CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 27062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/9/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, anche aspecifiche perché incentrate, ai fini della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sul comportamento collaborativo dell'imputato collegato alla richiesta di rito alternativo, omettendo di confrontarsi con le ragioni sottese al diniego in ragione dei precedenti penali, gravi e reiterati, dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere est sore Il Presidente