CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 29733/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 776/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3470/2025 [OSCURATO:PERSONA] - relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: — l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA] ed alla recidiva per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione delle parti di sentenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29733/2025 Roma, lì, 26/08/2025 divenute irrevocabili e dichiarazione di inammissibilità nel resto dei rispettivi ricorsi; — la dichiarazione d’inammissibilità dei restanti ricorsi, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.; uditi i seguenti difensori, per i ricorrenti rispettivamente indicati, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi, ribadendone i motivi: — avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; — avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; — avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; — avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; — avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. All’esito del giudizio d’appello, tutti i ricorrenti risultano condannati soltanto per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa armata (art. 416-bis, primo, secondo e quarto comma, cod. pen.), per aver fatto parte di formazioni camorristiche operanti nel territorio del quartiere di Napoli denominato “[OSCURATO:PERSONA] a Teduccio” (capo 1 dell’imputazione). Solamente il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole, altresì, dei delitti di detenzione e porto di arma comune da sparo, aggravati dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa di appartenenza (artt. 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, e 416-bis.1, cod. pen.: capo 7 dell’imputazione). Di sèguito, secondo l’ordine indicato in epigrafe, i motivi dei loro ricorsi, da essi proposti con atti dei rispettivi difensori. 2. [OSCURATO:PERSONA]. Esso si compone di sette motivi. 2.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in punto di correlazione tra imputazione e decisione, rilevandosi, in particolare: — che, in sede cautelare, il Tribunale del riesame aveva ritenuto – e la Corte di cassazione confermato – che il “cartello” tra i clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisse una manifestazione dell’attività illecita delle singole formazioni autonomamente intese, mentre la sentenza impugnata ritiene accertata l’operatività in autonomia di tre distinte consorterie camorristiche; — che, tuttavia, l’imputazione ricollega la forza d’intimidazione, come pure i singoli “reati-fine”, non alle singole compagini, bensì al cartello; — che solo quest’ultimo è descritto nel capo d’imputazione come munito delle caratteristiche tipiche di un’associazione mafiosa, mentre i singoli gruppi sono delineati solo sul piano dei relativi adepti e senza l’indicazione di una “mafiosità propria”. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono, poi, dedotti, con il motivo successivo, in ordine all’esistenza di un “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” ed alla connotazione mafiosa di esso. Premesso che la natura mafiosa di un’associazione criminale non può risiedere nelle intenzioni dei singoli aderenti, ma presuppone la c.d. “esteriorizzazione del metodo mafioso”, salvo che si tratti di formazioni che si pongano in rapporto di continuità con cosche storiche, sostiene il ricorso che l’affermazione per cui il “clan [OSCURATO:PERSONA]” non abbia mai cessato di esistere, contenuta in sentenza, sia priva si adeguato sostegno logico. Si rileva, a tal proposito: — che i collaboratori di giustizia, sulle cui dichiarazioni la Corte d’appello fonda il proprio assunto, hanno riferito di fatti anteriori al periodo in contestazione, di un’operatività del gruppo limitata al settore degli stupefacenti e dei mutevoli assetti del clan susseguitisi nel tempo (alleanze, scissioni, avvicendamenti di capi), non legittimando perciò l’inferenza di una continuità immutata di esso nel tempo; — che il riferimento in sentenza alla ripetizione di schemi operativi già attuati in passato è apodittico, nel momento in cui non si indica in alcun modo come il clan avrebbe agito nei tempi precedenti; — che tale è, pure, l’indicazione di una massiccia attività della compagine nel settore delle estorsioni, giacché, secondo i collaboratori di giustizia, le relative attività principali sarebbero state rappresentate dal commercio degli stupefacenti e dalle estorsioni ai soli esercenti di un mercato rionale; — che l’operatività autonoma di un “clan [OSCURATO:PERSONA]” è smentita dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale, già appartenente al “clan [OSCURATO:PERSONA]”, ha riferito che il capo di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA], dava direttive anche a due affiliati dei [OSCURATO:PERSONA]; da qui, peraltro, la contraddittorietà intrinseca della sentenza, perché, dando credito a tali dichiarazioni, si trarrebbe conferma dell’esistenza del “cartello”, invece negata dai giudici di merito. In conclusione, la sentenza si sarebbe limitata al rilievo della generica vocazione criminale del “clan [OSCURATO:PERSONA]”, senza accertarne la “dimensione camorristica”, dovendosi tener conto, per un verso, che la forza d’intimidazione non può limitarsi alla gestione violenta dei rapporti con altre formazioni criminali e, per l’altro, che non può comunque rilevare l’accertata contrapposizione violenta al “clan [OSCURATO:PERSONA]”, la quale è ascrivibile esclusivamente al “cartello” e non alle singole famiglie che lo componevano. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione della ricorrente al “clan [OSCURATO:PERSONA]” ed al suo ruolo direttivo all’interno di esso. La sentenza confonderebbe i diversi piani del ruolo da costei svolto in tale formazione criminale con quello ipoteticamente verticistico a lei ascrivibile in seno all’alleanza con gli altri clan, facendo arbitrariamente discendere in modo automatico il primo dal secondo. Il ricorso, quindi, passa in rassegna le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, muovendo per ognuno di essi le seguenti censure: — Nunziato: ha riferito di essere stato affiliato al “clan [OSCURATO:PERSONA]” e di aver partecipato ad alcune sparatorie verso esponenti del “clan [OSCURATO:PERSONA]” nel febbraio 2016, quando, però, l’alleanza tra i due gruppi sarebbe stata già operativa; inoltre, quegli ha indicato la [OSCURATO:PERSONA] come “punto di riferimento” per gli appartenenti al clan, tuttavia mancando qualsiasi riscontro in tale senso nelle pur imponenti intercettazioni eseguite durante le indagini; e, ancora, ha riferito che la ricorrente si occupava anche del traffico di stupefacenti, ma ella non è stata giammai coinvolta in procedimenti per tal specie di reati, in nessuna delle sue conversazioni intercettate v’è il minimo cenno a fatti di droga e, comunque, nessuno dei collaboranti ha indicato l’attività di “spaccio” come funzionale ad un’associazione a connotazione mafiosa o gestita con metodi mafiosi; — D’Amico: ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era coinvolta in attività usurarie, circostanza, tuttavia, che non troverebbe alcun riscontro probatorio e non è suffragata da precedenti condanne, non essendo, anzi, nemmeno ipotizzata dall’imputazione; — Gallo: l’ha indicata come moglie del capo-clan e reggente della cosca in assenza dello stesso, poiché detenuto; ma quest’ultimo, anziché con lo pseudonimo di “Girettiello”, col quale era comunemente chiamato, è stato da lui indicato come “Aglietiello”, nomignolo appartenente ad un diverso soggetto; — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: questi hanno reso dichiarazioni estremamente generiche. Inoltre, la sentenza non si sarebbe confrontata con la conversazione intercettata tra la ricorrente e tal Cavaliere, in cui ella dà atto della sua netta presa di distanza da quei contesti criminali, essendo andata addirittura a vivere altrove. Con particolare riferimento, poi, alla qualità di “capo”, il ricorso evidenzia come i collaboranti Nunziato e D’Amico l’abbiano attribuita ad altre persone e come, in ogni caso, le sentenze di merito non descrivano con quali comportamenti ella l’avrebbe concretamente esercitata, non potendo detto ruolo risolversi in uno status inattivo. Dalle conversazioni intercettate, in realtà, emergerebbe che ella fosse un punto di riferimento dei familiari per motivi affettivi, piuttosto che per interessi criminali; in proposito, il ricorso richiama quei dialoghi in cui, per la risoluzione di alcuni problemi, ella invoca l’intercessione del proprio marito presso altri affiliati, mentre, se avesse effettivamente ricoperto il ruolo di vertice assegnatole, ogni decisione rilevante – si argomenta – sarebbe passata da lei e, per altro verso, non si sarebbe potuta allontanare dal luogo di operatività della cosca, come invece a un certo punto ha fatto. 2.4. La quarta doglianza consiste nel difetto di correlazione tra accusa e decisione anche con riferimento all’aggravante del carattere armato dell’associazione. Secondo l’imputazione, infatti, tale caratteristica avrebbe riguardato esclusivamente il “cartello” tra le anzidette famiglie camorristiche; ma, poiché, la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per aver fatto parte del “clan [OSCURATO:PERSONA]”, la Corte d’appello avrebbe dovuto chiarire se ed in quali termini le armi utilizzate dal “cartello” nelle azioni contro il comune clan avversario dei [OSCURATO:PERSONA] potessero ritenersi nella disponibilità delle singole compagini alleate. Di tanto, invece, in sentenza non v’è traccia e, peraltro, ciò dev’essere escluso per il gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], in quanto operante, in tesi, nei soli settori delle estorsioni ai commercianti e del traffico di stupefacenti, per i quali non è necessario il ricorso alle armi. A tanto si aggiunga che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai riportato condanne per reati afferenti le armi; che tali Grippo e Soropago, indicati da alcuni collaboranti come armieri del gruppo non sono nemmeno mai entrati nel processo; e che, infine, anche sotto questo profilo, la Corte distrettuale avrebbe dovuto tenere in considerazione la presa di distanza della ricorrente da quegli ambienti. 2.5. Il successivo motivo consiste nei vizi della motivazione in punto di considerazione della recidiva. La sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente omesso di rispondere al motivo di gravame con il quale s’invocava la disapplicazione della recidiva, in ragione della distanza nel tempo dei precedenti della ricorrente – l’ultimo dei quali risalente ad undici anni addietro – e del fatto che gli stessi non fossero indicativi di una maggiore pericolosità di costei. 2.6. Il sesto motivo è rappresentato dalla violazione della legge penale e processuale in tema di determinazione della pena per effetto del concorso tra recidiva ed aggravante del carattere armato dell’associazione. Il primo giudice aveva ritenuto più grave la recidiva, muovendo da una pena- base di dodici anni di reclusione, pari al minimo previsto dall’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., aumentandola a venti anni per la recidiva e, quindi, a ventuno, per l’aggravante specifica, applicata a norma dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.. La Corte d’appello è giunta alla medesima pena finale, ma, accortasi che l’aumento disposto in primo grado per la recidiva era superiore al limite del cumulo delle precedenti condanne, stabilito dall’art. 99, sesto comma, cod. pen., ha individuato quale circostanza aggravante più grave quella dell’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., ed è quindi partita da una pena-base di venti anni di reclusione, aumentandola di un anno per la recidiva, computata ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cit.. In questo modo, però, essa sarebbe incorsa in plurime violazioni della legge penale: a) per aver fissato la pena-base in misura ampiamente distante dal minimo (pari a quindici anni), senza offrirne un’adeguata spiegazione, in violazione di quanto imposto dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e di legittimità; b) per aver ritenuto circostanza aggravante meno grave la recidiva di cui al secondo e quarto comma dell’art. 99, cod. pen., per effetto del temperamento previsto dal successivo sesto comma, il quale, però, non incide sulla natura di circostanza ad effetto speciale di quella; c) per aver applicato l’aumento facoltativo dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., senza alcuna motivazione sul punto. 2.7. Da ultimo, si lamentano vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. La motivazione, relativamente a tale aspetto, sarebbe sostanzialmente inesistente, mentre la Corte d’appello avrebbe dovuto tener conto della dimensione territoriale ed operativa assai ristretta del clan, se rapportata ad altre consorterie della zona. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Questo imputato impugna la sentenza d’appello per due motivi. 3.1. In primo luogo, per violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di recidiva, lamentando: a) che la sentenza si sarebbe limitata a richiamare i suoi precedenti penali, senza spiegare perché gli stessi sarebbero sintomatici di un incremento della sua pericolosità sociale, poiché espressivi di una continuità delinquenziale significativa, come richiesto dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 35738 del 2010): le più recenti condanne da lui riportate, infatti, riguarderebbero reati di guida senza patente, del tutto eterogenei rispetto al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, mentre quelle per evasione e per reati contro il patrimonio risalirebbero nel tempo ad oltre dieci anni. b) che la sentenza violerebbe, inoltre, l’art. 99, quarto comma, cod. pen., avendo applicato un aumento di pena per recidiva nella misura di cinque anni di reclusione, superiore al cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti per delitti. 3.2. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono altresì dedotti, con il successivo motivo, in punto di diniego delle attenuanti generiche. La motivazione sarebbe generica, limitata a considerazioni astratte, senza valutazione di elementi favorevoli all’imputato. 4. [OSCURATO:PERSONA]. Questo ricorso propone quattro motivi. 4.1. Esso lamenta, anzitutto, la nullità della sentenza di primo grado e degli atti consequenziali, per omessa motivazione, dal momento che quella prima decisione sarebbe consistita nella pedissequa riproposizione dell’ordinanza di custodia cautelare, senza alcun riferimento a quanto evidenziato dalla difesa con memoria scritta ed in sede di discussione. 4.2. La seconda censura riguarda il difetto di correlazione tra contestazione e decisione, in quanto la prima afferiva alla partecipazione del ricorrente ad un “cartello” tra più clan con la qualifica di organizzatore, mentre, in sentenza, egli è stato ritenuto colpevole di partecipazione ad uno di quei gruppi e con il ruolo di semplice partecipe. 4.3. Il successivo motivo consiste nella violazione dell’art. 416-bis, cod. pen.. La sentenza, senza compiutamente esaminare i motivi di gravame, richiama due precedenti condanne definitive del ricorrente, una per partecipazione ad associazione camorristica e l’altra per un’estorsione in contesti mafiosi, ma entrambe – obietta la difesa – relative a periodi ampiamente precedenti a quello in contestazione. Inoltre, la Corte distrettuale valorizza le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tuttavia generiche e nessuna rappresentativa di un ruolo dinamico del [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio e funzionale al perseguimento degli scopi illeciti di questo, come invece sarebbe necessario per la configurazione di una condotta partecipativa (si cita giurisprudenza di legittimità a sostegno). Peraltro, con il gravame era stato evidenziato che, semmai [OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettivamente un partecipe di rango del gruppo camorristico in rassegna, sarebbe risultato incongruente il suo mancato riconoscimento da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], già vertici dell’ipotizzato clan avversario e poi divenuti collaboratori di giustizia: ma, sul punto, la sentenza d’appello non avrebbe risposto. 4.4. Da ultimo, vizi di motivazione vengono dedotti anche in punto di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori. Secondo i giudici d’appello, tali dichiarazioni troverebbero indiretta conferma in due episodi: la deflagrazione di una “bomba-carta” presso la pizzeria gestita dai figli di [OSCURATO:PERSONA]; i colpi d’arma da fuoco esplosi contro un’autovettura già a lui in uso. Replica il ricorso che tali accadimenti non sarebbero in alcun modo ricollegabili all’ipotesi d’accusa, in quanto: i figli del ricorrente sono completamente estranei a contesti criminali ed il loro esercizio commerciale è situato lontano dall’area di operatività del clan; mentre l’autovettura non solo era stata venduta da [OSCURATO:PERSONA] già un anno prima di quel fatto ad un terzo, erroneamente indicato in sentenza come suo cugino, ma era stata, altresì, in uso precedentemente anche alla figlia del ricorrente, coniugata con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], non potendosi perciò escludere che fosse stato quest’ultimo il reale obiettivo di quell’atto intimidatorio. 5. [OSCURATO:PERSONA]. Per lui hanno proposto separati atti d’impugnazione entrambi i suoi difensori. 5.1. Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 5.1.1. Egli deduce, anzitutto, violazione di legge e vizi di motivazione nella parte relativa alla ritenuta colpevolezza. La motivazione sarebbe solo apparente, risolvendosi in un generico rinvio alle argomentazioni del primo giudice, senza una reale disamina dei motivi di gravame. Essa avrebbe valorizzato esclusivamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], tuttavia rimaste prive di riscontri, mentre avrebbe trascurato di pronunciarsi sul mancato riconoscimento del ricorrente da parte degli altri collaboranti escussi. 5.1.2. Violazioni di legge vengono altresì dedotte, con il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio. La pena sarebbe stata determinata in misura distante dai minimi ed eccessiva, giustificata con formule standard e senza tener conto dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., trascurando il complessivo episodio delittuoso, la personalità del reo ed il suo positivo comportamento processuale, per aver scelto il rito abbreviato. Analoghi rilievi vengono poi mossi alla scelta di non riconoscere le attenuanti generiche e di tener conto, invece, della recidiva. 5.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], invece, rassegna cinque censure. 5.2.1. In primo luogo, lamenta violazione di legge e vizi di motivazione nella parte relativa alla ritenuta colpevolezza dell’imputato per il delitto associativo. Anche in questo caso si contesta la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sarebbe avvenuta in violazione dei canoni di cui all’art. 192, cod. proc. pen., così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (che si cita). Si tratterebbe, infatti, di informazioni generiche, non contestualizzate nel tempo, nonché in contraddizione tra loro e rispetto ai risultati delle intercettazioni. In particolare, sarebbero state valorizzate le accuse del collaborante [OSCURATO:PERSONA], individuandosene il qualificato elemento di riscontro nella partecipazione del ricorrente al tentativo di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan rivale, dalla cui imputazione (capo 6) egli è stato però assolto con la stessa sentenza impugnata. Le informazioni offerte dai collaboranti, in sostanza, convergerebbero soltanto sull’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel “clan [OSCURATO:PERSONA]”, senza l’indicazione di alcun elemento specifico da cui poter ricostruire la sua affiliazione, il periodo della sua ipotetica partecipazione e le mansioni da lui svolte, nella prospettiva della natura necessariamente dinamica della partecipazione associativa. Il ricorso, quindi, passa in rassegna singolarmente quelle dichiarazioni, rilevando come diversi collaboratori abbiano fallito il riconoscimento fotografico del ricorrente e come, a seconda dei casi, il relativo contributo informativo riguardasse fatti già coperti da sentenze di condanna od indicazioni generiche; in particolare, poi, la difesa si sofferma sul racconto del predetto [OSCURATO:PERSONA], la cui confusione ha condotto all’assoluzione del ricorrente dal tentativo di omicidio in suo danno, non potendo perciò non riverberarsi negativamente anche sull’attendibilità delle sue accuse di partecipazione al clan rivale. 5.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono dedotti anche nella parte relativa alla ritenuta qualità di organizzatore del [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio. La sentenza gli ha attribuito un ruolo di “preminenza”, con affermazione tanto stringata, quanto apodittica, che trascura le dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha inserito il ricorrente in un sottogruppo guidato da altri soggetti, a loro volta subordinati al capo-clan, con un grado di responsabilità non diverso da quello di altri coimputati ritenuti in sentenza semplici partecipi (ad esempio, l’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). 5.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione, con il terzo motivo, vengono lamentati anche in ordine al giudizio di colpevolezza per la detenzione ed il porto della pistola, di cui al capo 7) dell’imputazione. Si tratterebbe – secondo l’accusa – dell’arma ch’egli avrebbe utilizzato in occasione del già ricordato tentativo di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso ripercorre le risultanze probatorie su cui poggiava l’imputazione per tale reato (dichiarazioni della vittima ed una conversazione in carcere tra [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan alleato dei [OSCURATO:PERSONA], ed il proprio nipote) nonché le ragioni, fatte proprie dai giudici d’appello, che hanno condotto alla pronuncia liberatoria del [OSCURATO:PERSONA], accusato di essere uno dei componenti del relativo commando; quindi, poiché si tratterebbe degli stessi elementi di prova su cui si fonda il connesso addebito in materia di armi, l’insufficiente capacità dimostrativa di essi – si conclude – non potrebbe che condurre al medesimo esito anche per tale imputazione. 5.2.4. Gli stessi vizi inficerebbero la sentenza nella parte riguardante la ritenuta aggravante del carattere armato dell’associazione. Mancherebbe, a tal fine, qualsiasi elemento di prova della conoscenza o dell’ignoranza colpevole del ricorrente circa l’utilizzo o la disponibilità di armi da parte della consorteria di ipotetica appartenenza. La relativa aggravante gli sarebbe stata erroneamente riconosciuta quale effetto automatico di tale supposta appartenenza, trascurando anche la sua condizione di detenzione. 5.2.5. Vizi di motivazione, infine, sarebbero ravvisabili anche in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena. Si tratterebbe di una motivazione apparente, ripiegata su quella del primo giudice, consistente in riferimenti di puro stile alla gravità dei fatti e che viola l’obbligo del giudice di adeguare la pena al fatto concreto, mancando la puntuale giustificazione necessaria in caso di pena distante dai minimi edittali. 6. [OSCURATO:PERSONA]. Esso si articola in tre motivi. 6.1. I primi due – nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione e difetto di correlazione tra accusa e sentenza – sono identici ai corrispondenti motivi del ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], suo suocero, illustrati ai precedenti §§ 4.1 e 4.2. 6.2. Il terzo consiste nel vizio della motivazione riguardante la ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione. La Corte d’appello – si sostiene – ha eluso il motivo di gravame consistente nel fatto che, durante il periodo oggetto di contestazione, [OSCURATO:PERSONA] sia stato ininterrottamente ristretto, in carcere o all’interno di una comunità terapeutica sita a Nola. Si legge in sentenza che il periodo di restrizione non coincide con quello della contestazione, che la privazione della libertà non è di per sé indicativa di una dissociazione e che, pertanto, tale dato non contraddice le accuse provenienti dai collaboranti. Ma – replica il ricorso – le sole dichiarazioni riferibili ad un periodo di libertà di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia antecedente a quello dedotto in contestazione, sono quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], mentre le altre si riferiscono a fatti accaduti allorché quegli era comunque sottoposto a misure restrittive, anche se non carcerarie, risultando perciò inconciliabili con l’inesistenza di qualsiasi contestazione a suo carico per violazione delle relative prescrizioni. 7. [OSCURATO:PERSONA]. Questo ricorso si compone di cinque motivi. 7.1. Vengono dedotti, per primi, vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si passano in rassegna quelle valorizzate in sentenza, rilevando come esse si presentino generiche e, in vari casi, riferite a periodi antecedenti a quelli oggetto di contestazione. Si evidenziano, tra di esse, quelle di tale [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA] durante una comune detenzione, ma che questi gli aveva sempre negato di far parte del clan, tenendo quindi un comportamento inspiegabile per un ipotetico affiliato. Il ricorso si sofferma particolarmente, poi, sulle dichiarazioni del collaborante Nunziato, che è l’unico ad aver accusato [OSCURATO:PERSONA] di uno specifico “reato-fine” del sodalizio, ovvero l’estorsione al titolare di un panificio, contestata al capo 11) dell’imputazione, dalla quale, però, quegli è stato assolto con la stessa sentenza oggi impugnata, per non aver commesso il fatto. Oltre a trattenersi sulle ragioni per le quali la ricostruzione di quel singolo episodio, offerta dal collaborante, non sarebbe stata attendibile, la difesa ricorrente deduce che comunque non sarebbe possibile da quelle dichiarazioni trarne una diversa: ne deriverebbe la intrinseca contraddittorietà della sentenza là dove ha confermato l’esistenza del reato, ma ha escluso che vi avessero concorso coloro che Nunziato aveva indicato come propri correi, tra i quali [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, l’assoluzione da tale addebito farebbe venir meno l’ipotetico riscontro dell’appartenenza al sodalizio per effetto della commissione di uno dei “reati-scopo”. E, ancora, si rileva che nessuno dei collaboranti indicati nelle sentenze di merito che hanno riferito sul “clan [OSCURATO:PERSONA]” (se ne citano quindici) ha menzionato [OSCURATO:PERSONA], né di lui si fa parola nelle informative di reato o qualcuno parla di lui nelle conversazioni intercettate. Quanto a queste ultime, in una delle due citate in sentenza, egli viene menzionato genericamente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale lo legano, però, soltanto rapporti familiari, essendo cognati tra loro; mentre, nell’altra, vi è un generico riferimento del capo-clan [OSCURATO:PERSONA] a “[OSCURATO:PERSONA]” che dovrebbe “fare il servizio di ieri”, ma nulla consentirebbe di ritenere che quegli si riferisse a [OSCURATO:PERSONA] e che il “servizio” consistesse in un’attività illecita. 7.2. Anche questo ricorrente lamenta, poi, la violazione dell’art. 521, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra contestazione e decisione. L’addebito – si sostiene – riguardava la partecipazione al “clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]”, mentre l’affermazione di responsabilità è intervenuta per l’appartenenza al “clan [OSCURATO:PERSONA]”, non specificata nel capo d’imputazione, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata. La consorteria criminale ipotizzata nell’imputazione, dunque, non esisterebbe, perché gli imputati sono stati poi condannati quali appartenenti a quelle singole compagini e, pertanto, il fatto accertato sarebbe diverso da quello contestato. 7.3. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono, poi, segnalati in relazione al computo della recidiva. La sentenza difetterebbe completamente, sul punto, della necessaria motivazione sul collegamento dei fatti in giudizio con quelli oggetto delle precedenti condanne, sì da risultare espressivi di una maggiore pericolosità dell’imputato. Piuttosto, rileva la difesa che quei precedenti non sarebbero specifici e riguarderebbero fatti risalenti ad otto anni addietro, come pure che, in questo processo, l’imputato rivestirebbe comunque un ruolo marginale, essendo peraltro estraneo a qualsiasi “reato-scopo”. 7.4. Tali aspetti avrebbero meritato attenzione – si deduce con il successivo motivo – anche ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la sentenza ne ha del tutto pretermesso la valutazione, nonostante una specifica doglianza sul punto, mentre ha dato rilievo in senso negativo alla mancata ammissione degli addebiti, quando invece nessuno nocumento può derivare ad un imputato dall’esercizio del proprio diritto al silenzio. 7.5. L’ultima doglianza consiste nel difetto di motivazione sul riconoscimento dell’aumento di pena ex art. 63, quarto comma, cod. pen.. La sentenza di primo grado non chiariva se fosse stata ritenuta la contestata aggravante del carattere armato dell’associazione mafiosa, giacché, nella descrizione del fatto contenuta nel capo d’imputazione, mancava ogni riferimento all’uso di armi, né vi era un accenno nella relativa motivazione. Al motivo d’appello sul punto, tuttavia, la Corte distrettuale non avrebbe risposto, limitandosi a ribadire che l’associazione avesse carattere armato e ad applicare l’aumento di pena per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale. 8. [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico ma articolato motivo, la difesa ricorrente denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla conferma della partecipazione di questo imputato al clan guidato da suo zio [OSCURATO:PERSONA] e, a tal fine, passa in rassegna le emergenze probatorie valorizzate in sentenza. 8.1. Quanto alle conversazioni intercettate, la Corte distrettuale non avrebbe risposto, neppure implicitamente, alle censure di genericità, inconcludenza, mancanza di riferimenti ad attività illecite ed estraneità dei relativi fatti al perimetro cronologico della contestazione. Si osserva, in particolare, che: a) quella tra [OSCURATO:PERSONA] ed il proprio nipote attesterebbe la presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso quella che viene indicata la “roccaforte” del clan, ma non permette di escludere che essa fosse determinata dal mero legame familiare, come la stessa sentenza ha ritenuto per altri imputati, assolvendoli dall’addebito partecipativo; b) il riferimento al ricorrente e ad un’altra persona come i soli “fedelissimi nostri”, compiuto dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA] durante un colloquio in carcere con quest’ultimo, aveva riguardo esclusivamente al legame affettivo di tipo familiare: del resto, la stessa sentenza ritiene affiliati al clan altri soggetti, talché finirebbe per contraddirsi, se quell’affermazione dovesse interpretarsi diversamente; c) quelle conversazioni sulla base delle quali la sentenza impugnata ritiene che il ricorrente sia stato tra i pochissimi ad andare a prendere lo zio [OSCURATO:PERSONA] dal carcere al momento della rimessione in libertà ed a partecipare al relativo festeggiamento, in realtà, non proverebbero tali circostanze, in quanto avvenute in giorni differenti; in ogni caso, non permettono di escludere che, se effettivamente accaduto, tanto sia stato determinato da meri legàmi familiari e non mafiosi, come logicamente si evince dal fatto che nessuno degli altri soggetti citati in quei dialoghi con riferimento all’organizzazione dei festeggiamenti sia stato imputato di partecipazione all’associazione. 2. Gli stessi limiti la motivazione della sentenza presenterebbe in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Tra questi, tale Gallo ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] si occupava di “passaggi di droga”, che non faceva parte del “gruppo di fuoco” della cosca e che, all’interno di questa, era una sorta di factotum. Replica il ricorso: che egli è stato assolto dall’imputazione di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; che altro collaborante, tale [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan avversario, ha riferito di averlo visto a bordo delle motociclette in occasione di alcuni loro conflitti a fuoco; che il ruolo di “factotum” è generico e ritenuto insufficiente, dalla sentenza impugnata, per altri imputati, ad integrare una condotta partecipativa, per la quale – secondo la stessa Corte d’appello – è necessaria l’attribuzione di un ruolo specifico. Inoltre, la Corte ha ritenuto che costituisse pregnante elemento di riscontro la condanna definitiva del [OSCURATO:PERSONA] per un episodio di estorsione riguardante il recupero di crediti usurari, aggravato a norma dell’art. 416-bis.1, cod. pen.. Così, però, secondo la difesa, non potrebbe ritenersi, giacché la relativa sentenza ha escluso, per quel reato, la finalità agevolativa mafiosa, ravvisando esclusivamente l’impiego del metodo mafioso. Da ultimo, nessun rilievo potrebbe assegnarsi alle dichiarazioni di altro collaboratore, tale D’Amico, secondo cui il ricorrente farebbe parte del clan ed addirittura lo gestirebbe, trattandosi di affermazioni generiche e, quanto al ruolo di vertice, non solo non confermate da nessun altro collaboratore, ma esulanti dalla stessa imputazione. 9. [OSCURATO:PERSONA]. Questo ricorso è sorretto da sei motivi. 9.1. I primi due – in tema, rispettivamente, di difetto di correlazione tra accusa e decisione e di inesistenza di un “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” munito di connotazione mafiosa – corrispondono testualmente alle doglianze rassegnate sui medesimi profili dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il loro comune difensore (retro, §§ 2.1. e 2.2). 9.2. Si deducono, poi, vizi di motivazione in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan ed al suo ritenuto ruolo di vertice. I collaboratori di giustizia lo descriverebbero essenzialmente come impegnato nel solo settore del traffico di stupefacenti, ciò che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non può valere ad integrare una partecipazione ad associazione mafiosa: tale condotta presuppone, infatti, la prestazione di un contributo apprezzabile e concreto del singolo all’operatività di una formazione criminale, nella consapevolezza della forza d’intimidazione da essa esplicata e con la volontà di avvalersene, o di potersene avvalere, e non solamente una semplice condivisione ideale del relativo programma criminoso. Le sentenza impugnata, invece, dà credito alle accuse del collaborante Nunziato, sostanzialmente eludendo le obiezioni difensive sulla generale inattendibilità di costui, che peraltro avrebbe descritto il “clan [OSCURATO:PERSONA]” come costituito interamente da “capi”, secondo una ricostruzione non recepita nemmeno nel capo d’’imputazione; inoltre, è sulle dichiarazioni di tale collaboratore che riposa l’assunto per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato, come mandante, nel settore delle estorsioni verso i commercianti, ma tale affermazione sarebbe contraddetta dall’assoluzione del medesimo dall’episodio di cui al capo 11), in danno di un panificio della zona. La Corte d’appello valorizza, poi, le dichiarazioni del collaboratore D’Amico, senza motivare sull’incongruenza delle stesse, specificamente dedotta in sede di gravame, con quelle di altro collaboratore, tale Battaglia, sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA] – affermato dall’uno, ma negato dall’altro – di intermediario per la risoluzione dei conflitti tra i loro rispettivi gruppi di appartenenza. 9.3. Con il quarto motivo, la mancanza di correlazione tra accusa e decisione viene lamentata anche con riferimento all’aggravante del carattere armato dell’associazione. In termini sostanzialmente identici alla medesima doglianza proposta per l’imputata [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso difensore (retro, § 2.4.), si rileva che, secondo l’imputazione, quella caratteristica avrebbe riguardato esclusivamente il “cartello” tra le anzidette famiglie camorristiche; ma, poiché, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per aver fatto parte del “clan [OSCURATO:PERSONA]”, la Corte d’appello avrebbe dovuto chiarire se ed in quali termini le armi utilizzate dal “cartello” nelle azioni contro il comune clan avversario dei [OSCURATO:PERSONA] potessero ritenersi nella disponibilità delle singole compagini alleate. Di tanto, invece, in sentenza non vi sarebbe traccia e, peraltro, ciò dev’essere escluso per il gruppo dei [OSCURATO:PERSONA], in quanto operante, in tesi, nei soli settori delle estorsioni ai commercianti e del traffico di stupefacenti, per i quali non è necessario il ricorso alle armi. 9.4. Il quinto motivo consiste nel vizio di motivazione in punto di riconoscimento della recidiva. È fuor da ogni logica – si sostiene – ritenere, come fa la Corte d’appello, che il delitto associativo in giudizio costituisca espressione della propensione al crimine già manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] ed attestata da precedenti condanne irrevocabili per lo stesso reato nonché per violenza privata aggravata dal metodo mafioso. Il precedente delitto associativo, infatti, riguarda un periodo lontano nel tempo (anni 1993-1998); la violenza aggravata potrebbe ritenersi reato “della stessa indole” se, per le circostanze del caso concreto (contesto, motivazioni e quant’altro), se ne accertasse la omogeneità delittuosa, verifica che, però, la sentenza ha omesso; diverso, poi, è il contesto spaziale in cui detti reati sarebbero stati commessi; e, infine, non sarebbe configurabile la recidiva nel quinquennio, in quanto l’ultima sentenza in ordine di tempo – quella relativa alla violenza privata – è divenuta irrevocabile a febbraio 2015 ed il reato associativo oggetto del presente giudizio è sì contestato con condotta perdurante, ma la sentenza non sarebbe riuscita a contestualizzare nel tempo la partecipazione del ricorrente. 9.5. Da ultimo, il ricorrente adduce vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che, sul punto, la motivazione sarebbe sostanzialmente inesistente. 10. [OSCURATO:PERSONA]. Sono quattro i motivi che esso rassegna. 10.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione in punto di ritenuta partecipazione all’associazione. Dei collaboratori di giustizia valorizzati in sentenza – si deduce – alcuni avrebbero reso dichiarazioni relative a periodi antecedenti alla contestazione; altri, affermazioni attinenti ad addebiti da cui il ricorrente è stato assolto; altri ancora, asserzioni vaghe e generiche; nessuno di essi, inoltre, avrebbe collocato nel tempo le riferite condotte di costui. [OSCURATO:PERSONA], poi, nel corso del suo esame, ha offerto ampie giustificazioni dei suoi contatti con altri indagati. La motivazione della sentenza, dunque, si fonderebbe essenzialmente su elementi già svalutati dal Tribunale del riesame in fase cautelare e, comunque, non consentirebbe d’individuare quale sarebbe stato il ruolo ricoperto dal ricorrente nell’àmbito del sodalizio. 10.2. La seconda doglianza consiste nella violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. La pena sarebbe stata stabilita sulla base dei più severi limiti edittali introdotti dalla legge n. 69 del 2015, quando, invece, l’unico collaboratore di giustizia che riferisce di condotte tenute dal ricorrente dopo tale periodo – tale Nunziato – è risultato inattendibile. 10.3. Si lamentano, poi, plurime violazioni di legge in punto di aumento di pena per recidiva. 10.3.1. Anzitutto, diversamente da quanto affermato in sentenza, i precedenti del ricorrente non sarebbero numerosi; inoltre, per il più recente delitto, in materia di stupefacenti, è intervenuta la riabilitazione, sicché l’unico delitto valutabile a tal fine risalirebbe a venticinque anni or sono. La Corte d’appello, poi, assume che l’imputato non avrebbe mostrato segni di ravvedimento, ma – si obietta – egli ha scelto il rito abbreviato, si è sottoposto ad esame e, in ogni caso, la resipiscenza non è un contegno esigibile, non potendosene perciò valutare negativamente l’assenza. Ciò varrebbe anche per il diniego delle attenuanti generiche. 10.3.2. La sentenza, inoltre, violerebbe l’art. 99, quarto comma, cod. pen., avendo ritenuto la recidiva specifica e reiterata, quando invece l’imputato ha subìto una sola condanna per partecipazione ad associazione mafiosa e non si può tener conto di quella per reati in materia di stupefacenti, essendo per essa intervenuta la riabilitazione. 10.3.3. Infine, risulterebbe violato anche l’art. 99, sesto comma, cod. pen., in quanto l’aumento di sei anni ed otto mesi di reclusione, applicato per la recidiva, supera la somma delle pene inflitte per le precedenti condanne, non potendosi tener conto di quella per la quale è poi intervenuta la riabilitazione, che estingue ogni effetto penale della condanna. 10.4. L’ultima censura consiste nella violazione dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., per avere la Corte d’appello apportato un aumento di pena in base a tale disposizione, tuttavia senza alcuna motivazione, invece necessaria in ragione della natura facoltativa di detto aumento. 10.5. La difesa ha altresì depositato memoria scritta, sostanzialmente ribadendo le ragioni del ricorso, ovvero, in sintesi: richiamo acritico, da parte dei giudici d’appello, delle dichiarazioni dei collaboranti, già svalutate dal Tribunale del riesame; contatti intrattenuti dal ricorrente con i coimputati solo per motivi familiari; travisamento dei dialoghi intercettati; mancata collocazione del ricorrente all’interno del sodalizio mafioso con un ruolo organico, preciso e stabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo di ricorso, in tema di correlazione tra imputazione e decisione, è inammissibile, perché manifestamente infondato, oltre che essenzialmente reiterativo del corrispondente motivo d’appello, respinto dalla Corte distrettuale con motivazione ampiamente persuasiva. Quei giudici, infatti, oltre a ricordare come la questione fosse stata già sollevata in sede cautelare e disattesa sia dal Tribunale del riesame che da questa Corte, hanno concluso anch’essi – come già prima il Tribunale – per l’esistenza di una cooperazione tra famiglie camorristiche, alleate nel perseguimento di alcune attività criminali nonché nella lotta contro il comune clan rivale dei [OSCURATO:PERSONA], ma pur sempre distinte, ed hanno correttamente evidenziato come il capo d’imputazione, pur parlando di «un’associazione di tipo mafioso denominata “clan [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA]”», contenesse una descrizione del fatto sostanzialmente conforme a quanto poi accertato nel processo, dato che indicava, per ciascuno dei vari imputati, l’appartenenza all’una od all’altra di quelle famiglie alleate (pagg. 12 s., sent.). È sufficiente aggiungere, allora, che, trattandosi di fenomeni illegali, perciò governati da regole empiriche ed informali, finisce per essere capziosa l’invocata distinzione tra il “cartello” e le singole componenti di esso, quasi che dall’insieme di queste fosse sorto un soggetto giuridico autonomo e diverso, essendosi semplicemente in presenza, piuttosto, di un’alleanza tra gruppi criminali già esistenti, stretta sulla base di una piattaforma di interessi comuni: proprio, cioè, come ipotizzato, seppur con una terminologia non perfettamente corrispondente, nel capo d’imputazione. Non va dimenticato, peraltro, che, in tema di correlazione tra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, pertanto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619). E, che l’imputata non sia stata concretamente in condizione di difendersi, nello sviluppo del processo, per l’incertezza della condotta contestatale, non lo deduce neppure la sua difesa. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano l’esistenza di un “gruppo [OSCURATO:PERSONA]” e, comunque, la sua connotazione mafiosa, è anch’esso inammissibile, per aspecificità. La doglianza consiste, infatti, di censure rapsodiche a singoli passaggi argomentativi della sentenza, eludendo, invece, un confronto critico complessivo con un compendio probatorio eterogeneo e ponderoso, rappresentato da precedenti giudiziari, conversazioni intercettate e plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che, pur provenendo da esperienze criminali differenti, in quanto soggetti sia precedentemente militanti nel gruppo, sia appartenenti a fazioni avversarie, hanno reso informazioni congruenti tra loro nel nucleo essenziale (vds. pagg. 76-87, sent.). Ne risulta un quadro probatorio ampiamente sufficiente a sorreggere la deduzione logica dell’esistenza di tale compagine mafiosa, perciò sottraendosi a censura il relativo capo della sentenza impugnata. Vale la pena qui rammentare – trattandosi di profilo che verrà in rilievo nella disamina anche di altri ricorsi – che il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch’essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Peraltro, l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Da tanto consegue che non sono censurabili nel giudizio di legittimità, se non entro i limiti appena esposti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. Minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono, dunque, dar luogo all’annullamento della sentenza, non costituendo vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. E’ solo l’esame del complesso probatorio, infatti, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (si vedano, a puro titolo d’esempio tra molte altre in termini, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). In conclusiva sintesi, allora, al giudice di legittimità spetta verificare che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente illogica, e cioè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno fondamentali incoerenze, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Quest’ultima, nello specifico, sul tema dedotto, soddisfa largamente tali requisiti. 1.3. Gli stessi limiti presenta pure la doglianza successiva, riguardante la partecipazione della ricorrente a quel clan. Il ricorso, infatti, si riduce alla prospettazione di un significato di singole asserzioni di alcuni collaboratori di giustizia diverso da quello attribuito loro dai giudici di merito, finendo perciò per chiedere a questa Corte una nuova valutazione di quei dati istruttori, che però – come s’è appena detto – esula dai suoi poteri. La sentenza impugnata, invece, illustra un quadro probatorio assai più vasto di quello attinto da tali censure, nonché ampiamente eloquente (pagg. 86-99), che non risulta neppure scalfito, sul piano logico, dai dati valorizzati in ricorso: il semplice mutamento di domicilio, cioè, della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia nient’affatto accompagnato da una sua effettiva presa di distanza da quei contesti criminali; e la necessità, per lei, in alcuni casi, di interloquire con il proprio marito e capo-clan allora detenuto, che sarebbe più logico interpretare, semmai, come una conferma del ruolo attivo di costei nelle scelte operative della cosca. Anche questo motivo di ricorso, dunque, risulta inammissibile. 1.4. Così dicasi, pure, per quello successivo, in punto di correlazione tra accusa e sentenza in ordine al carattere armato dell’associazione mafiosa, che – si deduce – sarebbe stato contestato per il “cartello”, mentre sarebbe stato riconosciuto per ciascuna delle singole compagini alleate. Si tratta di censura speciosa, ove si consideri quanto già rilevato in relazione all’analogo, ma più generale, primo motivo di ricorso. Nei contenuti, poi, essa è puramente reiterativa del relativo motivo d’appello, oltre che manifestamente infondata: da un canto, infatti, omette completamente di misurarsi con i plurimi dati dimostrativi della disponibilità di armi da parte specificamente del clan [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 103 s., sent.); dall’altro, una volta ritenuto che si era venuta a creare un’alleanza, una federazione tra cosche, risulta logicamente coerente la deduzione per cui la consapevolezza della disponibilità di armi per interessi comuni e finalità condivise sia sufficiente ad integrare l’aggravante anche per le componenti dell’organismo complesso e per gli aderenti a ciascuna di esse. Giova rammentare, in proposito, che l’aggravante del carattere armato dell’associazione mafiosa, di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o che lo ignori per colpa, assumendo rilievo, a tal fine, anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio (tra le tante consimili, Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010). E, nello specifico, non soltanto si trattava di gruppi criminali aderenti ad un’alleanza operante all’interno di una mafia “storica”, ma le armi da fuoco, oltre ad essere disponibili, sono state ripetutamente utilizzate nel corso di azioni violente contro il clan rivale. È del tutto logico concludere, allora, come hanno fatto i giudici di merito, che tutti gli aderenti ai diversi gruppi, ed a maggior ragione la [OSCURATO:PERSONA], in ragione del suo ruolo di primazia all’interno di uno di essi, avessero piena consapevolezza della disponibilità di quelle da parte delle compagini di rispettiva appartenenza e di quelle alleate. 1.5. Inammissibile, poi, perché funzionale ad un giudizio di puro merito, è anche il quinto motivo, in tema di motivazione sull’applicazione della recidiva. La spiegazione delle ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto di tener conto di tale circostanza nella determinazione della pena è presente, è dettagliata ed è persuasiva, avendo quei giudici evidenziato la pluralità e la specificità dei precedenti dell’imputata, nonché l’assenza di qualsiasi segnale di interruzione, nel tempo, del suo inserimento in quei contesti criminali, peraltro in posizione di rango: la deduzione per cui il reato in giudizio sarebbe espressivo di una perdurante, e quindi maggiore, pericolosità di costei si presenta, pertanto, logicamente ineccepibile. 1.6. Meritano di essere accolte, invece, le doglianze rassegnate con il sesto motivo di ricorso ed afferenti al trattamento sanzionatorio, relativamente al quale la sentenza impugnata dev’esser emendata sotto diversi profili. 1.6.1. Tanto deve dirsi, anzitutto, relativamente alla determinazione della pena-base, stabilita in venti anni di reclusione, a norma dell’art. 416-bis, secondo e quarto comma, cod. pen.. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, la decisione della Corte d’appello di fissare tale pena in misura significativamente distante dal minimo edittale (pari a quindici anni) è sufficientemente motivata, in ragione della gravità oggettiva della condotta e dei trascorsi criminali della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 173, sent., in fine). L’errore compiuto dai giudici d’appello risiede, piuttosto, nell’aver fissato tale pena di partenza – pur all’interno di una pena finale rimasta identica a quella irrogata in primo grado – in misura maggiore di quella stabilita dal Tribunale a norma del secondo comma dell’art. 416-bis, cit., e da esso poi aumentata sempre a venti anni, ma non in base al successivo quarto comma, bensì per effetto della recidiva qualificata. Una siffatta operazione non è consentita. Nel giudizio di appello, il divieto di c.d. “reformatio in peius” della sentenza impugnata dall'imputato, stabilito dall’ art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione: sicché il giudice di appello, qualora, per effetto di valutazioni riguardanti le circostanze del reato, irroghi una sanzione complessiva uguale od inferiore a quella applicata in primo grado, comunque non può fissare la pena-base in misura superiore rispetto a quella stabilita dal primo giudice (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066); l’accoglimento dell'impugnazione del solo imputato, infatti, in ordine ad una delle componenti del trattamento sanzionatorio, non può essere neutralizzato da improprie forme di "compensazione" con altro punto ad esso inerente (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539). 1.6.2. Il rilevato errore dei giudici d’appello trae origine da un’ulteriore e pregiudiziale lettura normativa inesatta, riguardante il disposto dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., che disciplina il concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, quelle, cioè, che comportano un aumento di pena superiore ad un terzo: per quanto qui interessa, la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e l’associazione mafiosa armata (artt. 99, quarto comma, e 416-bis, quarto comma, cod. pen.). Secondo quella disposizione, qualora concorrano circostanze di tal specie, deve trovare applicazione soltanto la pena stabilita per la «circostanza più grave», pur potendo il giudice aumentarla. Si tratta di stabilire, allora, secondo quale criterio debba compiersi tale valutazione di maggiore gravità: se, cioè, tanto debba avvenire sulla base di un parametro generale ed astratto, che abbia quale suo esclusivo riferimento la misura edittale della pena nel massimo teoricamente applicabile e, a parità di massimo, quella più elevata nel minimo; oppure se detta valutazione debba calibrarsi sul caso concreto, tenendo conto degli effetti della complessiva disciplina delle circostanze del reato sulla pena applicabile nella specifica situazione oggetto di giudizio. La risoluzione della questione, nel caso in esame, è decisiva. Difatti, se si seguisse il criterio formale, la circostanza “più grave”, perché teoricamente capace di condurre ad una pena massima più elevata, dovrebbe individuarsi nella recidiva: la pena edittale massima di cui all’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., pari a diciotto anni di reclusione, aumentata di due terzi a norma del precedente art. 99, quarto comma, raggiungerebbe, infatti, i trent’anni, mentre quella prevista dalla combinazione del secondo e del quarto comma dello stesso art. 416-bis si fermerebbe a ventisei anni. Diverso sarebbe l’esito se, invece, dovesse considerarsi la specifica situazione dell’imputata, giacché l’anzidetto aumento di pena per recidiva stabilito in via generale verrebbe limitato dal criterio di temperamento fissato dal sesto comma del medesimo art. 99, a tenore del quale il relativo aggravio di pena non può superare il cumulo di quelle irrogate all’imputato con le sentenze di condanna tenute in considerazione ai fini della recidiva. Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che, nella determinazione della circostanza “più grave”, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., debba darsi rilievo alla misura della pena edittale, senza tener conto delle variabili del caso specifico e, quindi, della pena in concreto irrogabile. In questo senso, del resto, si sono già espresse le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), evidenziando come si tratti di soluzione ermeneutica maggiormente rispettosa dei principi costituzionali di uguaglianza e di soggezione del giudice soltanto alla legge (artt. 3 e 101, secondo comma, Cost.) e richiamando a loro sostegno l’elaborazione giurisprudenziale formatasi, in particolare, sull’identico predicato contenuto nell’art. 81, primo comma, cod. pen., in materia di misura della pena per il reato continuato e per il concorso formale di reati (per tutte, Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, Varnelli, Rv. 209485, su questo principio mai smentita dalla giurisprudenza successiva), ma anche nelle disposizioni processuali regolatrici della competenza per materia e di quelle relative all’applicazione di misure cautelari personali. Un’interpretazione differente di un identico concetto, espresso – se si ha riguardo particolarmente alla disciplina del reato continuato – con le stesse parole, da due disposizioni dello stesso corpo normativo ed entrambe relative alla determinazione della pena, non può, dunque, trovare spazio, “per la contraddizion che nol consente”, ove si tenga conto della primaria esigenza di sistematicità dell’ordinamento penale. La “sentenza Indelicato” non ha però risolto ex professo il tema rilevante ai fine della presente decisione: se, cioè, per stabilire se la recidiva costituisca la circostanza più grave, debba o meno tenersi conto della mitigazione della pena massima applicabile per effetto del sesto comma del citato art. 99. La soluzione negativa, ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], trova ulteriore conforto nel ragionamento seguìto dalle Sezioni unite di questa Corte anche in una più recente decisione (sentenza n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328), che, proprio con riferimento al limite dell'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen., ha statuito che esso non incide sulla qualificazione come circostanza ad effetto speciale della recidiva prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, né sugli effetti che da ciò derivano ai fini diversi dalla determinazione della pena. Si legge in quella sentenza che la natura di una circostanza del reato è sempre la stessa, mentre i dati normativi sostanziali rilevano sempre in due momenti: quello edittale, in cui si considera a certi effetti la pena stabilita in modo vincolato dalla legge; e quello giudiziale, in cui quella stessa pena è valutata nella sua discrezionale applicazione da parte del giudice (vds. pure Sez. U, n. 16 del 08/04/1998, Vitrano, Rv. 210709, in motivazione; Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674). V’è, dunque, «una chiara tendenza del legislatore a differenziare il momento della qualificazione di una circostanza nel contesto della sua incidenza astratta sulla determinazione della pena edittale di un determinato reato, rispetto al momento della determinazione degli effetti del relativo riconoscimento al momento della commisurazione della pena in relazione al caso concreto». Di qui – argomentano ulteriormente le Sezioni unite – l'aumento della pena in conseguenza della applicabilità del limite fissato dall'art. 99, sesto comma, cod. pen., non incide sulla natura della recidiva qualificata contestata ai sensi dell'art.99 c.p., secondo, terzo o quarto comma, la cui natura di circostanza aggravante ad effetto speciale resta, ad ogni effetto di legge, immutata. Infatti, «diversamente ragionando, non solo si arriverebbe a far derivare la definizione della natura della recidiva da un fattore individualmente variabile, perché soggettivamente condizionato dalla misura del cumulo delle pene risultante dalle precedenti condanne, che è entità contingente e differente per un imputato rispetto ad un altro; ma soprattutto si finirebbe per far dipendere la definizione della natura della recidiva dal diverso momento in cui se ne dovessero considerare gli effetti. […] Si avrebbe, così, una natura di quella circostanza aggravante "a geometria variabile": soluzione che, oltre a risultare contraria all'esigenza di certezza che deve ispirare ogni scelta di attribuzione di una qualificazione giuridica di un istituto giuridico e di delimitazione dei relativi effetti, potrebbe tradursi in irragionevoli applicazioni pratiche e, perciò, in inammissibili disparità di trattamento nei confronti di soggetti che si trovano in situazioni sostanzialmente assimilabili». La recidiva – conclude, dunque, la “sentenza Cirelli”, altresì citando precedenti in termini delle stesse Sezioni unite – «è circostanza caratterizzata da una marcata ambivalenza, desumibile dalla stessa sistematica del codice penale: atteso che dal complesso delle disposizioni codicistiche si evince come tale istituto possa esplicare una duplice funzione, potendo servire a determinati fini a condurre la sanzione finale oltre i tetti di pena fissati dalla comminatoria edittale, e, al contempo, ad assolvere alla funzione di commisurazione della pena, fungendo (al di là di ogni automatismo, contrario ai valori della Carta fondamentale) da strumento di adeguamento della sanzione al fatto, considerato sia nella sua obiettiva espressione che nella relazione qualificata con il suo autore. I presupposti operativi dell'istituto sono, cioè, diversi a seconda che gli effetti della contestazione di una forma recidiva qualificata vengano considerati nel corso del procedimento oppure ai fini della commisurazione della pena, in sede di adozione della sentenza finale di condanna». Sulla scorta di tali considerazioni, può allora essere enunciato il seguente principio di diritto, al lume del quale regolare il caso di specie: “in caso di concorso tra la recidiva qualificata di cui all’art. 99, secondo, terzo e quarto comma, ed altra circostanza ad effetto speciale, per stabilire la circostanza più grave ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., sulla base della pena edittale più elevata nel massimo o, a parità di massimo, nel minimo, non si tiene conto del limite di cui al sesto comma dello stesso art. 99, secondo cui l’aumento di pena per effetto della recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del delitto oggetto di giudizio”. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell’esistenza di un precedente contrario di questa Corte, reso proprio in un’ipotesi di concorso tra recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., ed aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., ed in base al quale, in tema di concorso di circostanze aggravanti speciali, per valutare la maggiore o minore gravità della recidiva rispetto ad una concorrente circostanza aggravante, occorre procedere ad una verifica in concreto, che consideri anche gli effetti dello sbarramento di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen.. (Sez. 2, n. 9365 del 13/02/2015, Bellitto, Rv. 263982). Si tratta, tuttavia, di una decisione che non può essere condivisa, perché non sorretta da un esame funditus dei riflessi di quello sbarramento sulla natura giuridica della recidiva e sulle conseguenze che ne deriverebbero ai fini diversi dalla commisurazione della pena in concreto, avendo la sentenza dato essenzialmente per scontato, senza quindi motivarlo, che, per l’individuazione della circostanza più grave, ai sensi del citato art. 63, quarto comma, la pena massima applicabile per effetto della recidiva dovesse tener conto anche della limitazione del sesto comma del successivo art. 99. 1.6.3. È fondata, inoltre, la doglianza per cui l’aumento apportato a norma dell’art. 63, quarto comma, cit., è praticamente privo di motivazione, invece necessaria (Sez. 2, n. 22763 del 10/07/2020, Gaudino, Rv. 279478; Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264904). 1.6.4. In conclusione, nel caso specifico, la pena dovrà essere determinata secondo la seguente scansione, senza superare, per ognuna delle relative componenti, la misura eventualmente stabilita dalla sentenza di primo grado: — pena base fissata a norma dell’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen.; — aumento per la recidiva contenuto nel limite dell’art. 99, sesto comma, cod. pen.; — eventuale aumento ulteriore a norma dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., per l’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, stesso codice, in misura non superiore ad un terzo della pena precedentemente aumentata e, comunque, all’aumento disposto per lo stesso titolo dalla sentenza di primo grado. Limitatamente, dunque, alla determinazione della misura della pena, la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio, affinché il giudice di merito proceda alle sue valutazioni nel rispetto dei princìpi indicati. 1.7. È inammissibile, infine, l’ultimo motivo di ricorso, in tema di negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura, infatti, è semplicemente enunciata, e quindi generica, nonché attinente a valutazioni di fatto, riservate al giudice di merito e qui censurabili soltanto nei limiti dell’arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza, sicuramente non ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata. 1.8. Dall’inammissibilità di tutte le doglianze relative al profilo della colpevolezza discende l’irrevocabilità della sentenza impugnata con riferimento all’affermazione della responsabilità penale dell’imputata. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo di ricorso, in tema di recidiva, è fondato. 2.1.1. Lo è, anzitutto, là dove lamenta la carenza di motivazione, la quale si risolve nel riferimento all’esistenza delle precedenti condanne (pag. 170, sent.), senza la necessaria verifica in concreto della maggiore riprovevolezza della condotta e della più elevata pericolosità del suo autore, in considerazione della natura dei reati, del tipo di devianza di cui essi sono il segno, della qualità e del grado di offensività dei comportamenti, della distanza temporale tra i fatti e del livello di omogeneità esistente tra loro e di ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza (vds. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). 2.1.2. Sulla scorta del certificato del casellario giudiziale dell’imputato, allegato in copia al ricorso, è possibile altresì rilevare la violazione dell’art. 99, sesto comma, cod. pen., in quanto l’aumento di pena applicatogli per la ritenuta recidiva di cui al precedente quarto comma, è superiore alla somma di quelle inflittegli con le precedenti condanne rilevanti a quel fine. 2.1.3. Su entrambi tali aspetti, dunque, la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio, onde consentire al giudice di merito di rideterminare la pena ritenuta equa con il supporto di adeguata motivazione. 2.2. È inammissibile, invece, l’ulteriore motivo di ricorso, in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non solo perché riguardante valutazioni di fatto, riservate al giudice di merito, ma altresì in quanto semplicemente enunciato, mancando del tutto dell’indicazione degli aspetti asseritamente favorevoli all’imputato che la Corte d’appello avrebbe trascurato. 2.3. Anche per questo ricorrente va dichiarata – a norma dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. – l’irrevocabilità del capo della sentenza impugnata relativo all’affermazione di colpevolezza, non avendo esso neppure formato oggetto di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Nessuno dei motivi di ricorso proposti da questo imputato può essere ammesso. 3.1. Il primo, con cui si chiede di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e degli atti ad essa successivi e consequenziali, è puramente specioso oltre che del tutto aspecifico. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la motivazione di quella decisione non è affatto assente, ma nemmeno semplicemente apparente, intendendosi per tale quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Peraltro, il ricorso neppure indica le deduzioni difensive che il primo giudice avrebbe trascurato di esaminare nella sua decisione, rimanendo perciò completamente inesplorato il tema, invece essenziale, della decisività delle eventuali lacune argomentative ai fini della tenuta logica complessiva della sentenza. 3.2. Quanto al secondo motivo, in tema di difetto di correlazione tra contestazione e decisione, non v’è altro da aggiungere rispetto a quanto osservato trattando dell’analoga censura rassegnata dall’imputata [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia (retro, § 1.1). 3.3. Il terzo motivo, con cui il ricorrente contesta l’affermazione della sua colpevolezza, è inammissibile per una pluralità di ragioni: perché, cioè, si limita essenzialmente a contestare la valutazione di alcuni dati probatori compiuta in sentenza, e quindi l’accertamento del fatto; e perché, inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui assume che i collaboratori di giustizia ne avrebbero delineato una semplice partecipazione statica – «di posizione», si dice – al sodalizio, quando invece gli stessi, come la sentenza compiutamente illustra (pagg. 59-61), hanno descritto comportamenti concretamente collaborativi tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], sui quali il ricorso glissa. 3.4. Non è consentito in questa sede – per i limiti del sindacato di legittimità dianzi illustrati trattando della posizione della [OSCURATO:PERSONA]: retro, § 1.2. – il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la valenza di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti, attribuita in sentenza ad alcuni episodi. Non solo, infatti, si tratta di obiezioni puramente assertive, di semplici manifestazioni di dissenso dalle valutazioni compiute da quei giudici, ma altresì esse attengono comunque alla valutazione del dato probatorio, che esula dai compiti e dai poteri del giudice di legittimità. 4. [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i ricorsi per lui proposti dai suoi difensori non superano la soglia dell’ammissibilità. 4.1. Quello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] contiene deduzioni generiche, consistenti sostanzialmente nella semplice manifestazione di opinioni dissenzienti da alcune valutazioni contenute nella sentenza impugnata. 4.2. Quanto ai motivi proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], i primi due, con cui si contestano il giudizio di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, la sua qualità di organizzatore nell’àmbito del “clan [OSCURATO:PERSONA]”, rassegnano doglianze puramente di merito e, nel complesso, non sufficientemente specifiche. Esse, infatti, attengono al significato probatorio attribuito in sentenza ad alcuni degli elementi raccolti in istruttoria, evitando un confronto critico sulla complessiva tenuta logica di una motivazione più ampia ed articolata, che poggia su dichiarazioni di collaboranti circostanziate, le quali narrano di episodi condivisi in prima persona col ricorrente, provengono da soggetti appartenuti allo stesso clan ma anche a quelli in conflitto e sono confortate da precedenti condanne qualificate, da intercettazioni tra la moglie del [OSCURATO:PERSONA] e quella del capo-clan [OSCURATO:PERSONA], e finanche da un suggestivo tatuaggio (pagg. 54-58, sent.), restituendo un percorso argomentativo, nel suo complesso, privo di qualsiasi flessione logica. 4.3. Il terzo motivo, consistente nella contraddittorietà della condanna per la detenzione ed il porto di una pistola utilizzata nel tentativo di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rispetto all’assoluzione del ricorrente – disposta con la medesima sentenza – dall’addebito di aver fatto parte del relativo commando, è manifestamente privo di fondamento, se non anche generico. Il ricorso, infatti, si limita a ripercorrere i motivi che hanno condotto all’assoluzione per quel reato, senza però misurarsi criticamente con le relative ragioni, considerando che essa è stata pronunciata non per essere stata accertata l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA] a quell’episodio, bensì per l’incompiuta dimostrazione del fatto che si fosse trattato di un tentativo di omicidio. La Corte d’appello, difatti, ha ritenuto di non disporre di sufficienti elementi per escludere che fosse stata, per esempio, una semplice azione dimostrativa, essendo invece indiscusso ed indiscutibile – per averlo affermato non soltanto la vittima, ma per averlo altresì commentato in carcere, nelle loro conversazioni intercettate, altri soggetti inseriti in quei contesti – che, in quell’occasione, furono effettivamente esplosi colpi d’arma da fuoco dai relativi autori. 4.4. Il quarto motivo, riguardante la ritenuta aggravante del carattere armato dell’associazione, è del tutto generico, risolvendosi sostanzialmente nella semplice affermazione dell’inesistenza dei relativi presupposti di legge, senza il benché minimo riferimento alle risultanze processuali. 4.5. L’ultima censura, in tema di misura della pena e di diniego delle attenuanti generiche, presenta una connotazione di puro merito, peraltro, relativa ad una pena-base stabilita nel minimo edittale previsto per la ritenuta fattispecie dell’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. (dodici anni di reclusione; vds. pag. 168, sent.). E’ utile, allora, ricordare – trattandosi di profilo interessante anche altri ricorsi – che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, tale onere motivazionale, che può ritenersi adeguatamente assolto anche attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244), è stato certamente adempiuto dalla Corte d’appello, che ha ragionevolmente ritenuto di dare rilievo al particolare allarme sociale connesso al tipo di reato, al ruolo fiduciario del ricorrente rispetto al capo- cosca, ai suoi precedenti penali anche per reati in materia di armi, all’assenza di qualsiasi revisione critica della propria condotta da parte sua. Quanto, poi, alla determinazione della pena, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della relativa congruità, a meno che essa non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e non sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere, peraltro, può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 5. [OSCURATO:PERSONA]. Anche questo ricorso è inammissibile. 5.1. Per i primi due motivi, ovvero nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione e difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto identici – come s’è detto in narrativa – ai corrispondenti motivi di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rinviare a quanto osservato per quest’ultimo (retro, §§ 3.1 e 3.2). 5.2. Il terzo, poi, con il quale il ricorrente si duole della sua ritenuta partecipazione al “clan [OSCURATO:PERSONA]”, costituisce motivo di puro merito, poiché riferito alla valenza probatoria di alcuni degli elementi valorizzati dai giudici d’appello e non all’incoerenza logica del percorso argomentativo seguìto da costoro. Peraltro, la doglianza presenta pure un profilo di genericità, perché si fonda sull’asserita inconciliabilità della detenzione del [OSCURATO:PERSONA] con la sua partecipazione alla cosca, ma, per un verso, omette di replicare al dato evidenziato dalla Corte distrettuale, per cui quegli sarebbe stato detenuto in carcere soltanto da agosto 2015 a febbraio 2016, e poi da febbraio 2019, a fronte di una contestazione assai più ampia sul piano temporale (da ottobre 2014, cioè, con permanenza); e, per l’altro, nulla dice sul concreto svolgersi delle misure custodiali extramurarie, cui egli sarebbe stato sottoposto medio tempore, non permettendo di apprezzare le ragioni per cui, in teoria, esse avrebbero potuto impedirgli di continuare ad essere parte attiva di quel gruppo criminale. Se a questo si aggiunge che costituisce dato di comune esperienza quello per cui la detenzione carceraria non è di per sé incompatibile con la perdurante militanza mafiosa pur in costanza di essa, risulta indiscutibile la manifesta inconsistenza della doglianza. 6. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo, con cui si lamentano vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in realtà non denuncia incoerenze logiche della relativa motivazione o travisamenti di risultanze probatorie decisive, per manifesto fraintendimento o per omessa valutazione delle stesse, come sarebbe consentito in questa sede; esso contesta, piuttosto, il significato dimostrativo attribuito dalla sentenza ad alcune di quelle acquisizioni, peraltro esaminandole partitamente e non nella loro reciproca combinazione, come invece la Corte d’appello correttamente ha fatto. È sufficiente osservare, allora, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate in sentenza sono plurime e sostanzialmente convergenti sul nucleo comune dell’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al clan della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e del suo coinvolgimento nel commercio illegale delle sostanze stupefacenti e nelle estorsioni, in particolare ai danni dei commercianti ambulanti e per le occupazioni abusive di alloggi (vds. pagg. 107 s.). Di conseguenza, considerando la rilevanza centrale di tali attività delinquenziali per la realizzazione di profitti finanziari e per il controllo del territorio, obiettivo primario e qualificante delle associazioni di tipo mafioso, la deduzione da esse della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a quella cosca, compiuta dalla Corte d’appello, si presenta del tutto lineare sul piano logico. 6.2. Sul secondo motivo, consistente nel difetto di correlazione tra imputazione e decisione, non v’è altro da aggiungere rispetto a quanto rilevato sull’identica doglianza proposta dall’imputata [OSCURATO:PERSONA], cui perciò si rinvia (retro, § 1.1.). 6.3. Merita di essere accolto, invece, il terzo motivo di ricorso, in tema di considerazione della recidiva, avendo la sentenza completamente omesso la necessaria indicazione degli elementi da cui inferire la maggiore riprovevolezza della condotta e la più accentuata pericolosità del reo, tali da giustificare il relativo aumento di pena (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; vds. pag. 170, sent., e retro, § 2.1.1.). Sul punto, la motivazione dev’essere, dunque, integrata, dovendosi perciò annullare la sentenza, con rinvio al giudice di merito, perché vi provveda. 6.4. Non è ammissibile, poiché esula dal sindacato riservato dalla legge alla Corte di cassazione, il successivo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata considerazione di alcuni aspetti, in tesi favorevoli, che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento di attenuanti generiche. Sul punto, si rinvia a quanto osservato in generale sul tema al precedente § 4.5, qui evidenziandosi solamente che la sentenza ha ragionevolmente valorizzato, a sostegno del diniego, il qualificato vissuto criminale dell’imputato e l’assenza di una revisione critica del proprio operato, che non significa necessariamente l’adozione di contegni confessori od altrimenti collaborativi in pregiudizio del proprio diritto al silenzio. 6.5. È fondato, infine, l’ultimo motivo di ricorso, limitatamente al difetto di motivazione dell’aumento di pena apportato dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., per il concorso tra la recidiva qualificata e l’aggravante del carattere armato dell’associazione mafiosa. Sulla configurabilità di tal ultima aggravante, la sentenza è inattaccabile, riportando le concordi emergenze derivanti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle conversazioni intercettate, oltre che dai numerosi episodi violenti e sostanzialmente incontestati (pag. 103). Nulla dice, però, come invece sarebbe stata tenuta a fare, sulle ragioni per le quali ha ritenuto equo apportare il relativo aumento di pena, che, in quanto facoltativo, dev’essere sorretto dall’indicazione delle relative ragioni (retro, § 1.6.3). Anche su quest’ultimo punto, quindi, la sentenza dev’essere annullata con rinvio. 6.6. Pure per [OSCURATO:PERSONA], infine, l’inammissibilità delle doglianze afferenti al giudizio di responsabilità comporta l’irrevocabilità della relativa statuizione, che dev’essere dichiarata a norma dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.. 7. [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una tipologia di ricorso non consentita in sede di legittimità, perché prospetta esclusivamente censure attinenti al significato ed alla valenza dimostrativa di singoli elementi di prova, che non possono interessare la Corte di cassazione, se non nei limiti del travisamento e dell’illogicità manifesta (si veda quanto più ampiamente osservato al precedente § 1.2). Vizi, questi ultimi, che non si riscontrano in alcun modo nella motivazione della sentenza riguardante la posizione di [OSCURATO:PERSONA]: una motivazione ampia, che non ha trascurato di considerare alcun elemento decisivo di segno divergente (non deducendo questo neppure il ricorso) e nella quale si saldano logicamente senza sforzo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli esiti delle intercettazioni di conversazioni (vds. pagg. 63-66). L’impugnazione, pertanto, dev’essere dichiarata inammissibile. 8. [OSCURATO:PERSONA]. Anche questo ricorso è inammissibile. 8.1. Come si è rilevato in narrativa, illustrandone i motivi (§§ 9.1. e 9.3 del ritenuto in fatto), il primo, il secondo ed il quarto replicano pressoché testualmente le medesime censure mosse dall’imputata [OSCURATO:PERSONA]: su tali punti, pertanto, è sufficiente rinviare a quanto osservato per costei (vds. precedenti §§ 1.1, 1.2 e 1.4). 8.2. Il terzo motivo, poi, con cui si contesta la ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al “clan [OSCURATO:PERSONA]” è manifestamente infondato e generico, poiché si sofferma soltanto su alcune delle emergenze probatorie illustrate in sentenza, trascurando di misurarsi criticamente con un compendio probatorio estremamente ponderoso, capace di sorreggere agevolmente, sul piano logico, il giudizio di colpevolezza di costui (vds. pagg. 76-87 e 99-103, sent.). 8.3. Il quinto motivo, in punto di considerazione della recidiva, è inammissibile perché oppone al giudizio della Corte d’appello sul punto valutazioni dissenzienti di puro di merito, senza criticarne la coerenza logica. Quest’ultima, peraltro, risulta indiscutibile, avendo la sentenza dedotto la qualificata pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] dai suoi precedenti specifici e per altri gravi reati comunque maturati all’interno di quei contesti mafiosi, lungo un arco di tempo pluriennale e senza comportamenti sintomatici di un ripensamento di tale sua scelta criminale (pag. 172). 8.4. Manifestamente infondato, ma, ancor prima, del tutto aspecifico, esaurendosi sostanzialmente nella semplice enunciazione, è l’ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce l’assenza di motivazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: motivazione, invece, presente e plausibilmente fondata sulle stesse ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto di dover tener conto della recidiva (pag. 172). 9. [OSCURATO:PERSONA]. Anche questo ricorso non può essere ammesso. 9.1. Il primo motivo, con cui il ricorrente si duole della sua ritenuta partecipazione alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA], propone esclusivamente censure di merito e generiche, contestando semplicemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, a fronte di una motivazione che valorizza plurime dichiarazioni accusatorie convergenti rese da quei collaboranti e non smentite da nessun’acquisizione probatoria di segno divergente (vds. pagg. 109 s., sent.). 9.2. Il secondo motivo, consistente nella contrarietà alla legge del trattamento sanzionatorio, poiché calibrato sui limiti edittali più elevati introdotti nel 2015, a fronte di una condotta fermatasi in precedenza, è inammissibile, anzitutto, per non essere stato proposto con l’appello, ma per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, non essendo ciò consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). In ogni caso, esso è manifestamente infondato, perché, nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, vi sono diversi riferimenti a condotte del [OSCURATO:PERSONA] successive al 2015. 9.3. Non possono essere ammesse neppure le diverse censure rassegnate, con il terzo motivo, in tema di recidiva. 9.3.1. Le ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto di dover apportare un aumento di pena per recidiva sono state rese esplicite, seppur sinteticamente (pag. 171, sent.), e le obiezioni difensive si risolvono in semplici asserzioni, peraltro afferenti al merito delle valutazioni e, quindi, non suscettibili di considerazione in sede di legittimità. 9.3.2. La recidiva specifica e reiterata sussiste, indipendentemente dalla condanna inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di stupefacenti, successivamente dichiarati estinti per effetto dell’esito positivo del suo affidamento in prova ai servizi sociali. Dal certificato casellario giudiziale, allegato in copia dallo stesso imputato al proprio ricorso, si rileva, infatti, che, prima della commissione del reato oggetto di giudizio, egli aveva riportato una condanna definitiva per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (irrevocabile dal 24 giugno 2005) ed un’altra per il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334, primo comma, cod. pen., irrevocabile dal 30 settembre 2008). La censura difensiva, dunque, è manifestamente infondata. 9.3.3. Non può essere ammessa, infine, benché teoricamente fondata, la doglianza riguardante la violazione del limite dell’art. 99, sesto comma, cod. pen., nella quantificazione dell’aumento di pena disposto per la recidiva. Anch’essa, infatti, è stata proposta per la prima volta soltanto con il ricorso per cassazione, incontrando perciò lo sbarramento del principio devolutivo che regola le impugnazioni. Né, peraltro, la relativa questione può essere rilevata d’ufficio da questa Corte, dal momento che, per un verso, a differenza di quanto accaduto per l’imputata [OSCURATO:PERSONA], il giudice d’appello ha modificato soltanto la quantificazione della pena, ma non la sua struttura; e, per l’altro, che non si tratta di pena illegale, tale potendo considerarsi solamente quella che ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). 9.4. Manifestamente infondato, infine, è pure l’ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’assenza della motivazione giustificativa dell’aumento di pena disposto a norma dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale. In effetti, il punto non è trattato ex professo in sentenza, ma la relativa giustificazione si ricava implicitamente, ma agevolmente, dalle ragioni – invece espressamente e specificamente indicate – per le quali i giudici d’appello hanno ritenuto di negare le attenuanti generiche e di tener conto, invece, della recidiva (precedenti penali numerosi, gravi e specifici, assenza di manifestazioni di ravvedimento: pag. 171). 10. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo inammissibili i relativi ricorsi, debbono essere obbligatoriamente condannati – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio delle loro doglianze, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della rispettiva penale responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]