CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 30/5/2018, perché responsabile dei delitti di rapina aggravata, furto di più veicoli, porto e detenzione illegale di arma da sparo. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, nonché vizio della motivazione, in quanto mancante, con riguardo alla censura sollevata con l'atto di appello relativamente all'inserimento nel fascicolo del dibattimento dell'intera comunicazione di notizia di reato e di atti ripetibili, in difetto del consenso della difesa. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, perché manifestamente illogica, quanto al giudizio di responsabilità relativo alla contestata partecipazione al delitto di rapina, fondato sulla valutazione di elementi indiziari privi dei requisiti richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, carente e manifestamente illogica, per avere affermato la responsabilità del ricorrente anche per i reati di furto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di aver consumato. 2.3. Con il quarto motivo, si deduce vizio della motivazione, carente e manifestamente illogica, poiché anche in relazione ai delitti di illegale detenzione e porto di arma da sparo, non era stata tenuta in conto l'ammissione di responsabilità del coimputato. 2.4. Con il quinto motivo, si deduce vizio della motivazione, contraddittoria e illogica, in relazione ai profili del trattamento sanzionatorio riguardanti la commisurazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché quelli inerenti alla misura degli aumenti applicati per i reati avvinti dal vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché in gran parte reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello, oltre che generico nelle censure riguardanti il trattamento sanzionatorio. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione» (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), risultando così inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 , B., Rv. 281521 - 0, nonché Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, ove si è specificato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)»). Tale principio, assolutamente pacifico, trova applicazione anche ove mediante il ricorso si intenda censurare - come nella specie - il vizio di omessa motivazione rispetto alle censure sollevate con l'atto di appello; ribadito che «se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato», si è puntualmente osservato che neppure la denuncia del vizio di omessa motivazione, da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione, può esser sostenuta correttamente attraverso la riproduzione grafica dei motivi d'appello: «quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalia necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, cit.). 1.1. Il primo motivo di ricorso reitera la censura, già formulata in grado di appello e correttamente rigettata dalla sentenza della Corte territoriale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado e omettendo, anche in questa sede, di indicare specificamente quali atti, tra quelli contenuti nel fascicolo del dibattimento e certamente inutilizzabili per il mancato consenso prestato alla loro acquisizione, siano stati considerati dalle sentenze di merito per fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato; dal che discende anche l'assenza della necessaria prova di resistenza, imposta ogni qualvolta con il ricorso si deduca la violazione delle regole in tema di inutilizzabilità delle prove (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452, seguita da Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). 1.2. I motivi, dal secondo al quarto, riproducono testualmente le censure contenute nell'atto di appello, senza alcuna specifica critica alla motivazione della Corte territoriale che ha esaminato le doglianze dell'appellante, superandole con motivazione aderente ai risultati probatori e priva della denunciata manifesta illogicità; i giudici di appello hanno messo in rilievo la presenza del ricorrente (ammesse dall'imputato) nel piccolo Comune ove sarebbe stata consumata la rapina presso l'ufficio postale, senza alcun valido motivo, presenza logicamente funzionale alla successiva rapina, nonché il suo riconoscimento nel corso della rapina da parte di un cliente, a brevissima distanza, e le peculiarità delle caratteristiche fisiognomiche che superavano il dato del parziale travisamento; in ordine ai contestati furti dei veicoli, hanno evidenziato lo stretto legame dell'impossessamento delle vetture rispetto alla consumazione dei reati predatori, sicché la presenza del ricorrente all'atto delle sottrazioni era indice di un pacifico concorso morale; analoghe considerazioni sulla pacifica sussistenza del concorso nella detenzione e nel porto dell'arma. 1.3. Il quinto motivo è del tutto generico nella formulazione e nell'indicazione dei vizi della motivazione. La Corte territoriale ha chiarito le ragioni ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (assenza di segnali di resipiscenza, reiterazione di gravi reati contro il patrimonio, ad opera di soggetto ritenuto recidivo reiterato specifico infraquiquennale), così rispettando gli oneri motivazionali richiesti dal costante orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità; si è più volte affermato, infatti, che nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Quanto alle censure riguardanti la misura delle pene irrogate, anche in relazione agli aumenti applicati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., l'assenza di motivazione sul punto si correla alla totale genericità dei motivi di appello su quei profili; è pacifico, nell'insegnamento della Corte di Cassazione, che «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280); ciò che è avvenuto nel caso in esame, considerata l'accurata motivazione del giudice di primo grado che si era fatto carico sia di precisare le ragioni poste a base dell'individuazione della pena per il più grave delitto di rapina (in misura peraltro inferiore ai minimi edittali), sia di effettuare il calcolo dei singoli aumenti per i reati avvinti dal vincolo della continuazione, con puntuale applicazione del procedimento indicato dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. dando conto dell'adeguatezza delle pene così individuate alla stregua degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa