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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06074/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 11 gennaio 2021, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in data 16 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna in relazione al reato di danneggiamento.

Rilevato che l'intero ricorso, che del tutto genericamente contesta la dichiarazione di inammissibilità del gravame, deducendo altresì censure in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al trattamento sanzionatorio a questi riservato, non si confronta con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità in quanto contestava la capacità di intendere e di volere dell'imputato, mai censurata in primo grado e non ha allegato alcuna documentazione o condizione a sostegno di tale asserita incapacità Il ricorso risulta dunque aspecifico ed eccentrico rispetto al tenore del provvedimento impugnato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 11 gennaio 2021, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in data 16 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna in relazione al reato di danneggiamento. Rilevato che l'intero ricorso, che del tutto genericamente contesta la dichiarazione di inammissibilità del gravame, deducendo altresì censure in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al trattamento sanzionatorio a questi riservato, non si confronta con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità in quanto contestava la capacità di intendere e di volere dell'imputato, mai censurata in primo grado e non ha allegato alcuna documentazione o condizione a sostegno di tale asserita incapacità Il ricorso risulta dunque aspecifico ed eccentrico rispetto al tenore del provvedimento impugnato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 06074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris