CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA](A.T.E.R) del COMUNE di ROMA, in persona del legale rappresentantein atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della qualeè domiciliata per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3409/2022depositata il 19/05/2022;Numero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’[OSCURATO:PERSONA] territoriale per l’edilizia residenziale pubblica delComune di Roma conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ottenere la convalida dello sfratto per morosità nei confronti delmedesimo, atteso il mancato pagamento dei canoni di locazione adecorrere dal 1° luglio 1992 al 2012, per un importo complessivo dieuro 54.148,66, relativi all’immobile sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 32, condotto in locazione per uso abitativo.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio per opporsi alla convalida,eccependo: la sproporzione e genericità degli importi richiesti; laparziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione dellaraccomandata del 2006 indicata da A.T.E.R. quale atto interruttivo.Inoltre, il Pompei rappresentava di aver avviato la procedura dimediazione disposta dal giudice, alla quale l’A.T.E.R. non avevapartecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13673/2015, ritenevavalidamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità edichiarava risolto il contratto di locazione, pur condannando l’A.T.E.R.alla sanzione prevista per la mancata partecipazione alla mediazione,non giustificata. Condannava il Pompei al pagamento dei canoni dilocazione maturati dal luglio 2001 in poi, ritenendo prescritti iprecedenti, nonché alle spese di lite.Avverso tale sentenza proponeva appello il Pompei eccependo, invia principale, l’improcedibilità della domanda e l’inefficaciadell’ordinanza di rilascio; in subordine, il rigetto delle domandeproposte.Si costituiva A.T.E.R. per chiedere il rigetto del gravame.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022,rigettava l’appello e condannava il Pompei alle spese di lite.Numero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/20262. Avverso tale pronuncia, il Pompei ha proposto ricorso percassazione, articolando quattro motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] territoriale per l’edilizia residenziale pubblica delComune di Roma ha resistito con controricorso.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale harassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma haconfermato integralmente la sentenza di primo grado. In particolare:a) quanto alla mediazione: ha escluso l'improcedibilità, ritenendo chela sanzione per la mancata partecipazione del convenuto allamediazione già avviata sia solo quella pecuniaria e la possibilità per ilgiudice di desumere argomenti di prova, a tutela del diritto a unapronuncia di merito; b) sul quantum del credito: ha ritenuto lecontestazioni di Pompei generiche, non avendo egli indicato specificierrori di calcolo né l'importo ritenuto corretto; c) sulla prescrizione: hastabilito che l'avviso di ricevimento postale è un atto pubblico ex art.2700 c.c. e che Pompei avrebbe dovuto proporre querela di falso percontestare la firma, non essendo sufficiente il mero disconoscimento diessa; d) sulla L.R. 30/2002: ha dichiarato il motivo inammissibileperché l'eccezione non era stata formulata nel giudizio di primo grado.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi. Precisamente:- con il primo motivo deduce Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto: artt, 5 e 8 D.Lgs 28/10 , nella parte in cui la corteterritoriale ha ritenuto che la mancata partecipazione al procedimentodi mediazione non determini l’improcedibilità della domanda, limitandoNumero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/2026le conseguenze alla sola irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8,comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010;- con il secondo motivo deduce Violazione a falsa applicazionedi norma di diritto: art. 39 L.R. lazio 33/87 - art. 2697 2° comma cc ,nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sufficiente ladocumentazione prodotta dall’A.T.E.R. per provare l’ammontare deicanoni insoluti, omettendo di considerare che gli importi richiesti eranodeterminati in violazione dei criteri di commisurazione previsti dall’art.39 L. R. Lazio n. 33/87. Sostiene che la corte territoriale ha trascuratola documentazione prodotta, dalla quale emergeva la sproporzione trai canoni applicati e il reddito percepito;- con il terzo motivo deduce Violazione e falsa applicazione dinorma di diritto: art. 2700 e 2697 cc - art. 115 - 116 - 214 -216 e 221cpc , nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito efficaciainterruttiva della prescrizione alla raccomandata del 23 giugno 2006,nonostante l’avviso di ricevimento non indicasse l’identità del soggettoche avrebbe ricevuto il plico. Osserva che la firma contestata nonconsentiva di accertare la riferibilità dell’atto al destinatario o a unfamiliare. La corte territoriale, ritenendo necessaria la querela di falso,ha violato l’art. 2700 c.c., poiché l’avviso provava solo la consegna enon il consegnatario;- con il quarto motivo deduce 4a) Art. 360 n. 4 cpc: nullitàdella sentenza ex art. 132 cpc con riferimento all’art. 112 cpc – art 360cpc: omesso esame di fatto decisivo per la controversia. 4b) Violazionee falsa applicazione di norma di diritto: artt. 1418 e 1456 cc – artt. 17della L.R. 30/2002, come modificato dall’art. 76 della L.R. Lazio4/2006 , nella parte in cui la corte territoriale ha dichiaratoinammissibile l’eccezione relativa alla mancata comunicazione dellaprocedura transattiva prevista dalla L. R. Lazio n. 30/2002, nonessendo la questione proposta in primo grado. Sostiene, invece, cheNumero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/2026tale eccezione era emersa già nelle sue difese e riguardava una normadi ordine pubblico.3. Il primo motivo di ricorso non è fondato.Come è noto, il procedimento di mediazione obbligatoriafinalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, èdisciplinato dal d.lgs. n. 28/2010. Tale disciplina prevede che le partisono tenute a partecipare, assistite dal proprio difensore, all’incontropreliminare, informativo e di programmazione, che si svolge davanti almediatore dell’organismo prescelto, e nel quale verificheranno sesussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione.Al riguardo, questa Corte con sentenza n. 8473/2019 haaffermato in modo chiaro che nel procedimento di mediazioneobbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti,assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da unrappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munitodi apposita procura sostanziale.Sulla scia del solco tracciato da detta sentenza si sono poste altredecisioni di questa Corte.In particolare: la Sezione Seconda di questa Corte, con sent. n.28695/2023 indica la necessaria comparizione (personale o perrappresentante) come dato acquisito, occupandosi solo del quando ecome la condizione debba essere verificata dal giudice. E questa stessaSezione Terza con ordinanza n. 18485/2024, nel richiamaretestualmente Cass. 8473/2019, ha ribadito che la condizione èsoddisfatta solo se la parte compare (o è validamente rappresentata)al primo incontro, fermo restando che al termine dello stesso deveintendersi libera di comunicare l’eventuale indisponibilità a procedereoltre; mentre con la recente sentenza n. 14676/2025 ha confermatoespressamente che la condizione di procedibilità non è soddisfatta semanca la partecipazione della parte onerata dell’attivazione delprocedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo che laNumero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/2026procura: deve attribuire poteri sostanziali pieni; non devenecessariamente essere riferita alla singola controversia, ma deveconsentire la reale disponibilità dei diritti.In sintesi, sulla scia tracciata dalle decisioni sopra indicate (e daaltre ancora - cfr. Cass. n. 40035/2021; n. 22038/2023; n. 4133/2024;12858/2025 – che, pur non affrontando direttamente il tema dellapartecipazione, presuppongono o danno per scontata la necessità dellacomparizione della parte, può qui ribadirsi che la partecipazione dellaparte al primo incontro di mediazione si realizza:a) per le persone fisiche, mediante comparizione personale dellaparte, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poterisostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata;b) per le persone giuridiche, mediante partecipazione di unsoggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito deinecessari poteri sostanziali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n.28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità deidiritti controversi, fermo restando che la procura non devenecessariamente essere conferita con riferimento alla singolacontroversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi.Resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, laparte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentantesostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore,privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché siasoddisfatta la condizione di procedibilità.Quanto precede, tuttavia, non significa che, al primo incontro dimediazione devono necessariamente comparire, in una delle modalitàsopra indicate, entrambe le parti (o tutte le altre parti, nel caso in cuial procedimento partecipino più parti). La condizione di procedibilitànon è collegata: né al mero avvio formale della mediazione, né allapartecipazione di entrambe le parti in ogni caso, ma a un fatto giuridicoben preciso, che questa Corte chiama “esperimento del procedimentoNumero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/2026di mediazione” Questo “esperimento” richiede sempre: che il primoincontro si tenga, e che al primo incontro vi sia la comparizionequalificata di almeno una parte.La ragione è semplice: è sufficiente la comparizione di una solaparte (generalmente la parte che ha introdotto il procedimento) inquanto l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazionedi bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente nonpresentandosi. Opinare diversamente significherebbe rendere ilconvenuto arbitro della procedibilità. La comparizione della partechiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha uneffetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzionipreviste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4-bis, e 12bis del d.lgs. n. 28 del 2010.Per le ragioni che precedono, le parti devono comparire,personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistitedai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010)all’incontro con il mediatore. Con la conseguenza che:-nel caso in cui il procedimento di mediazione non vengainstaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delleparti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha attivato ilprocedimento), la domanda giudiziaria diviene improcedibile;-nel caso invece in cui il procedimento venga instaurato e la parteche lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore,non compaia l’altra parte (o non compaiano le altre parti)personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domandaè sì procedibile, ma detta parte non comparsa (o dette parti noncomparse) incorre (o incorrono) nelle sanzioni di legge.Applicando tali principi al caso di specie, risulta che ilprocedimento di mediazione, disposto dal giudice, è stato ritualmenteinstaurato e si è svolto con la partecipazione della parte istante, mentrela controparte ha scelto di non prendervi parte. Ne consegue che laNumero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/2026condizione di procedibilità deve ritenersi avverata e che correttamentei giudici di merito hanno escluso l’improcedibilità della domanda.Le conclusioni sopra raggiunte trovano conferma in una letturasistematica dell'istituto, che vale qui esplicitare.In primo luogo, la natura della mediazione richiede cheall'incontro davanti al mediatore siano presenti le parti —personalmente o tramite rappresentante sostanziale — poiché l'istitutomira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine diverificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questafinalità implica necessariamente un'interazione immediata tra le partidavanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non èstrutturalmente in grado di assicurare.In secondo luogo, non avrebbe senso imporre lo svolgimento delprimo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di unainformativa che i difensori, per definizione, già conoscono: su di essi,del resto, la legge pone l'obbligo di fornire al cliente, primadell'instaurazione del giudizio, l'informazione prescritta dall'art. 4,comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, il che presuppone una pienaconsapevolezza della natura e delle finalità dell'istituto.In terzo luogo, e con argomento di carattere testuale esistematico, la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8del d.lgs. n. 28 del 2010 — che prevedono che le parti esperiscano ilprocedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati" — implicauna distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore chela assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorchémunito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione diprocedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli diparte e di suo assistente.In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguenteprincipio di diritto:Numero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/2026 In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudiceai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità delladomanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento delprocedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Talecondizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzial mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione delprocedimento compaia personalmente ovvero tramite unrappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esitodi detto incontro, anche manifestare legittimamente la propriaindisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario losvolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Neconsegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo diuna delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé,l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento sisia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condottarileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art.8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessunadelle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite unrappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e lacondizione di procedibilità non può dirsi avverata .4. Inammissibili o infondati sono anche tutti gli altri motivi.4.1. Il secondo motivo, sulla determinazione del canone ERP esull’onere di specifica contestazione, è inammissibile.Con esso il ricorrente denuncia la violazione della normativaregionale in materia di edilizia residenziale pubblica e dell’art. 2697c.c., assumendo che i canoni richiesti dall’ente locatore sarebbero statideterminati in misura non conforme ai criteri legali di commisurazioneal reddito.La censura si risolve, tuttavia, in una critica all’accertamento difatto compiuto dal giudice di merito.Numero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/2026La corte di merito ha rilevato che il ricorrente, pur avendoprodotto documentazione reddituale, non ha indicato in modo puntualee intelligibile gli specifici errori di calcolo imputabili all’ente locatore, néha formulato un conteggio alternativo idoneo a consentire la verificadell’assunto difensivo.Tale valutazione, attinente alla sufficienza e specificità dellecontestazioni mosse alla pretesa creditoria, integra un apprezzamentodi merito sorretto da motivazione non apparente e, come tale, nonsindacabile in sede di legittimità. La dedotta violazione dell’art. 2697c.c. è, pertanto, solo apparente, risolvendosi nella sollecitazione a unadiversa valutazione delle risultanze istruttorie.4.2. Il terzo motivo, che verte sull’efficacia probatoria dell’avvisodi ricevimento e sull’interruzione della prescrizione, è infondato.La corte territoriale ha correttamente attribuito efficaciaprobatoria all’avviso di ricevimento della raccomandata del 2006,qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., idoneo afare piena prova, fino a querela di falso, dell’avvenuta consegna delplico, della data e dell’attività compiuta dall’agente postalenell’esercizio delle sue funzioni.A fronte di tale qualificazione, il mero disconoscimento dellasottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento non è sufficiente asuperarne l’efficacia probatoria, essendo necessaria la proposizionedella querela di falso. La corte di merito si è attenuta a un orientamentogiurisprudenziale consolidato, senza incorrere nelle violazioni di leggedenunciate.La censura, pertanto, non introduce una questione di dirittonuova o diversa, ma mira a rimettere in discussione la valutazioneprobatoria compiuta dal giudice di merito, inammissibile in sede dilegittimità.4.3. Il quarto motivo, che verte sulla procedura transattiva exL.R. Lazio n. 30/2002 e sul divieto di nova in appello, è inammissibile.Numero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/2026La corte territoriale ha qualificato come nuova l’eccezione relativaalla mancata comunicazione della possibilità di avvalersi dellaprocedura transattiva prevista dalla L.R. Lazio n. 30 del 2002, rilevandoche essa non era stata ritualmente proposta nel giudizio di primo grado.Tale qualificazione è corretta. La facoltà di accedere allaprocedura di definizione transattiva delle morosità si configura comediritto potestativo rimesso all’iniziativa dell’assegnatario e richiede unatempestiva manifestazione di volontà, non potendo essere rilevatad’ufficio dal giudice.Non si verte, pertanto, in ipotesi di nullità rilevabile d’ufficio néin materia sottratta al divieto di nova in appello.Ne consegue la corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c. da partedella Corte territoriale e l’inammissibilità della censura in questa sede.4.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, risultandoinfondati o inammissibili tutti i motivi dedotti, con conseguenteconferma della sentenza impugnata.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrentealla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi,oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Numero registro generale 30113/2022Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 9608/2026Data pubblicazione 15/04/2026ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina Rubino