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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1993

Cassazione n. 38947/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1993 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 11 marzo 2021, ha confermato in punto di responsabilità la decisione del Tribunale di Palermo con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato ex art. 707 cod. pen.

Considerato che, in punto di responsabilità, la sentenza non risulta emessa in violazione di legge e non è affatto illogica, avendo evidenziato il possesso da parte dell'imputato di tre cacciaviti, uno dei quali soltanto (in ipotesi) funzionale all'accensione di un ciclomotore di dubbia provenienza, con il sistema di accensione manomesso, circostanze sintomatiche del "contesto di illegalità" nel quale egli operava (pag. 1 della sentenza); osservato che la non abitualità della condotta, presupposto necessario per l'applicazione della causa di non punibilità, è stata esclusa dalla Corte di appello in ragione dei precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1993 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 11 marzo 2021, ha confermato in punto di responsabilità la decisione del Tribunale di Palermo con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato ex art. 707 cod. pen. Considerato che, in punto di responsabilità, la sentenza non risulta emessa in violazione di legge e non è affatto illogica, avendo evidenziato il possesso da parte dell'imputato di tre cacciaviti, uno dei quali soltanto (in ipotesi) funzionale all'accensione di un ciclomotore di dubbia provenienza, con il sistema di accensione manomesso, circostanze sintomatiche del "contesto di illegalità" nel quale egli operava (pag. 1 della sentenza); osservato che la non abitualità della condotta, presupposto necessario per l'applicazione della causa di non punibilità, è stata esclusa dalla Corte di appello in ragione dei precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 38947/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris