CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla pena computata col provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce n. SIEP 2020/100 (n. cum. 56/2020). 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, oltre a riportare dati personali errati del condannato e a indicare che la pena da espiare era pari ad anni tre, giorni venti di reclusione, invece che ad anni due, mesi otto di reclusione, avrebbe del tutto omesso di considerare che lo stesso stava svolgendo una proficua attività imprenditoriale, come si evinceva dalle fatture depositate. Inoltre, nel ricorso si evidenzia che il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato 1) che il condannato si era allontanato dal Comune di residenza dei familiari (persone offese dei reati da lui commessi), 2) che lo stesso non si era reso responsabile di ulteriori illeciti penali e 3) che lo stesso stava stabilmente dimorando presso la casa dei coniugi Lei e Signore. Il Tribunale di sorveglianza, in sintesi, avrebbe rigettato l'istanza solo in forza della natura dei reati commessi da Bevilacqua. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari, ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui con tale istituto l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed ( elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Inoltre, se il giudice di merito ha accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alla probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative alla detenzione, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Nel caso si specie, il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha preso le mosse dai precedenti penali del condannato, quali indici sintomatici della sua personalità e della proclività al delitto, e ha considerato gli altri elementi agli atti, evidenziando che l'interessato non aveva domicilio stabile e che presentava una personalità non affidabile; rilievi con i quali il ricorrente non si è confrontato, sicché il ricorso si rivela inammissibile, perché non è pertinente alla motivazione specifica espressa nel provvedimento impugnato 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dalisi Enrico S