Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 23624/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

d'assise d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Antonio Balsamo1.

Con il provvedimento di cui in epigrafe la Corte di assise di appello di Milanorigettava la richiesta avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 629, bis,c.p.p., di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza emessadalla Corte di assise di appello di Milano in data 19.7.2023, divenuta irrevocabilein data 12.12.2022, con cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta digiustizia in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art.630 cod. pen., in rubrica ascrittogli.2.

Avverso il provvedimento de quo, di cui chiede l’annullamento, ha propostoricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, nonché lacontraddittorietà e la carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata, per averela corte territoriale erroneamente ritenuto che egli avesse avuto effettivaconoscenza del procedimento instaurato a suo carico.Osserva in particolare il ricorrente che tale conoscenza, a differenza di quantoritenuto dalla Corte territoriale, non può essere desunta dalle tre nomine didifensori di fiducia agli atti effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di nomine tutteantecedenti all’emissione del decreto che dispone il giudizio richiesta dal PubblicoMinistero e alla data di notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare,collocandosi nella fase del procedimento e non del processo, frangente proceduralein cui il Samil sapeva di essere indagato, ma non imputato.3.

Con requisitoria scritta e conclusioni del 2.3.2026 del 27.11.2024, il Sostitutoprocuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.

AntonioBalsamo, chiede che il ricorso venga rigettato.4.

Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi infondati.5.

Come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella sua requisitoria scritta,che si condivide integralmente, alla quale nessuna replica è stata opposta dalladifesa del ricorrente, e che ragioni di economia processuale suggeriscono diriportare per esteso, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7428 del18/12/2024, dep. 24/02/2025, Rv. 287645 – 01) ha evidenziato come nel “dirittovivente”, sin dalla pronuncia delle SS.UU. n. 28912del 28/2/2019, Innaro, Rv.275716, si siano richiamate, in tema di processo in absentia, le pronuncesovranazionali (cfr.

Corte EDU sent. 18/5/2004 Somogyi c.

Italia; Corte EDU sent.10/11/2004, Sejdovic c.

Italia) secondo le quali la mancata conoscenza delprocesso non osti alla sua celebrazione quando l'imputato vi si sia deliberatamentesottratto.Nel medesimo solco interpretativo, la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n.23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv279420-01, ha rimarcato come sia possibile procedere alla celebrazione delprocesso anche se l'imputato ignori la vocatio in ius, nel caso in cui sia raggiuntala prova della sua volontaria sottrazione alla conoscenza del medesimo; e taleprova può derivare da indicatori "positivi" che il giudice di merito acquisisca evalorizzi secondo il proprio, prudente apprezzamento, caso per caso, utilizzandogli strumenti a disposizione per tale accertamento.

A titolo esemplificativo, lapronuncia in esame ha indicato, tra gli indici valutabili per ravvisare prova della"volontaria sottrazione" alla conoscenza del procedimento, anche "la manifestamancanza di diligenza informativa", pur non inquadrabile, di per sé sola e inassenza di altri elementi, in una "conclamata volontà di evitare la conoscenza degliDi particolare interesse deve essere considerato il passo della citata sentenza,secondo il quale va considerata la portata, ai fini della conoscenza del processo,della situazione "dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato oeletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelareovvero abbia nominato un difensore di fiducia".

Si tratta di situazioni chenecessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate.L'efficacia del mezzo straordinario di impugnazione è dunque subordinata allaverifica dell'impossibilità di collegare la mancata comparizione dell'imputato nelprocesso ad una sua volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti.Di indubbio rilievo, in proposito è un passaggio motivazionale della successivapronuncia delle Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, Lovric,Rv 280931-01, secondo cui l’art. 629 bis c.p.p. si pone in stretta correlazione conle previsioni dell'art. 420 bis c.p.p. e offre una forma di tutela all'imputato nonpresente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di unmezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria delcorretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggettoaccusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processostesso, ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzionedelle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne ilprocedere.Si è quindi riconosciuta la necessità che risulti quantomeno offerto un "principio"di prova, che può consistere nella illustrazione di circostanze di fatto chepossiedano un embrione di concretezza suscettibile di una verifica processuale -siano tali, insomma, da rendere credibile la mancata, incolpevole conoscenza delprocesso - e non rimangano circoscritte a mere affermazioni autoreferenziali o ageneriche proposizioni, fini a sé medesime (cfr. Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024,dep. 24/02/2025, Rv. 287645 – 01).In coerenza con la suesposta interpretazione sviluppata dalla giurisprudenza dilegittimità, il provvedimento impugnato ha riconosciuto la infondatezza delleistanze di rescissione del giudicato e remissione in termini sulla base di unaricostruzione delle vicende processuali in cui si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA], revocandole due precedenti nomine di difensori di fiducia, in data 4 Aprile 2022 avevanominato difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], effettuando l’elezionedi domicilio presso di lui e conferendogli anche la procura speciale per chiedere losvolgimento del processo con il rito abbreviato.

Il Procuratore della Repubblica indata 16 giugno 2022 aveva chiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizioed il giudice aveva fissato l'udienza preliminare per la data del 21 luglio 2022,notificando il decreto di fissazione dell'udienza al [OSCURATO:PERSONA] al domicilio da questi elettopresso il difensore.

Era stata quindi accolta la richiesta di rito abbreviato avanzatadal [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore munito di procura speciale, e alla successivaudienza del 12 dicembre 2022 il difensore di fiducia aveva prodotto le dichiarazionispontanee sottoscritte dal suo assistito in data 6 dicembre 2022.Si tratta di una esaustiva ricostruzione dell'iter processuale da cui è statalogicamente tratta la conclusione che le deduzioni svolte dal condannato in temadi mancata conoscenza del processo, nonché le accuse di falso rivolte nei confrontidell'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultano del tutto sguarnite di prova.Deve, pertanto, riconoscersi che il provvedimento impugnato risulta pienamentecoerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità attento a garantireun equo contemperamento tra l'inviolabile diritto dell'imputato ad essereconvenientemente avvisato della celebrazione del processo e l'esigenza di nonriconoscere dignità processuale alle forme di volontaria elusione della (o disottrazione alla) conoscenza del processo, mentre le obiezioni difensive appaionosfornite di ogni principio di prova consistente nella illustrazione di circostanze difatto tali da rendere credibile la mancata, incolpevole conoscenza del processo.6.

Al rigetto, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., alpagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'assise d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Antonio Balsamo1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la Corte di assise di appello di Milanorigettava la richiesta avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 629, bis,c.p.p., di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza emessadalla Corte di assise di appello di Milano in data 19.7.2023, divenuta irrevocabilein data 12.12.2022, con cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta digiustizia in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art.630 cod. pen., in rubrica ascrittogli.2. Avverso il provvedimento de quo, di cui chiede l’annullamento, ha propostoricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge, nonché lacontraddittorietà e la carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata, per averela corte territoriale erroneamente ritenuto che egli avesse avuto effettivaconoscenza del procedimento instaurato a suo carico.Osserva in particolare il ricorrente che tale conoscenza, a differenza di quantoritenuto dalla Corte territoriale, non può essere desunta dalle tre nomine didifensori di fiducia agli atti effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di nomine tutteantecedenti all’emissione del decreto che dispone il giudizio richiesta dal PubblicoMinistero e alla data di notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare,collocandosi nella fase del procedimento e non del processo, frangente proceduralein cui il Samil sapeva di essere indagato, ma non imputato.3. Con requisitoria scritta e conclusioni del 2.3.2026 del 27.11.2024, il Sostitutoprocuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. AntonioBalsamo, chiede che il ricorso venga rigettato.4. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi infondati.5. Come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella sua requisitoria scritta,che si condivide integralmente, alla quale nessuna replica è stata opposta dalladifesa del ricorrente, e che ragioni di economia processuale suggeriscono diriportare per esteso, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7428 del18/12/2024, dep. 24/02/2025, Rv. 287645 – 01) ha evidenziato come nel “dirittovivente”, sin dalla pronuncia delle SS.UU. n. 28912del 28/2/2019, Innaro, Rv.275716, si siano richiamate, in tema di processo in absentia, le pronuncesovranazionali (cfr. Corte EDU sent. 18/5/2004 Somogyi c. Italia; Corte EDU sent.10/11/2004, Sejdovic c. Italia) secondo le quali la mancata conoscenza delprocesso non osti alla sua celebrazione quando l'imputato vi si sia deliberatamentesottratto.Nel medesimo solco interpretativo, la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n.23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv279420-01, ha rimarcato come sia possibile procedere alla celebrazione delprocesso anche se l'imputato ignori la vocatio in ius, nel caso in cui sia raggiuntala prova della sua volontaria sottrazione alla conoscenza del medesimo; e taleprova può derivare da indicatori "positivi" che il giudice di merito acquisisca evalorizzi secondo il proprio, prudente apprezzamento, caso per caso, utilizzandogli strumenti a disposizione per tale accertamento. A titolo esemplificativo, lapronuncia in esame ha indicato, tra gli indici valutabili per ravvisare prova della"volontaria sottrazione" alla conoscenza del procedimento, anche "la manifestamancanza di diligenza informativa", pur non inquadrabile, di per sé sola e inassenza di altri elementi, in una "conclamata volontà di evitare la conoscenza degliDi particolare interesse deve essere considerato il passo della citata sentenza,secondo il quale va considerata la portata, ai fini della conoscenza del processo,della situazione "dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato oeletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelareovvero abbia nominato un difensore di fiducia". Si tratta di situazioni chenecessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate.L'efficacia del mezzo straordinario di impugnazione è dunque subordinata allaverifica dell'impossibilità di collegare la mancata comparizione dell'imputato nelprocesso ad una sua volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti.Di indubbio rilievo, in proposito è un passaggio motivazionale della successivapronuncia delle Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, Lovric,Rv 280931-01, secondo cui l’art. 629 bis c.p.p. si pone in stretta correlazione conle previsioni dell'art. 420 bis c.p.p. e offre una forma di tutela all'imputato nonpresente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di unmezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria delcorretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggettoaccusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processostesso, ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzionedelle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne ilprocedere.Si è quindi riconosciuta la necessità che risulti quantomeno offerto un "principio"di prova, che può consistere nella illustrazione di circostanze di fatto chepossiedano un embrione di concretezza suscettibile di una verifica processuale -siano tali, insomma, da rendere credibile la mancata, incolpevole conoscenza delprocesso - e non rimangano circoscritte a mere affermazioni autoreferenziali o ageneriche proposizioni, fini a sé medesime (cfr. Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024,dep. 24/02/2025, Rv. 287645 – 01).In coerenza con la suesposta interpretazione sviluppata dalla giurisprudenza dilegittimità, il provvedimento impugnato ha riconosciuto la infondatezza delleistanze di rescissione del giudicato e remissione in termini sulla base di unaricostruzione delle vicende processuali in cui si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA], revocandole due precedenti nomine di difensori di fiducia, in data 4 Aprile 2022 avevanominato difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], effettuando l’elezionedi domicilio presso di lui e conferendogli anche la procura speciale per chiedere losvolgimento del processo con il rito abbreviato. Il Procuratore della Repubblica indata 16 giugno 2022 aveva chiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizioed il giudice aveva fissato l'udienza preliminare per la data del 21 luglio 2022,notificando il decreto di fissazione dell'udienza al [OSCURATO:PERSONA] al domicilio da questi elettopresso il difensore. Era stata quindi accolta la richiesta di rito abbreviato avanzatadal [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore munito di procura speciale, e alla successivaudienza del 12 dicembre 2022 il difensore di fiducia aveva prodotto le dichiarazionispontanee sottoscritte dal suo assistito in data 6 dicembre 2022.Si tratta di una esaustiva ricostruzione dell'iter processuale da cui è statalogicamente tratta la conclusione che le deduzioni svolte dal condannato in temadi mancata conoscenza del processo, nonché le accuse di falso rivolte nei confrontidell'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultano del tutto sguarnite di prova.Deve, pertanto, riconoscersi che il provvedimento impugnato risulta pienamentecoerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità attento a garantireun equo contemperamento tra l'inviolabile diritto dell'imputato ad essereconvenientemente avvisato della celebrazione del processo e l'esigenza di nonriconoscere dignità processuale alle forme di volontaria elusione della (o disottrazione alla) conoscenza del processo, mentre le obiezioni difensive appaionosfornite di ogni principio di prova consistente nella illustrazione di circostanze difatto tali da rendere credibile la mancata, incolpevole conoscenza del processo.6. Al rigetto, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23624/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris