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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35083/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18132/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa d agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -controricorrente – avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 2127 /2022 depositatoi l 16/6/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trani, con decreto del 23 dicembre 2021, rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di ottenere l’omologa di un accordo di ristrutturazione contenente anche una proposta di transazione fiscale non accolta dall’Agenzia delle Entrate.

2. La Corte d’appello di Bari, con decreto in data 16 giugno 2022, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso tale statuizione.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questa statuizione prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno depositato in data 7 ottobre 2022 atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’amministratore unico della società.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.

La peculiarità della questione trattata, di assoluta novità, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; compensa integ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18132/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa d agli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -controricorrente – avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 2127 /2022 depositatoi l 16/6/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani, con decreto del 23 dicembre 2021, rigettava il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di ottenere l’omologa di un accordo di ristrutturazione contenente anche una proposta di transazione fiscale non accolta dall’Agenzia delle Entrate. 2. La Corte d’appello di Bari, con decreto in data 16 giugno 2022, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso tale statuizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questa statuizione prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno depositato in data 7 ottobre 2022 atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’amministratore unico della società. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. La peculiarità della questione trattata, di assoluta novità, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; compensa integ
Decreto Cassazione n. 35083/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris