il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma lo integra, con persistente e contemporanea obbligatorietà dell'iscrizione all'INPS (cfr Cass. 8887/2016, 27969/18 citate; Cassazione civile sez. lav., 13/10/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 13/10/2020), n.22068); per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese di causa alle parti costituite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna laricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte controricorrente, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, nonch é Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a t